Strato fisico Clausole campione

Strato fisico. Le singole tratte dovranno essere costituite da una coppia di fibre ottiche che dovrà essere ceduta all’Amministrazione in modalità IRU/DUI (Indefeasible Right of Use – Diritto d'Uso Irrevocabile) per una durata di almeno 15 anni, rinnovabile di altri 15 senza ulteriori oneri per l’Amministrazione. L’infrastruttura fisica dovrà essere realizzata prevedendo la fornitura di fibra ad uso esclusivo, anche appartenente a cavi multicoppia, già posata o di nuova posa. L’inserimento della sede dovrà essere realizzato prevedendo il passaggio su percorsi fisici differenziati fino all’ingresso della caserma. La fornitura della fibra ottica deve essere conforme agli standard ITU-T G.655 oppure ITU-T G.652. Per ogni tratta in fibra il fornitore deve dichiarare in fase di offerta almeno i seguenti dati: • indicazione dell’identificativo della tratta; • sede di origine della tratta in fibra ottica; • sede di terminazione della tratta in fibra ottica; • lunghezza del segmento di fibra misurata in km di cavo (il formato del valore deve essere limitato a due cifre decimali dopo la virgola); • attenuazione in dB misurata a 1550 nm, secondo quanto codificato dalla normativa ITU-T G.650.1 (tecnica del back-scattering – il formato del valore deve essere limitato a due cifre decimali dopo la virgola); • numero complessivo dei giunti a fusione (splice) presenti per ogni tratta; • numero complessivo di connettori ottici e/o pannelli di attestazione presenti per ogni tratta; • tipologia della fibra (ITU-T G.655 oppure ITU-T G.652); • anno di posa della fibra ottica: nel caso di fibra ancora da realizzare il campo “Anno di posa” deve essere compilato utilizzando la dicitura “fibra di nuova posa”; Tutte le informazioni dovranno essere contenute in un’unica tabella, da presentare come allegato all’offerta, come indicato di seguito: Id tratta Sede origine Sede destinazione Lunghezza tratta[km] Attenuazione totale [dB] Numero giunti Numero connettori Tipo fibra Anno di posa Tipo scavo L’Amministrazione richiede che l’attenuazione complessiva massima per ogni tratta sia inferiore al prodotto del valore di soglia fissato a 0.3 dB/km per il numero di km della tratta, più 0.3 db per ogni giunto o connettore presente.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).