Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico. Laddove il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS/RLST, (artt. 18, c.1, lett. s) e 50, comma 1 lett. b, c, d) questa si svolge secondo le modalità ivi previste. Il RLS/RLST, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Della consultazione è redatto apposito verbale, che deve riportare in sintesi le osservazioni e le proposte formulate dal RLS/RLST. Il RLS/RLST conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In caso di rifiuto ne viene dato atto nel verbale stesso. Il verbale di consultazione, sia esso firmato o meno, dovrà essere conservato in azienda nella documentazione inerente alla salute e sicurezza. Tutti gli adempimenti di natura consultiva posti in capo al datore di lavoro verso il RLS/ RLST si svolgeranno all’interno della sede dell’ente o unità d’offerta, fatto salvo accordo congiunto fra le parti ed intervenute esigenze di servizio o situazioni non preventivabili o prevedibili. In considerazione dell’evoluzione tecnologica ed informatica, l’ente potrà mettere a dispo- sizione sistemi e modalità informatizzate previa disponibilità dell’RLS/RLST all’utilizzo nonché al rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati e in attuazione al regolamento UE 679/2016. In ogni caso tutti i documenti necessari all’espletamento della sua funzione, rimarranno all’interno dell’ente e di tali dati e processi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RLS/RLST è tenuto a farne un uso nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell’art. 50 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico. Laddove In applicazione dell’art. 19, comma 1, lettere e), ed f) del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 al rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il D.Lgs 81/2008 più proficuo espletamento dell’incarico. Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 custodito presso l’azienda o lo stabilimento ai sensi dell’art. 4 comma 3. Di tali dati e s.m.idei processi produttivi di cui sia messo o venga a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale. prevede a carico del Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. La consultazione del RLS/RLST, (arttpreventiva di cui all’art. 18, c.1, lett. s) e 5019, comma 1 lett1, lettera b) del D.Lgs. b19.09.1994 n. 626 verrà effettuata dall’azienda in modo da consentire al rappresentante di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, c, d) qualora questa si svolge secondo le modalità ivi previstesia comunemente valutata necessaria tra la direzione aziendale e il rappresentante. Il RLS/RLST, in occasione verbale della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Della consultazione è redatto apposito verbale, che deve riportare in sintesi le osservazioni e le proposte formulate dal RLS/RLSTrappresentante per la sicurezza. Il RLS/RLST rappresentante per la sicurezza, a conferma l’avvenuta dell’avvenuta consultazione, apponendo appone la propria firma sul verbale della stessa. In caso di rifiuto ne viene dato atto nel verbale stesso. Il verbale di consultazione, sia esso firmato o meno, dovrà essere conservato in azienda nella documentazione inerente alla salute e sicurezza. Tutti gli adempimenti di natura consultiva posti in capo al datore di lavoro verso il RLS/ RLST si svolgeranno all’interno della sede dell’ente o unità d’offerta, fatto salvo accordo congiunto fra le parti ed intervenute esigenze di servizio o situazioni non preventivabili o prevedibili. In considerazione dell’evoluzione tecnologica ed informatica, l’ente potrà mettere a dispo- sizione sistemi e modalità informatizzate previa disponibilità dell’RLS/RLST all’utilizzo nonché al rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati e in attuazione al regolamento UE 679/2016. In ogni caso tutti i documenti necessari all’espletamento della sua funzione, rimarranno all’interno dell’ente e di tali dati e processi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RLS/RLST è tenuto a farne un uso nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell’art. 50 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
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Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico. Laddove il D.Lgs 81/2008 e s.m.iIn applicazione dell’art. prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS/RLST, (artt. 18, c.1, lett. s) e 5019, comma 1 lett1, lettera e) ed f) del D. Lgs. b19.09.94 n. 626, cal rappresentante verranno fornite, d) questa si svolge secondo anche su sua richiesta, le modalità informazioni e la documentazione aziendale ivi previsteprevista per il più proficuo espletamento dell’incarico. Il RLS/RLSTrappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, in occasione della consultazionecomma 2, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinionicustodito presso l’azienda o lo stabilimento ai sensi dell’art. 4, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di leggecomma 3. Della consultazione è redatto apposito verbale, che deve riportare in sintesi le osservazioni e le proposte formulate dal RLS/RLST. Il RLS/RLST conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In caso di rifiuto ne viene dato atto nel verbale stesso. Il verbale di consultazione, sia esso firmato o meno, dovrà essere conservato in azienda nella documentazione inerente alla salute e sicurezza. Tutti gli adempimenti di natura consultiva posti in capo al datore di lavoro verso il RLS/ RLST si svolgeranno all’interno della sede dell’ente o unità d’offerta, fatto salvo accordo congiunto fra le parti ed intervenute esigenze di servizio o situazioni non preventivabili o prevedibili. In considerazione dell’evoluzione tecnologica ed informatica, l’ente potrà mettere a dispo- sizione sistemi e modalità informatizzate previa disponibilità dell’RLS/RLST all’utilizzo nonché al rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati e in attuazione al regolamento UE 679/2016. In ogni caso tutti i documenti necessari all’espletamento della sua funzione, rimarranno all’interno dell’ente e di Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RLS/RLST rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale. Il datore di quanto previsto lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. La consultazione preventiva di cui all’art. 19, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 verrà effettuata dall’azienda in modo da consentire al comma 6 dell’artrappresentante di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti qualora questa sia comunemente valutata necessaria dalla direzione aziendale e dal rappresentante. 50 del D.Lgs n.81/2008 Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e s.m.ile proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
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