Common use of Spese extra Clause in Contracts

Spese extra. La Società si impegna ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo. Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che la Contraente o l'Assicurato potrebbe ragionevolemente sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che la Contraente o l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio non si fosse verificato. In nessun caso la Società sarà responsabile: □ per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affari; □ per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione; □ per le "spese extra" derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la ripartizione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa. La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale e remota. E' condizione essenziale di questa garanzia che la Contraente o l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i sei mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza. La somma assicurata complessivamente a titolo di spese extra potrà essere usufruita dalla Contraente o dall'Assicurato con il limite indicato nella Sez. 7 di Polizza.

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Sources: Insurance Policy, Insurance Policy

Spese extra. La Società si impegna ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo. Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che la Contraente o l'Assicurato potrebbe ragionevolemente sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che la Contraente o l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio non si fosse verificato. In nessun caso la Società sarà responsabile: per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affari; per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione; per le "spese extra" derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la ripartizione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa. La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale e remota. E' condizione essenziale di questa garanzia che la Contraente o l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i sei mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza. La somma assicurata complessivamente a titolo di spese extra potrà essere usufruita dalla Contraente o dall'Assicurato con il limite indicato nella Sez. 7 di Polizza360 giorni.

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Sources: Polizza All Risks Property

Spese extra. La Società si impegna ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo. Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che la Contraente o l'Assicurato potrebbe ragionevolemente sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che la Contraente o l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio danno non si fosse verificato. In nessun caso la Società sarà responsabile: - per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affariguadagni; □ per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione; □ - per le "spese extra" derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la ripartizione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazionelocazione (salvo quanto previsto alla clausola “Danni da Perdita Pigioni o mancato godimento dei fabbricati)”, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa. La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale conseguenziale e remota. E' condizione essenziale di questa garanzia che la Contraente o l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i sei mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza. La somma assicurata complessivamente a titolo di spese extra potrà essere usufruita dalla Contraente o dall'Assicurato con il limite indicato nella Sez. 7 di Polizza.

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Sources: Polizza All Risks Property

Spese extra. La Società si impegna ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo. Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che la Contraente o l'Assicurato potrebbe ragionevolemente sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizzadanno o distruzione delle proprietà assicurate. Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che la Contraente o l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio non si fosse verificato. In nessun caso la Società sarà responsabile: □ : a) per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affari; □ ; b) per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione; □ ; c) per le "spese extra" derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la ripartizione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa. La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale e remota. E' condizione essenziale di questa garanzia che la Contraente o l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i sei mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza. La somma assicurata complessivamente a titolo di spese extra potrà essere usufruita dalla Contraente o dall'Assicurato con il limite indicato nella Sez. 7 di PolizzaEuro 200,00 al giorno per n.180 giorni o, in alternativa, sulla base delle seguenti percentuali: ⮚ fino al 40% della somma totale durante il primo mese; ⮚ fino al 70% della somma totale durante il secondo mese; ⮚ fino al 100% della somma assicurata fino al termine del periodo di indennizzo pattuito.

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Sources: Insurance Policy