Common use of Spese di lite Clause in Contracts

Spese di lite. Sono a carico della Società le spese sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione del danneggiato, con i limiti previsti dall'art. 1917 C.C.. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tale obbligo. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato, in proporzione dei rispettivi interessi. La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Assicurazione Responsabilita’ Professionale E Riduzione Franchigia, www.conafonline.it

Spese di lite. Sono a carico della Società le spese sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione del danneggiato, con i limiti previsti dall'art. 1917 C.C.. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed e azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tale obbligo. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed e Assicurato, in proporzione dei rispettivi interessi. La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Assicurazione Responsabilita’

Spese di lite. Sono a carico della Società le spese sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione del danneggiato, con i limiti previsti dall'art. 1917 C.C.. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed dirittied azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tale obbligo. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite illimite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. .Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed AssicuratoedAssicurato, in proporzione dei rispettivi interessi. La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati essadesignati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Degli Spedizionieri

Spese di lite. Sono a carico della Società le spese sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione del danneggiato, con i limiti previsti dall'art. 1917 C.C.. C.C. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tale obbligo. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato, in proporzione dei rispettivi interessi. La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penaleammende.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile Professionale