Common use of Sponsorizzazione Tecnica Clause in Contracts

Sponsorizzazione Tecnica. 1. Nei contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, quando questi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello Sponsor, la scelta dello Sponsor è effettuata in base al valore economico della sponsorizzazione, secondo le modalità contenute nei seguenti commi del presente articolo. 2. I contratti di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) o comunque alla soglia prevista dall’art. 36 D. Lgs 50/2016, possono essere affidati direttamente dall’Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso dei necessari requisiti per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione. Qualora lo Sponsor sia soggetto diverso dal Soggetto Esecutore, quest’ultimo deve possedere, oltre ai requisiti di carattere generale, adeguata capacità tecnica secondo valutazione dell’Ente e rispettare le normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni). 3. Per i suddetti contratti l’Amministrazione: a) ha sempre la facoltà, tenuto conto del valore e della tipologia contrattuale: • in caso di iniziativa di soggetto terzo, di non accettare la proposta di sponsorizzazione o di avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto di prelazione del soggetto proponente; • in caso di iniziativa propria, di avviare una procedura comparativa. b) dovrà impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione nonché all’esecuzione del contratto. c) ha il controllo sull’esecuzione del contratto. 4. Per i contratti di importo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) si rimanda alle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 Norme comuni alle sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000 5. Gli Sponsor che effettuano direttamente i lavori/servizi/forniture o i Soggetti Esecutori, qualora diversi dallo Sponsor nonché i soggetti progettisti eventualmente utilizzati, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale, dei requisiti di qualificazione tecnica previsti dal Codice dei Pubblici Contratti e dal relativo Regolamento di Attuazione. 6. Il Bando e la Lettera d’Invito devono contenere: a) la volontà del Comune e i riferimenti di legge; b) gli obiettivi della sponsorizzazione; c) le opportunità per lo Sponsor; d) la tipologia, la durata e il valore contrattuale; e) la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor; f) le modalità e i termini di presentazione delle offerte; g) i requisiti di partecipazione/qualificazione/obblighi in materia di sicurezza/obblighi assicurativi; h) le modalità e i criteri di valutazione delle offerte, i) le prescrizioni tecniche progettuali ed esecutive. l) eventuale prelazione ai sensi del comma 8 7. Il Comune procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare: il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare; l'accettazione delle condizioni previste nell’avviso di sponsorizzazione; l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e le relative autorizzazioni. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: a) per le persone fisiche: • l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; • l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; b) per le persone giuridiche: • oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti. 8. Nel caso di interventi di sponsorizzazione sui beni culturali, l'Amministrazione Comunale potrà introdurre ulteriori elementi conseguenti alla particolarità del bene oggetto di intervento. 9. In caso di iniziativa di soggetto terzo, l’Amministrazione ha sempre facoltà, in relazione a qualsiasi procedura di affidamento scelta, di prevedere il diritto di prelazione a parità di condizioni offerte dal soggetto miglior offerente - a favore del soggetto proponente. 10. Nel caso in cui la procedura negoziata o la procedura aperta o ristretta siano andate deserte o non sia stata presentata alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibili rispetto al disposto del Codice dei Contratti Pubblici o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica; 11. L’Amministrazione ha il controllo sull’esecuzione del contratto.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina E La Gestione Delle Sponsorizzazioni

Sponsorizzazione Tecnica. 1. Nei contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, quando questi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello Sponsor, la scelta dello Sponsor è effettuata in base al valore economico della sponsorizzazione, secondo le modalità contenute nei seguenti commi del presente articolo. 2. I contratti di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) o comunque alla soglia prevista dall’art. 36 D. Lgs 50/2016, possono essere affidati direttamente dall’Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso dei necessari requisiti per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione. Qualora lo Sponsor sia soggetto diverso dal Soggetto Esecutore, quest’ultimo deve possedere, oltre ai requisiti di carattere generale, adeguata capacità tecnica secondo valutazione dell’Ente e rispettare le normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni – abilitazioni – certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni, ecc.). 3. Per i suddetti contratti l’Amministrazione: a) a. ha sempre la facoltà, tenuto conto del valore e della tipologia contrattuale: - in caso di iniziativa di soggetto terzo, di non accettare la proposta di sponsorizzazione o di avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto di prelazione del soggetto proponente; - in caso di iniziativa propria, di avviare una procedura comparativa. b) b. dovrà impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione nonché all’esecuzione del contratto. c) c. ha il controllo sull’esecuzione del contratto. 4. Per i contratti di importo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) si rimanda alle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 Norme comuni alle sponsorizzazioni e alla stipula del contratto nella forma stabilita dal presente regolamento anche se sottoscritto con enti controllati, enti pubblici vigilati, società partecipate e enti di importo superiore a € 40.000diritto privato controllati. 5. Gli Sponsor che effettuano direttamente i lavori/servizi/forniture o i Soggetti Esecutori, qualora diversi dallo Sponsor nonché i soggetti progettisti eventualmente utilizzati, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale, dei requisiti di qualificazione tecnica previsti dal Codice dei Pubblici Contratti e dal relativo Regolamento di Attuazione. 6. Il Bando e la Lettera d’Invito devono L’avviso pubblico (bando o lettera d’invito o altro atto di avvio della procedura comparativa, nel rispetto della normativa vigente) deve contenere: a) : - la volontà del Comune e ed i riferimenti di legge; b) ; - gli obiettivi della sponsorizzazione; c) ; - le opportunità per lo Sponsor; d) ; - la tipologia, la durata e il valore contrattuale; e) ; - la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor; f) ; - le modalità e i termini di presentazione delle offerte; g) ; - i requisiti di partecipazione/qualificazione/obblighi in materia di sicurezzasicurezza ed eventuali ulteriori requisiti/obblighi assicurativi; h) previsti dalla normativa vigente; - l’impegno a produrre adeguata polizza assicurativa in relazione alla manifestazione, iniziativa, servizio, lavoro ecc. oggetto di sponsorizzazione; - le modalità e i criteri di valutazione delle offerte, i) ; - le prescrizioni tecniche progettuali ed esecutive. l) ; - eventuale impegno a produrre adeguata garanzia fidejussoria in relazione alla manifestazione, iniziativa, servizio, lavoro ecc. oggetto di sponsorizzazione; - eventuale prelazione ai sensi del successivo comma 89. 7. Il Comune procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare: il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare; l'accettazione delle condizioni previste nell’avviso di sponsorizzazione; l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e le relative autorizzazioni. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: a) per le persone fisiche: - l'inesistenza delle condizioni interdizioni ed incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; b) per le persone giuridiche: - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti. 8. Nel caso di interventi di sponsorizzazione sui beni culturali, l'Amministrazione Comunale potrà introdurre (o delegare al Responsabile del Servizio competente l’introduzione di) ulteriori elementi conseguenti alla particolarità del bene oggetto di intervento. 9. In caso di iniziativa di soggetto terzo, l’Amministrazione ha sempre facoltà, in relazione a qualsiasi procedura di affidamento scelta, di prevedere il diritto di prelazione - a parità di condizioni offerte dal soggetto miglior offerente - a favore del soggetto proponente. 10. Nel caso in cui la procedura negoziata o la procedura aperta o ristretta siano andate deserte o non sia stata presentata alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibili rispetto al disposto del Codice dei Contratti Pubblici o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica;. 11. L’Amministrazione ha il controllo sull’esecuzione del contratto.

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Samples: Regolamento Comunale

Sponsorizzazione Tecnica. 1. Nei contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, quando questi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello Sponsor, la scelta dello Sponsor è effettuata in base al valore economico della sponsorizzazione, secondo le modalità contenute nei seguenti commi del presente articolo. 2. I contratti di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) o comunque alla soglia prevista dall’art. 36 D. Lgs 50/2016, possono essere affidati direttamente dall’Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso dei necessari requisiti per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione. Qualora lo Sponsor sia soggetto diverso dal Soggetto Esecutore, quest’ultimo deve possedere, oltre ai requisiti di carattere generale, adeguata capacità tecnica secondo valutazione dell’Ente e rispettare le normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni). 3. Per i suddetti contratti l’Amministrazione: a) ha sempre la facoltà, tenuto conto del valore e della tipologia contrattuale: • in caso di iniziativa di soggetto terzo, di non accettare la proposta di sponsorizzazione o di avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto di prelazione del soggetto proponente; • in caso di iniziativa propria, di avviare una procedura comparativa. b) dovrà impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione nonché all’esecuzione del contratto. c) ha il controllo sull’esecuzione del contratto. 4. Per i contratti di importo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) si rimanda alle procedure previste dal D. LgsD.Lgs. 50/2016 Norme comuni alle sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.00050/2016 5. Gli Sponsor che effettuano direttamente i lavori/servizi/forniture o i Soggetti Esecutori, qualora diversi dallo Sponsor nonché i soggetti progettisti eventualmente utilizzati, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale, dei requisiti di qualificazione tecnica previsti dal Codice dei Pubblici Contratti e dal relativo Regolamento di Attuazione. 6. Il Bando e la Lettera d’Invito devono contenere: a) la volontà del Comune e i riferimenti di legge; b) gli obiettivi della sponsorizzazione; c) le opportunità per lo Sponsor; d) la tipologia, la durata e il valore contrattuale; e) la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor; f) le modalità e i termini di presentazione delle offerte; g) i requisiti di partecipazione/qualificazione/obblighi in materia di sicurezza/obblighi assicurativi; h) le modalità e i criteri di valutazione delle offerte, i) le prescrizioni tecniche progettuali ed esecutive. l) eventuale prelazione ai sensi del comma 8 7. Il Comune procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare: il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare; l'accettazione delle condizioni previste nell’avviso di sponsorizzazione; l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e le relative autorizzazioni. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: a) per le persone fisiche: • l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; • l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; b) per le persone giuridiche: • oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti. 8. Nel caso di interventi di sponsorizzazione sui beni culturali, l'Amministrazione Comunale potrà introdurre ulteriori elementi conseguenti alla particolarità del bene oggetto di intervento. 9. In caso di iniziativa di soggetto terzo, l’Amministrazione ha sempre facoltà, in relazione a qualsiasi procedura di affidamento scelta, di prevedere il diritto di prelazione - a parità di condizioni offerte dal soggetto miglior offerente - a favore del soggetto proponente. 10. Nel caso in cui la procedura negoziata o la procedura aperta o ristretta siano andate deserte o non sia stata presentata alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibili rispetto al disposto del Codice dei Contratti Pubblici o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica; 11. L’Amministrazione ha il controllo sull’esecuzione del contratto.

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Sponsorizzazione Tecnica. 1. Nei contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, quando questi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello Sponsor, la scelta dello Sponsor è effettuata in base al valore economico della sponsorizzazione, secondo le modalità contenute nei seguenti commi del presente articolo. 2. I contratti di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) o comunque alla soglia prevista dall’art. 36 D. Lgs 50/2016, possono essere affidati direttamente dall’Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso dei necessari requisiti per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione. .Qualora lo Sponsor sia soggetto diverso dal Soggetto Esecutore, quest’ultimo deve possedere, oltre ai requisiti di carattere generale, adeguata capacità tecnica secondo valutazione dell’Ente e rispettare le normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni). 3. Per i suddetti contratti l’Amministrazione: a) a. ha sempre la facoltà, tenuto conto del valore e della tipologia contrattuale: • :. - in caso di iniziativa di soggetto terzo, di non accettare la proposta di sponsorizzazione o di avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto di prelazione del soggetto proponente; - in caso di iniziativa propria, di avviare una procedura comparativa. b) dovrà . b.dovrà impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione nonché all’esecuzione del contratto. c) ha . c.ha il controllo sull’esecuzione del contratto. 4. Per i contratti di importo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/0040.000,00(quarantamila/00) si rimanda alle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 Norme X.Xxx.00/0000 Xxxxx comuni alle sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000Euro 40.000,00(quarantamila/00) 5. Gli Sponsor che effettuano direttamente i lavori/servizi/forniture o i Soggetti Esecutori, qualora diversi dallo Sponsor nonché i soggetti progettisti eventualmente utilizzati, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale, dei requisiti di qualificazione tecnica previsti dal Codice dei Pubblici Contratti e dal relativo Regolamento di Attuazione. 6. Il 0.Xx Bando e la Lettera d’Invito devono contenere: a) : - la volontà del Comune e i riferimenti di legge; b) ; - gli obiettivi della sponsorizzazione; c) ; - le opportunità per lo Sponsor; d) ; - la tipologia, la durata e il valore contrattuale; e) ; - la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor; f) ; - le modalità e i termini di presentazione delle offerte; g) ; - i requisiti di partecipazione/qualificazione/obblighi in materia di sicurezza/obblighi assicurativi; h) ; in materia di - le modalità e i criteri di valutazione delle offerte, i) , - le prescrizioni tecniche progettuali ed esecutive. l) . - eventuale prelazione ai sensi del comma 8. 7. Il Comune procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare: il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare; l'accettazione delle condizioni previste nell’avviso di sponsorizzazione; l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e le relative autorizzazioni. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: a) per : a)per le persone fisiche: - l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; b) per ; b)per le persone giuridiche: - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti. 8. Nel caso di interventi di sponsorizzazione sui beni culturali, l'Amministrazione Comunale potrà introdurre ulteriori elementi conseguenti alla particolarità del bene oggetto di intervento. 9. In caso di iniziativa di soggetto terzo, l’Amministrazione ha sempre facoltà, in relazione a qualsiasi procedura di affidamento scelta, di prevedere il diritto di prelazione - a parità di condizioni offerte dal soggetto miglior offerente - a favore del soggetto proponente. 10. Nel 10.Nel caso in cui la procedura negoziata o la procedura aperta o ristretta siano andate deserte o non sia stata presentata alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibili rispetto al disposto del Codice dei Contratti Pubblici o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica; 11. L’Amministrazione ; 11.L’Amministrazione ha il controllo sull’esecuzione del contratto.

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