SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Clausole campione
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 15.1 Fatta salva l’applicazione dei successivi art. 20 e 21, Aruba Pec, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere il Servizio, anche senza alcun preavviso, nel caso in cui:
a) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l’intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, il Servizio sarà ripristinato quando Aruba Pec, a sua discrezione, avrà valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sua sospensione/interruzione;
b) ricorrano motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza;
c) il Cliente Partner si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto, ivi comprese quelle contenute nella Policy di utilizzo dei servizi Aruba;
d) il Cliente Partner ometta di riscontrare, in tutto o in parte, le richieste di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ e comunque il suo comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto o responsabile di una o più violazioni alle sue disposizioni;
e) vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio venga utilizzato da terzi non autorizzati;
f) il Cliente Partner si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativa e comunque nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso i Servizio o relativi ad esso;
g) sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria.
h) il Cliente Partner utilizzi apparecchiature difettose o non omologate, o che presentano delle disfunzioni che possano danneggiare l’integrità della rete e/o disturbare il Servizio e/o creare rischi per l’incolumità fisica delle persone e delle cose.
15.2 Durante la sospensione del Servizio, a qualsiasi causa dovuta, il Cliente Partner non potrà avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati mediante il Servizio stesso.
15.3 Il Cliente Partner solleva Aruba Pec da ogni e qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi per l’eventuale cessazione, sospensione o interruzione del Servizio imputabile al Partner o verificatasi perché prevista dal Contratto.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 6.1 Ferme le ipotesi di sospensione e revoca delle Credenziali di Accesso previste nel Manuale Operativo, nonché le ipotesi di sospensione per interventi di manutenzione di cui all’art. 9.2, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del Servizio SpidItalia qualora: 1) prenda conoscenza della violazione di uno o più divieti indicati nel presente Contratto o nella normativa vigente; 2) venga avanzata espressa richiesta in tal senso da un organo giurisdizionale o amministrativo competente in materia in base alle norme vigenti; 3) il Titolare e/o il Cliente non riscontrino tempestivamente le richieste del Gestore; 4) si verifichino cause di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio del Gestore, comportino pericoli per la sicurezza di persone e/o cose o per riservatezza dei dati e delle informazioni; 5) Il Titolare e/o il Cliente utilizzino apparecchiature difettose o che possano compromettere l’integrità del Servizio SpidItalia o la sicurezza di persone e/o cose.
6.2 Nelle ipotesi di cui sopra, qualora ciò non contrasti con la vigente normativa, il Gestore provvederà a comunicare al Titolare e al Cliente, qualora quest’ultimo non corrisponda al Titolare, le motivazioni dell’adozione dei provvedimenti ivi stabiliti ed avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del successivo art. 12, senza alcun preavviso e senza per questo essere tenuta ad alcun risarcimento e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti del responsabile delle violazioni. Resta inteso che il Gestore non risponderà di alcun rimborso, indennizzo o danno, né diretto né indiretto, subito dal Titolare o dal Cliente o da terzi connesso o dipeso dalla sospensione del Servizio SpidItalia.
6.3 Il Gestore si riserva, nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, di modificare le modalità di erogazione del Servizio SpidItalia per adeguarlo e renderlo conforme alle disposizioni normative che saranno eventualmente emanate a disciplina del Servizio SpidItalia.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Vodafone si riserva la facoltà di sospendere senza preavviso l’erogazione del Servizio, ovvero di impedire l’accesso ai documenti e/o ai dati ivi contenuti in caso di inadempimento degli obblighi del Contratto posti in carico al Cliente o negli altri casi previsti dalla legge. Art. 10 Obblighi e Responsabilità del Cliente Il Cliente si obbliga a fornire tutte le informazioni necessarie all’attivazione della Soluzione Digitale ed a dotarsi di tutti i requisiti ne- cessari per l’utilizzo del Servizio. Il Cliente è tenuto a conservare i propri strumenti di autenticazione con la massima riservatezza e diligenza, obbligandosi a non cederli o consentirne l’uso a terzi. Vodafone non ▇▇▇▇’ responsabile per qualsiasi danno o perdita subiti dal Cliente in caso di qualunque uso illecito di dati, perdita, sottrazione, utilizzo improprio o non autorizzato degli strumenti di au- tenticazione al Servizio. Il Cliente si obbliga a non utilizzare ed a non far utilizzare applicazioni diverse e/o processi manuali o applicazioni automatiche per accedere, visualizzare, copiare o utilizzare il Servizio. Il Cliente è tenuto a conservare i propri strumenti di autenticazione (username e password) con la massima riservatezza e diligenza, obbligandosi a non cederli o consentirne l’uso a terzi. Vodafone non ▇▇▇▇’ responsabile per qualsiasi danno o perdita subiti dal Cliente in caso di qualunque uso illecito di dati, perdita, sottrazione, utilizzo improprio o non autorizzato degli strumenti di autenticazione al Servizio. Nel caso in cui il Cliente venga a conoscenza di qualunque uso illecito di dati, della perdita, sottrazione, utilizzo improprio o non auto- rizzato degli strumenti di autenticazione al Servizio, dovrà darne pronta comunicazione a Vodafone. Il Cliente è l’unico responsabile dei Dati del Cliente, competendo unicamente al Cliente ogni e qualsiasi decisione in merito al trattamento dei relativi dati personali. Il Cliente si obbliga a non utilizzare ed a non far utilizzare applicazioni diverse e/o processi manuali o applicazioni automatiche per accedere, visualizzare, copiare o utilizzare il Servizio. È vietato al Cliente utilizzare il Servizio al fine di depositare, conservare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o con- dividere dati, appli- cazioni o documenti informatici che: • Abbiano contenuti diffamatori, calunniosi o minacciosi; • Contengano materiale pornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale; • Contengano virus, worm, trojan horse o, comunque, al...
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. L’Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con le Amministrazioni. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Ministero procede all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Ministero e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Vodafone si riserva la facoltà di sospendere senza preavviso l’erogazione del Servizio, ovvero di impedire l’accesso ai documenti e/o ai dati ivi contenuti in caso di inadempimento degli obblighi del Contratto posti in carico al Cliente o negli altri casi previsti dalla legge.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 16.1 Il Cliente prende atto che, salve altre ipotesi disciplinate dal Contratto o dalla legge, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ potrà sospendere l’erogazione dei Servizi in qualunque momento, anche senza preavviso, in caso di guasti alla Rete Wireless o al Apparato o in caso di interventi programmati di manutenzione, i quali ultimi saranno comunicati al Cliente con preavviso di almeno 24 ore.
16.2 Gli eventuali interventi di ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ non avranno alcun effetto sulla durata del Contratto né potranno costituire causa di inadempimento di Iren Mercato ad alcuno degli obblighi previsti dal Contratto.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 9.2.1. L’Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque ritardare di propria iniziativa l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, neppure in presenza di contestazioni da parte della Committente e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
9.2.2. L’Appaltatore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto delle obbligazioni nascenti dal Contratto di Appalto esclusivamente nella misura in cui l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, a condizione che l’Appaltatore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r alla Committente da inviarsi al Gestore del Contratto entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, nonché dalla sua cessazione.
9.2.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.
9.2.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tal caso l’Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
9.2.5. La Committente si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione del Servizio dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata r/r. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso per l’Appaltatore.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 1. WiMORE potrà sospendere in ogni momento la fornitura del Servizio, in tutto o in parte, anche senza preavviso, in caso di mancato pagamento parziale o totale delle fatture emesse da WiMORE o in caso di guasto alla rete e agli apparati di erogazione del Servizio di WiMORE o di altri operatori, che siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, nonché nel caso di modifiche al Servizio e/o interventi di manutenzione comunicati al Cliente con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.
2. Prima dell’attivazione del Servizio WiMORE avrà la facoltà di richiedere al Cliente di prestare idonea fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta o un adeguamento della stessa: (a) qualora l’utilizzo medio del Servizio da parte del Cliente ecceda l’importo medio di utilizzo mensile per telefonia fissa dichiarato dal Cliente; (b) in caso di richieste del Cliente secondo quanto previsto all’articolo 9; (c) nel caso di irregolarità e/o ritardi nel pagamento degli importi dovuti; (d) nel caso in cui la fideiussione bancaria già prestata o parte di essa sia stata escussa da WiMORE in virtù del presente Contratto.
3. WiMORE potrà sospendere il Servizio qualora il Cliente non adempia tempestivamente a quanto previsto al precedente comma. Prima della sospensione del Servizio, WiMORE contatterà il Cliente per verificare la consapevolezza da parte del Cliente del traffico anomalo effettuato ovvero della situazione di inadempimento. In caso di sospensione, il Servizio sarà riattivato successivamente all’adeguamento della fideiussione bancaria, ovvero all’adempimento nei confronti di WiMORE.
4. Qualora la sospensione del Servizio sia causata da atto o da omissione del Cliente, quest’ultimo dovrà rimborsare a WiMORE tutti i ragionevoli costi e le spese sostenute per la sospensione e per la riattivazione del Servizio.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. Non saranno ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi. Eventuali guasti tecnici dovranno essere tempestivamente segnalati al Responsabile Tecnico e, in ogni caso, dovranno essere riparati nel più breve tempo possibile, comunque entro la giornata lavorativa.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 12.1 Poste potrà sospendere temporaneamente l’erogazione del Servizio per un periodo non superiore a 15 giorni, per motivazioni anche di natura tecnica.
12.2 Della sospensione del Servizio verrà data tempestiva e preventiva comunicazione al Cliente all’indirizzo di posta elettronica dello stesso riportato sulla Scheda Cliente.
12.3 Nel caso in cui l’erogazione fosse ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore, il Servizio sarà sospeso per il periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore.
