Procedure Clausole campione
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al qual...
Procedure. Sulla base dei criteri di cui al precedente punto 3.1 le procedure per lo specifico monitoraggio dei costi sostenuti dal Contraente sono basate sull’acquisizione e verifica dei supporti documentali nonché, ove ritenuto necessario, sull’acquisizione di supporti informativi forniti dai vari responsabili di progetto. La descrizione analitica delle procedure di controllo riguardanti ciascuna tipologia di costo, è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.2 - 4.2.2 - 4.3.2 - 4.4.2 - 4.5.1.2 e 4.5.2.2.
Procedure. IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura:
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara
Procedure. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 e 127, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 136. Al fine di consentire il confronto di cui al 1° comma degli artt. 126 e 127, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A. e alle ▇▇.▇▇. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale competente per territorio. L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 126 e 127, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
Procedure. 1) La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.
2) L’Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
3) Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98.
4) Il termine dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di pr esentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di Lavoro o della Organizzazione Sindacale dei a cui il dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato.
5) La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 410,411 e 412 del Codice di Procedura Civile, come modificati dalla Legge n°533/73 e dai Decr eti Legislativi n° 80/98 e n° 387/98.
6) Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della “Commissione” presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
7) ▇▇▇ ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenere:
a) I rispettivi termini della controversia;
b) Il richiamo alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi di secondo livello;
c) Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti;
d) La proposta di definizione della controversia e i motivi del mancato accordo formulati dalla “Commissione”;
e) La presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
f) La presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
8) In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare...
Procedure. Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 e 127, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione. Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall’art. 136. Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli articoli 126 e 127 le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSU/RSA e alle ▇▇.▇▇. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all’Ente Bilaterale competente per territorio. L’azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell’applicazione della flessibilità di cui agli articoli 126 e 127 per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
Procedure a. la parte che ricorre all'Opr, ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
b. In tal caso la parte ricorrente deve inviare all'Opr il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
c. l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'Organismo paritetico regionale;
d. l'Opr assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le Organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;
e. si redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese;
f. trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può ricorrere all'Organismo paritetico nazionale, prima di adire la magistratura, con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.
g. Le parti interessate (aziende, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
Procedure. IV.1) Tipo di procedura
Procedure. Effettuare un sopralluogo per rilevare la presenza nell'area di pericoli (quali la presenza di condutture del gas ed acqua, di linee elettriche aeree o interrate, telefono, ecc.) interferenti con le operazioni da eseguire. Delimitare l'area con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato arretrato almeno 1,5 m. dal ciglio dello scavo, un solido parapetto e segnalare con cartelli per avvertire dei rischi presenti nell'area di lavoro. La circolazione dei mezzi all'interno dell'area deve essere regolata. La viabilità in vicinanza degli scavi deve impedire il ribaltamento a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. La velocità dei mezzi deve essere contenuta entro i 30 km/h. Per l'accesso dei mezzi e delle persone agli scavi predisporre solide rampe di larghezza della carreggiata tale da garantire un franco di 70 cm ogni lato oltre la sagoma di ingombro del veicolo. E' vietato depositare materiali presso il ciglio degli scavi. Se la natura del terreno lo richiede o a causa di piogge, infiltrazioni, gelo o disgelo armare le pareti dello scavo o conferire alle pareti un'inclinazione pari all'angolo di declivio naturale del terreno o procedere al consolidamento del terreno. In caso di polvere irrorare il terreno con acqua. Mantenere la distanza di minimo 5 metri dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza). È vietato usare l'escavatore o la pala per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. E' vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore o della pala e sul ciglio superiore del fronte di attacco. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. Indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti e facciali filtranti. Consegnare idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore. Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni. L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza). È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fron...
