Sospensione procedura. 1. Il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso sino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche la commessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. 2. Qualora l’Amministrazione sia venuta a conoscenza di fatti che possano dare luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito di sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato, nei termini e modalità di cui all’articolo 3 dalla data di conoscenza della sentenza. 3. Il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del comma 1, è riattivato entro 90 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
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