Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva Clausole campione

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltant...
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (ai sensi dell’ art. 103 del Codice degli Appalti) pari al 10% (un deci- mo) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia fideiussoria dev’essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispet- tive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vi- gente normativa bancaria assicurativa. 3. La garanzia fideiussoria, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori (art. 103, comma 5, del Codice degli Appalti) dev’essere presentata in ori- ginale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 4. La cauzione definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l’avanzamento lavori, ed al Certificato di Regolare Esecuzione sulla base dei criteri previsti dall’art. 103, comma 5, del Codice degli Appalti e dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010. 5. La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione dell’art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 6. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. La garanzia fideiussoria dev’essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di incremento o riduzi...
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. L’importo della cauzione è ridotta del 50% per l’impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. In caso di riunione di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamento. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all’art. 123, commi 3 e 4, del Regolamento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavori, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare del 50% dell’importo contrattuale. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante. Per il rimanente 25%, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento...
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Riduzione delle garanzie
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 0.Xx sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda xxxxxxx.Xx garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del DPR 207/2010 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. ART. 33 –
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. Ai sensi del disposto del comma 3 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. le cauzioni sono costituite esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria o creditizia” e s.m. che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio garanzie, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori. La garanzia è redatta in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza alle clausole di cui allo schema tipo
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’Amministrazione richiede una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia sopraindicato. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica e sarà svincolata dopo l’approvazione della regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’esecuzione.