SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Clausole campione

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 15.1 Fatta salva l’applicazione dei successivi art. 20 e 21, Aruba Pec, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere il Servizio, anche senza alcun preavviso, nel caso in cui: a) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di Xxxxx Xxx, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l’intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, il Servizio sarà ripristinato quando Aruba Pec, a sua discrezione, avrà valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sua sospensione/interruzione; b) ricorrano motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza; c) il Cliente Partner si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto, ivi comprese quelle contenute nella Policy di utilizzo dei servizi Aruba; d) il Cliente Partner ometta di riscontrare, in tutto o in parte, le richieste di Xxxxx Xxx e comunque il suo comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto o responsabile di una o più violazioni alle sue disposizioni; e) vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio venga utilizzato da terzi non autorizzati; f) il Cliente Partner si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativa e comunque nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso i Servizio o relativi ad esso; g) sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria. h) il Cliente Partner utilizzi apparecchiature difettose o non omologate, o che presentano delle disfunzioni che possano danneggiare l’integrità della rete e/o disturbare il Servizio e/o creare rischi per l’incolumità fisica delle persone e delle cose. 15.2 Durante la sospensione del Servizio, a qualsiasi causa dovuta, il Cliente Partner non potrà avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati mediante il Servizio stesso. 15.3 Il Cliente Partner solleva Aruba Pec da ogni e qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi per l’eventuale cessazione, sospensione o interruzione del Servizio imputabile al Partner o verificatasi perché prevista dal Contratto.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 6.1 Ferme le ipotesi di sospensione e revoca delle Credenziali di Accesso previste nel Manuale Operativo, nonché le ipotesi di sospensione per interventi di manutenzione di cui all’art. 9.2, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del Servizio SpidItalia qualora: 1) prenda conoscenza della violazione di uno o più divieti indicati nel presente Contratto o nella normativa vigente; 2) venga avanzata espressa richiesta in tal senso da un organo giurisdizionale o amministrativo competente in materia in base alle norme vigenti; 3) il Titolare e/o il Cliente non riscontrino tempestivamente le richieste del Gestore; 4) si verifichino cause di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio del Gestore, comportino pericoli per la sicurezza di persone e/o cose o per riservatezza dei dati e delle informazioni; 5) Il Titolare e/o il Cliente utilizzino apparecchiature difettose o che possano compromettere l’integrità del Servizio SpidItalia o la sicurezza di persone e/o cose. 6.2 Nelle ipotesi di cui sopra, qualora ciò non contrasti con la vigente normativa, il Gestore provvederà a comunicare al Titolare e al Cliente, qualora quest’ultimo non corrisponda al Titolare, le motivazioni dell’adozione dei provvedimenti ivi stabiliti ed avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del successivo art. 12, senza alcun preavviso e senza per questo essere tenuta ad alcun risarcimento e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti del responsabile delle violazioni. Resta inteso che il Gestore non risponderà di alcun rimborso, indennizzo o danno, né diretto né indiretto, subito dal Titolare o dal Cliente o da terzi connesso o dipeso dalla sospensione del Servizio SpidItalia. 6.3 Il Gestore si riserva, nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, di modificare le modalità di erogazione del Servizio SpidItalia per adeguarlo e renderlo conforme alle disposizioni normative che saranno eventualmente emanate a disciplina del Servizio SpidItalia.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del servizio, il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l’intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti del CDD non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni. La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell’esecuzione. Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riposta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal concedente per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionari può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Vodafone si riserva la facoltà di sospendere senza preavviso l’erogazione del Servizio, ovvero di impedire l’accesso ai documenti e/o ai dati ivi contenuti in caso di inadempimento degli obblighi del Contratto posti in carico al Cliente o negli altri casi previsti dalla legge. Art. 10 Obblighi e Responsabilità del Cliente Il Cliente si obbliga a fornire tutte le informazioni necessarie all’attivazione della Soluzione Digitale ed a dotarsi di tutti i requisiti ne- cessari per l’utilizzo del Servizio. Il Cliente è tenuto a conservare i propri strumenti di autenticazione con la massima riservatezza e diligenza, obbligandosi a non cederli o consentirne l’uso a terzi. Vodafone non xxxx’ responsabile per qualsiasi danno o perdita subiti dal Cliente in caso di qualunque uso illecito di dati, perdita, sottrazione, utilizzo improprio o non autorizzato degli strumenti di au- tenticazione al Servizio. Il Cliente si obbliga a non utilizzare ed a non far utilizzare applicazioni diverse e/o processi manuali o applicazioni automatiche per accedere, visualizzare, copiare o utilizzare il Servizio. Il Cliente è tenuto a conservare i propri strumenti di autenticazione (username e password) con la massima riservatezza e diligenza, obbligandosi a non cederli o consentirne l’uso a terzi. Vodafone non xxxx’ responsabile per qualsiasi danno o perdita subiti dal Cliente in caso di qualunque uso illecito di dati, perdita, sottrazione, utilizzo improprio o non autorizzato degli strumenti di autenticazione al Servizio. Nel caso in cui il Cliente venga a conoscenza di qualunque uso illecito di dati, della perdita, sottrazione, utilizzo improprio o non auto- rizzato degli strumenti di autenticazione al Servizio, dovrà darne pronta comunicazione a Vodafone. Il Cliente è l’unico responsabile dei Dati del Cliente, competendo unicamente al Cliente ogni e qualsiasi decisione in merito al trattamento dei relativi dati personali. Il Cliente si obbliga a non utilizzare ed a non far utilizzare applicazioni diverse e/o processi manuali o applicazioni automatiche per accedere, visualizzare, copiare o utilizzare il Servizio. È vietato al Cliente utilizzare il Servizio al fine di depositare, conservare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o con- dividere dati, appli- cazioni o documenti informatici che: • Abbiano contenuti diffamatori, calunniosi o minacciosi; • Contengano materiale pornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale; • Contengano virus, worm, trojan horse o, comunque, al...
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. L’Aggiudicatario non può sospendere i servizi oggetto del presente Capitolato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’INVALSI. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’INVALSI procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’INVALSI e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 16.1 Il Cliente prende atto che, salve altre ipotesi disciplinate dal Contratto o dalla legge, Xxxx Xxxxxxx potrà sospendere l’erogazione dei Servizi in qualunque momento, anche senza preavviso, in caso di guasti alla Rete Wireless o all’Apparato o in caso di interventi programmati di manutenzione, i quali ultimi saranno comunicati al Cliente con preavviso di almeno 24 ore. 16.2 Gli eventuali interventi di Xxxx Xxxxxxx non avranno alcun effetto sulla durata del Contratto né potranno costituire causa di inadempimento di Iren Mercato ad alcuno degli obblighi previsti dal Contratto.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Non saranno ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi. Eventuali guasti tecnici dovranno essere tempestivamente segnalati al Responsabile Tecnico e, in ogni caso, dovranno essere riparati nel più breve tempo possibile, comunque entro la giornata lavorativa.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Vodafone si riserva la facoltà di sospendere senza preavviso l’erogazione del Servizio, ovvero di impedire l’accesso ai documenti e/o ai dati ivi contenuti in caso di inadempimento degli obblighi del Contratto posti in carico al Cliente o negli altri casi previsti dalla legge.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 12.1 Poste potrà sospendere temporaneamente l’erogazione del Servizio per un periodo non superiore a 15 giorni, per motivazioni anche di natura tecnica. 12.2 Della sospensione del Servizio verrà data tempestiva e preventiva comunicazione al Cliente all’indirizzo di posta elettronica dello stesso riportato sulla Scheda Cliente. 12.3 Nel caso in cui l’erogazione fosse ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore, il Servizio sarà sospeso per il periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Non saranno ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, gravi eventi naturali.