Common use of Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca Clause in Contracts

Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca. La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo. La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica e tramite Private Banker), o tramite posta elettronica, indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.

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Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca. La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo. La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica e tramite Private Bankertelefonica), o tramite posta elettronica, indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.

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