Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca. 1. La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo. 2. In caso di sospensione o di rifiuto la Banca comunica telefonicamente o tramite posta elettronica le informazioni sulla mancata esecuzione e le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. 3. In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.
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Samples: Deposito a Risparmio Nominativo, Deposito a Risparmio
Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca. 1. 4.1 La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
2. 4.2 In caso di sospensione o di rifiuto la Banca comunica telefonicamente o tramite telefonicamente, mediante posta elettronica o per iscritto (secondo le modalità previste dall’art. 4 del precedente Documento A) le informazioni sulla mancata esecuzione e le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento.
3. In caso di sospensione, Le spese della comunicazione effettuata ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto sensi del presente comma sono addebitate dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessasul Conto del Cliente, a fronte di rifiuto obiettivamente giustificato.
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Samples: Normativa Contrattuale Applicabile Ai Servizi Bancari E Di Investimento
Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca. 1. 19.1 La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
2. 19.2 In caso di sospensione o di rifiuto la Banca comunica telefonicamente o tramite posta elettronica le informazioni sulla mancata esecuzione e le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento.
3. 19.3 In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.
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Samples: Deposito a Risparmio