Subingresso. 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale. 2. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al Comune entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall`atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’attività. 3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010 ivi compresi, ove richiesti, quelli professionali per il settore alimentare. 4. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all`erede o agli eredi che ne facciano domanda, purche` abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell`articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. 5. Nei casi di cui al comma 4, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs., il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all’art.71 Decreto Legislativo, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade. 6. Nel caso di morte del titolare, qualora l`erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell`attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l`azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al Comune, entro sessanta giorni dall`atto di cessione dell`attività. 7. La reintestazione dell`autorizzazione è effettuata dal Comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti il titolo abilitativo è reintestato dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività. 8. Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, né trasferite su titoli abilitativi già nella disponibilità dell`operatore. 9. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuatata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap; in caso di trasferimento di azienda “mortis causa”, con posteggio riservato a portatori di handicap, si applica tuttavia quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, relativamente alla possibilità per l’erede di cedere l’azienda a soggetto in possesso dei requisiti riservati, senza prima intestarsela. 10. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al Comune, da esibire, in copia, su richiesta, agli organi di vigilanza. 11. E’ fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell’azienda commerciale. 12. I contratti di cessione o gestione dell’azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall’articolo 2556 del Codice Civile.
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Samples: Regolamento Comunale Per L’esercizio Delle Attività Commerciali Su Aree Pubbliche
Subingresso. 1La società qui costituita - per effetto della fusione e come previsto sia dall'art.2504 bis C.C., sia, per quanto ivi indicato, dal comma quarto dell'art.57 del D.Lgs. n.385/93 citato - assume i diritti e gli obblighi delle società fuse e subingredisce di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione, azione e credito ed in ogni obbligo, impegno e passività, delle due società partecipanti alla fusione e viene immessa in tutto il patrimonio delle società stesse, tenuto, altresì, conto delle variazioni conseguenti alla normale gestione delle due società a fare tempo dal 31 dicembre 2002, cui le situazioni patrimoniali delle società allegate alle deliberazioni di fusione, fanno riferimento. Inoltre, si dà atto che l'elencazione delle attività delle società partecipanti alla fusione, e di cui oltre, è puramente indicativa e che, nonostante qualsiasi eventuale omissione od inesattezza nella elencazione stessa, si intendono trasferite nella società qui costituita tutte le attività e le passività sia anteriori che posteriori alla delibera di fusione, anche se qui non specificate, ma comunque spettanti o riferentesi alle due società partecipanti alla fusione, con facoltà del legale rappresentante della società costituita sia di procedere da solo all'integrazione della detta elencazione - trattandosi di mera omissione - sia di addivenire a precisazioni o specificazioni, qualora ciò fosse eventualmente necessario o opportuno. I comparenti danno atto, ai soli fini dei conseguenti adempimenti e formalità nei pubblici registri, che il compendio del patrimonio delle due società partecipanti alla fusione è costituito dai seguenti beni: °° BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA S.p.A. ***IMMOBILI ** Tutti i beni immobili sono descritti, coerenziati e censiti, nell'elenco che, composto da ottantuno inserti si allega al presente sub "H". Le predette descrizioni si abbiano per qui riportate e trascritte. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o dr.Xxxxxx Xxxxxxx, nella qualità, ai sensi dell'art.47, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, reso edotto del contenuto dell'art.76 di un ramo tale D.P.R., in riferimento ai beni immobili di aziendacui all'allegato "H", per atto tra vivi o quanto necessario, dichiara: == per causa gli effetti della normativa urbanistica: = per quanto ai terreni in Comune di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale.
2. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al Comune entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall`atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’attività.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere in possesso dei requisiti Avellino (di cui all’articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010 ivi compresiall'allegato "H" individuati dalle lettere C/1, ove richiestiD/2, quelli professionali per il settore alimentare.
4. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all`erede o agli eredi che ne facciano domanda, purche` abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell`articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs., il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all’art.71 Decreto Legislativo, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
6. Nel caso di morte del titolare, qualora l`erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell`attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l`azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al Comune, entro sessanta giorni dall`atto di cessione dell`attività.
7. La reintestazione dell`autorizzazione è effettuata dal Comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti il titolo abilitativo è reintestato dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività.
8. Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, né trasferite su titoli abilitativi già nella disponibilità dell`operatore.
9. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuatata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap; in caso di trasferimento di azienda “mortis causa”, con posteggio riservato a portatori di handicap, si applica tuttavia quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, relativamente alla possibilità per l’erede di cedere l’azienda a soggetto in possesso dei requisiti riservati, senza prima intestarsela.
10. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al Comune, da esibire, in copia, su richiesta, agli organi di vigilanza.
11. E’ fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell’azienda commerciale.
12. I contratti di cessione o gestione dell’azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall’articolo 2556 del Codice Civile.E/2)
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Samples: Merger Agreement
Subingresso. 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, del pubblico esercizio per atto tra vivi o per causa di mortemorte è soggetto a denuncia d’inizio dell’attività (DIA) da presentare al Comune ai sensi dell’art. 19 della legge 241/9019. Il subentrante, comporta il trasferimento al subentrante purché in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 6 della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commercialexxxxx Xxxxxx Romagna 14/2003 può iniziare l’attività immediatamente dopo aver presentato la DIA.
2. La segnalazione certificata Unitamente alla DIA il subentrante deve presentare alternativamente:
a) l'atto di reintestazionecompravendita o di affitto d'azienda o altro titolo in visione,
b) l'attestazione del notaio comprovante la stipula dell’atto,
c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante tutti i dati del contratto stipulato, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante compreso il possesso dei requisiti previsti, è presentata nome del notaio rogante o autenticante. Il cedente deve consegnare al Comune entro un anno dalla morte del titolare i titoli autorizzativi originali (autorizzazione o entro sessanta giorni dall`atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’attivitàDIA) relativi all’attività ceduta.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attivitàAi sensi dell’art. 13 co. 2 della L.R. 14/2003, essere in possesso caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 71 all’art. 6 co. 1, 2 e 3 della legge citata, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l’attività del D. Lgsde cuius per sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga per comprovati motivi di forza maggiore. n°59/2010 ivi compresiDecorso il suddetto termine, ove richiestiper poter legittimamente esercitare l’attività, quelli professionali per il settore alimentare.
4. I titoli abilitativi gli eredi devono perfezionare la DIA di cui al comma 1 sono reintestatie devono dimostrare al Comune il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 6 del presente Regolamento. Entro il medesimo termine gli eredi possono, nel comunque, cedere l’azienda.
4. In caso di subingresso per causa di morte del titolaretitolare di un esercizio di somministrazione, all`erede o agli gli eredi che ne facciano domanda, purche` abbiano nominato, con non intendano proseguire l’attività del de cuius devono comunicare la maggioranza indicata nell`articolo 1105 sospensione dell’attività e devono cedere l’azienda a terzi entro sei mesi dalla data della morte del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di personetitolare.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs., il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività. Qualora entro un anno dalla data In caso di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali legale rappresentante di società, ai soci superstiti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all’art.71 Decreto Legislativo, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decadeai precedenti commi 3 e 4.
6. Nel In caso di morte trasferimento della gestione del titolarepubblico esercizio, qualora l`erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell`attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l`azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante presenta la relativa DIA al Comune. Il cedente deve riconsegnare al Comune l’originale del titolo autorizzatorio o della DIA relativi all’attività ceduta. Alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto, entro sessanta giorni dall`atto di cessione dell`attivitàil proprietario presenta al Comune la DIA per subingresso derivante da reintestazione.
7. La reintestazione dell`autorizzazione è effettuata dal Comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti il titolo abilitativo è reintestato dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività.
8. Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, né trasferite su titoli abilitativi già nella disponibilità dell`operatore.
9. Nel caso in cui il titolare di morteun pubblico esercizio abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario della medesima azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a presentare la DIA allegando alternativamente:
a) una copia dell'atto di cessione d'azienda,
b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante tutti i dati del contratto stipulato e comprensiva del nome del notaio rogante o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuatata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap; in caso di trasferimento di azienda “mortis causa”, con posteggio riservato a portatori di handicap, si applica tuttavia quanto previsto dal comma 6 autenticante,
c) l'attestazione del presente articolo, relativamente alla possibilità per l’erede di cedere l’azienda a soggetto in possesso dei requisiti riservati, senza prima intestarselanotaio rogante.
10. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al Comune, da esibire, in copia, su richiesta, agli organi di vigilanza.
11. E’ fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell’azienda commerciale.
12. I contratti di cessione o gestione dell’azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall’articolo 2556 del Codice Civile.
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Subingresso. 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, del pubblico esercizio per atto tra vivi o per causa di mortemorte è soggetto a denuncia d’inizio dell’attività (DIA) da presentare al Comune ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90. Il subentrante, comporta il trasferimento al subentrante purché in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 6 della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commercialexxxxx Xxxxxx Romagna 14/2003 può iniziare l’attività immediatamente dopo aver presentato la DIA.
2. La segnalazione certificata Unitamente alla DIA il subentrante deve presentare alternativamente:
a) l'atto di reintestazionecompravendita o di affitto d'azienda o altro titolo in visione,
b) l'attestazione del notaio comprovante la stipula dell’atto,
c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante tutti i dati del contratto stipulato, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante compreso il possesso dei requisiti previsti, è presentata nome del notaio rogante o autenticante. Il cedente deve consegnare al Comune entro un anno dalla morte del titolare i titoli autorizzativi originali (autorizzazione o entro sessanta giorni dall`atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’attivitàDIA) relativi all’attività ceduta.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attivitàAi sensi dell’art. 13 co. 2 della L.R. 14/2003, essere in possesso caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 71 all’art. 6 co. 1, 2 e 3 della legge citata, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l’attività del D. Lgsde cuius per sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga per comprovati motivi di forza maggiore. n°59/2010 ivi compresiDecorso il suddetto termine, ove richiestiper poter legittimamente esercitare l’attività, quelli professionali per il settore alimentare.
4. I titoli abilitativi gli eredi devono perfezionare la DIA di cui al comma 1 sono reintestatie devono dimostrare al Comune il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 6 del presente Regolamento. Entro il medesimo termine gli eredi possono, nel comunque, cedere l’azienda.
4. In caso di subingresso per causa di morte del titolaretitolare di un esercizio di somministrazione, all`erede o agli gli eredi che ne facciano domanda, purche` abbiano nominato, con non intendano proseguire l’attività del de cuius devono comunicare la maggioranza indicata nell`articolo 1105 sospensione dell’attività e devono cedere l’azienda a terzi entro sei mesi dalla data della morte del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di personetitolare.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs., il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività. Qualora entro un anno dalla data In caso di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali legale rappresentante di società, ai soci superstiti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all’art.71 Decreto Legislativo, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decadeai precedenti commi 3 e 4.
6. Nel In caso di morte trasferimento della gestione del titolarepubblico esercizio, qualora l`erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell`attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l`azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante presenta la relativa DIA al Comune. Il cedente deve riconsegnare al Comune l’originale del titolo autorizzatorio o della DIA relativi all’attività ceduta. Alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto, entro sessanta giorni dall`atto di cessione dell`attivitàil proprietario presenta al Comune la DIA per subingresso derivante da reintestazione.
7. La reintestazione dell`autorizzazione è effettuata dal Comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti il titolo abilitativo è reintestato dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività.
8. Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, né trasferite su titoli abilitativi già nella disponibilità dell`operatore.
9. Nel caso in cui il titolare di morteun pubblico esercizio abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario della medesima azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a presentare la DIA allegando alternativamente:
a) una copia dell'atto di cessione d'azienda in visione,
b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante tutti i dati del contratto stipulato e comprensiva del nome del notaio rogante o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuatata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap; in caso di trasferimento di azienda “mortis causa”, con posteggio riservato a portatori di handicap, si applica tuttavia quanto previsto dal comma 6 autenticante,
c) l'attestazione del presente articolo, relativamente alla possibilità per l’erede di cedere l’azienda a soggetto in possesso dei requisiti riservati, senza prima intestarselanotaio rogante.
10. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al Comune, da esibire, in copia, su richiesta, agli organi di vigilanza.
11. E’ fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell’azienda commerciale.
12. I contratti di cessione o gestione dell’azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall’articolo 2556 del Codice Civile.
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Samples: Regolamento Del Procedimento
Subingresso. 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di aziendadel pubblico esercizio, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento è soggetto a denuncia d’inizio dell’attività (DIA) da presentare al subentrante Comune ai sensi dell’art. 19 della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commercialelegge 241/90. Il subentrante, purché in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 6 della xxxxx Xxxxxx Romagna 14/2003 può iniziare l’attività immediatamente dopo aver presentato la DIA.
2. La segnalazione certificata Unitamente alla DIA il subentrante deve presentare alternativamente:
a) l'atto di reintestazionecompravendita o di affitto d'azienda o altro titolo in visione,
b) l'attestazione del notaio comprovante la stipula dell’atto,
c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante tutti i dati del contratto stipulato, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante compreso il possesso dei requisiti previsti, è presentata nome del notaio rogante o autenticante. Il cedente deve consegnare al Comune entro un anno dalla morte del titolare i titoli autorizzativi originali (autorizzazione o entro sessanta giorni dall`atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’attivitàDIA) relativi all’attività ceduta.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attivitàAi sensi dell’art. 13 co. 2 della L.R. 14/2003, essere in possesso caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 71 all’art. 6 co. 1, 2 e 3 della legge citata, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l’attività del D. Lgsde cuius per sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga per comprovati motivi di forza maggiore. n°59/2010 ivi compresiDecorso il suddetto termine, ove richiestiper poter legittimamente esercitare l’attività, quelli professionali per il settore alimentare.
4. I titoli abilitativi gli eredi devono perfezionare la DIA di cui al comma 1 sono reintestatie devono dimostrare al Comune il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 6 del presente Regolamento. Entro il medesimo termine gli eredi possono, nel comunque, cedere l’azienda.
4. In caso di subingresso per causa di morte del titolaretitolare di un esercizio di somministrazione, all`erede o agli gli eredi che ne facciano domanda, purche` abbiano nominato, con non intendano proseguire l’attività del de cuius devono comunicare la maggioranza indicata nell`articolo 1105 sospensione dell’attività e devono cedere l’azienda a terzi entro sei mesi dalla data della morte del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di personetitolare.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs., il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività. Qualora entro un anno dalla data In caso di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali legale rappresentante di società, ai soci superstiti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all’art.71 Decreto Legislativo, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decadeai precedenti commi 3 e 4.
6. Nel In caso di morte trasferimento della gestione del titolarepubblico esercizio, qualora l`erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell`attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l`azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante presenta la relativa DIA al Comune. Il cedente deve riconsegnare al Comune l’originale del titolo autorizzatorio o della DIA relativi all’attività ceduta. Alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto, entro sessanta giorni dall`atto di cessione dell`attivitàil proprietario presenta al Comune la DIA per subingresso derivante da reintestazione.
7. La reintestazione dell`autorizzazione è effettuata dal Comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti il titolo abilitativo è reintestato dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività.
8. Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, né trasferite su titoli abilitativi già nella disponibilità dell`operatore.
9. Nel caso in cui il titolare di morteun pubblico esercizio abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario della medesima azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a presentare la DIA allegando alternativamente:
a) una copia dell'atto di cessione d'azienda in visione,
b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante tutti i dati del contratto stipulato e comprensiva del nome del notaio rogante o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuatata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap; in caso di trasferimento di azienda “mortis causa”, con posteggio riservato a portatori di handicap, si applica tuttavia quanto previsto dal comma 6 autenticante,
c) l'attestazione del presente articolo, relativamente alla possibilità per l’erede di cedere l’azienda a soggetto in possesso dei requisiti riservati, senza prima intestarselanotaio rogante.
10. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al Comune, da esibire, in copia, su richiesta, agli organi di vigilanza.
11. E’ fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell’azienda commerciale.
12. I contratti di cessione o gestione dell’azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall’articolo 2556 del Codice Civile.
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Samples: Regolamento Del Procedimento
Subingresso. 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per atto tra fra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento morte di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola comunicazione al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commercialeComune competente per territorio.
2. La segnalazione certificata comunicazione di reintestazionesubingresso è presentata, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previstia pena di decadenza, è presentata al Comune entro un anno dalla morte del titolare o od entro sessanta giorni dall`atto dall’atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’attivitàdell’esercizio.
3. Il La comunicazione di subingresso presentata entro i termini perentori di cui al precedente comma 2 consente al subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere – purchè in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010 ivi compresimorali e, ove richiesti, quelli professionali per il settore alimentare, professionali – di esercitare immediatamente (cioè nella data in cui la comunicazione è ricevuta dal Comune, con le modalità di cui all’art. 5 del presente Regolamento) l’attività del dante causa, cui correlativamente incombe l’obbligo di cessarla secondo quanto disposto dal successivo art. 35.
4. I titoli abilitativi La comunicazione di subingresso presentata non rispettando i termini perentori di cui al comma 1 sono reintestati2 comporta la decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa. Conseguentemente:
a. la comunicazione stessa sarà dichiarata inidonea ed inefficace a produrre gli effetti giuridici previsti dal Decreto – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall’interessato – e respinta con xxxxxxx e divieto nei confronti del subentrante ad esercitare l’attività prima assentita, nel altrimenti abusiva;
b. sarà avviato, ai sensi della Legge 241/90, il procedimento di dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa.
5. Ad ogni trasferimento della gestione o della proprietà dell’esercizio deve corrispondere una comunicazione di subingresso (e correlativa comunicazione di cessazione da parte del dante causa, secondo quanto disposto al successivo art. 35) osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti susseguitisi.
6. Anche al dante causa, per le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe pertanto l’obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti e termini prescritti. A tal fine potrà richiedere informazioni ed accedere agli atti d’ufficio
7. In caso di morte del titolare, all`erede titolare la comunicazione è effettuata dall’erede o agli dagli eredi che ne facciano domanda, purche` abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell`articolo dall’articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.
5. Nei casi di cui al comma 4società, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei sempre che abbiano i requisiti di cui all’articolo 71 5 del D. LgsDecreto., il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività
8. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all’articolo 5 del Decreto entro un anno dalla data comunicazione di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all’art.71 Decreto Legislativo, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decadesubingresso.
69. Nel caso di morte del titolare, qualora l`erede non per proseguirne provvisoriamente l’attività in attesa che sussistano le condizioni per la definitiva comunicazione di subingresso (adempimenti successori, definizione dei rapporti all’interno dell’eventuale comunione ereditaria, negoziazione quote, costituzione società per la gestione dell’esercizio … etc. … ) è necessario che da parte dell’erede o di uno degli eredi sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell`attività presentata comunicazione di prosecuzione dell’attività al Comune, utilizzando l’apposito modello predisposto.
10. All’erede o non intenda continuarla, ha facoltàagli eredi è altresì consentito, entro dodici mesi l’anno dalla data del decesso, di cedere l`azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al Comune, entro sessanta giorni dall`atto di cessione dell`attività.
7. La reintestazione dell`autorizzazione è effettuata dal Comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti il titolo abilitativo è reintestato dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività.
8. Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute proprietà o acquisite con altri titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, né trasferite su titoli abilitativi già nella disponibilità dell`operatore.
9. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuatata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap; l’esercizio (ipotesi in caso di trasferimento di azienda “mortis causa”, con posteggio riservato a portatori di handicap, si applica tuttavia quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, relativamente alla possibilità per l’erede di cedere l’azienda a soggetto in possesso dei requisiti riservati, senza prima intestarsela.
10. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita cui deve comunque essere presentata definitiva comunicazione di subentrosubingresso), purchè vi siano succeduti con regolare e completa, al Comune, da esibire, in copia, su richiesta, agli organi di vigilanzadenuncia.
11. E’ fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell’azienda commerciale.
12. I contratti di cessione o gestione dell’azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall’articolo 2556 del Codice Civile.
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Samples: Regolamento Comunale