Common use of Sospensione della somministrazione Clause in Contracts

Sospensione della somministrazione. Qualora la morosità superi l’ammontare del deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 e il Cliente non abbia nel frattempo provveduto a sanare il proprio inadempimento ed a inviare a ForGreen a mezzo telefax, secondo le indicazioni contenute nella stessa lettera di costituzione in mora, la fotocopia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento, quest’ultimo potrà, trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi, richiedere al Distributore Elettrico Locale la sospensione della somministrazione presso il POD disalimentabile, nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato A della delibera ARG/elt 4/08, come sopra citata, per quanto concerne la somministrazione di Energia Elettrica; in particolare, in base all’art. 10.2 dell’allegato A alla delibera ARG/elt 4/08, come sopra citata, nel caso il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e in caso di perdurante mancato pagamento da parte del Cliente oltre tale scadenza, verrà effettuata la sospensione della somministrazione da parte del Distributore Elettrico Locale competente. In caso di reiterata morosità del Cliente, qualora ForGreen proceda, nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione e relativa richiesta di sospensione della fornitura, i termini per provvedere al pagamento dell’insoluto di cui al precedente art. 7.3 sono ridotti e non possono comunque essere: i) inferiori a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure ii) a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte di ForGreen, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure iii) a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Inoltre, per tali casi di reiterata morosità, il termine entro cui si può presentare richiesta di sospensione della fornitura al Distributore, di cui al presente articolo, sarà ridotto a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza dei termini previsti per il pagamento dell’insoluto. Relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, lo stesso non potrà essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 (dieci) giorni solari per il pagamento dell’insoluto sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 (due) giorni lavorativi. In ogni caso, anche qualora l’erogazione venisse ripristinata, il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi moratori al saggio sopra indicato, anche al rimborso delle spese sostenute da ForGreen e relative all’attività propria del Distributore Elettrico Locale per l’interruzione e il ripristino della somministrazione. Qualora ForGreen non rispetti le tempistiche di messa in mora qui indicate, o le differenti tempistiche massime eventualmente stabilite dall’AEEGSI in tema di morosità, sarà tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi di cui al TIMOE. ForGreen, al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso potrà altresì attivare le seguenti procedure:

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Sospensione della somministrazione. Qualora la morosità superi l’ammontare del deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 e il Cliente non abbia nel frattempo provveduto a sanare il proprio inadempimento ed a inviare a ForGreen a mezzo telefax, secondo le indicazioni contenute nella stessa lettera di costituzione in mora, la fotocopia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento, quest’ultimo potrà, trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi, richiedere al Distributore Elettrico Locale la sospensione della somministrazione presso il POD disalimentabile, nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato A della delibera ARG/elt 4/08, come sopra citata, per quanto concerne la somministrazione di Energia Elettrica; in particolare, in base all’art. 10.2 dell’allegato A alla delibera ARG/elt 4/08, come sopra citata, nel caso il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e in caso di perdurante mancato pagamento da parte del Cliente oltre tale scadenza, verrà effettuata la sospensione della somministrazione da parte del Distributore Elettrico Locale competente. In caso di reiterata morosità del Cliente, qualora ForGreen proceda, nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione e relativa richiesta di sospensione della fornitura, i termini per provvedere al pagamento dell’insoluto di cui al precedente art. 7.3 sono ridotti e non possono comunque essere: i) inferiori a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure ii) a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte di ForGreen, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure iii) a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Inoltre, per tali casi di reiterata morosità, il termine entro cui si può presentare richiesta di sospensione della fornitura al Distributore, di cui al presente articolo, sarà ridotto a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza dei termini previsti per il pagamento dell’insoluto. Relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, lo stesso non potrà essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 (dieci) giorni solari per il pagamento dell’insoluto sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 (due) giorni lavorativi. In ogni caso, anche qualora l’erogazione venisse ripristinata, il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi moratori al saggio sopra indicato, anche al rimborso delle spese sostenute da ForGreen e relative all’attività propria del Distributore Elettrico Locale per l’interruzione e il ripristino della somministrazione. Qualora ForGreen non rispetti le tempistiche di messa in mora qui indicate, o le differenti tempistiche massime eventualmente stabilite dall’AEEGSI in tema di morosità, sarà tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi di cui al TIMOE. ForGreen, al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso potrà altresì attivare le seguenti procedure:: (i) recupero del credito in via stragiudiziale mediante conferimento dell’incarico ad una o più società o studi legali esterni con conseguente addebito al Cliente moroso delle spese e costi da ciò derivanti; (ii) recupero del credito in via giudiziale mediante conferimento dell’incarico ad uno o più legali di fiducia, i cui costi all’esito del giudizio potranno essere addebitati interamente a carico del Cliente moroso. La sospensione della somministrazione non interrompe la fatturazione dei corrispettivi previsti dalla normativa vigente e la riattivazione della somministrazione potrà avvenire solo dopo la risoluzione delle violazioni contestate. Nel caso di istanza di fallimento o di procedura concorsuale nei confronti del Cliente, o suo fallimento o apertura di procedura concorsuale nei suoi confronti, ForGreen, pur in ottemperanza ai disposti della legislazione fallimentare in tema di risoluzione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere prudenzialmente la fornitura per morosità ove ne ricorrano i presupposti.

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Sospensione della somministrazione. Qualora la morosità superi l’ammontare del deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 e il Cliente non abbia nel frattempo provveduto a sanare il proprio inadempimento ed a inviare a ForGreen a mezzo telefax, secondo le indicazioni contenute nella stessa lettera di costituzione in mora, la fotocopia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento, quest’ultimo potrà, trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi, richiedere al Distributore Elettrico Locale la sospensione della somministrazione presso il POD disalimentabile, nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato A della delibera ARG/elt 4/08, come sopra citata, per quanto concerne la somministrazione di Energia Elettrica; in particolare, in base all’art. 10.2 dell’allegato A alla delibera ARG/elt 4/08, come sopra citata, nel caso il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e in caso di perdurante mancato pagamento da parte del Cliente oltre tale scadenza, verrà effettuata la sospensione della somministrazione da parte del Distributore Elettrico Locale competente. In caso di reiterata morosità del Cliente, qualora ForGreen proceda, nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione e relativa richiesta di sospensione della fornitura, i termini per provvedere al pagamento dell’insoluto di cui al precedente art. 7.3 sono ridotti e non possono comunque essere: i) inferiori a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure ii) a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte di ForGreen, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure iii) a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Inoltre, per tali casi di reiterata morosità, il termine entro cui si può presentare richiesta di sospensione della fornitura al Distributore, di cui al presente articolo, sarà ridotto a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza dei termini previsti per il pagamento dell’insoluto. Relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, lo stesso non potrà essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 (dieci) giorni solari per il pagamento dell’insoluto sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 (due) giorni lavorativi. In ogni caso, anche qualora l’erogazione venisse ripristinata, il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi moratori al saggio sopra indicato, anche al rimborso delle spese sostenute da ForGreen e relative all’attività propria del Distributore Elettrico Locale per l’interruzione e il ripristino della somministrazione. Qualora ForGreen non rispetti le tempistiche di messa in mora qui indicate, o le differenti tempistiche massime eventualmente stabilite dall’AEEGSI dall’ARERA in tema di morosità, sarà tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi di cui al TIMOE. ForGreen, al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso potrà altresì attivare le seguenti procedure:

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