STRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI MOBILITA’. 1. IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' IN ENTRATA PER INIDONEA VALUTAZIONE DEI REQUISITI NON CONFORME AI PRESUPPOSTI NORMATIVI, AL FINE DI AVVANTAGGIARE UNO O PIU' SOGGETTI.
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;