Svolgimento Clausole campione

Svolgimento. 1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza i soggetti di cui all’articolo 125 osservano le disposizioni del Libro III e del Libro IV.
Svolgimento. L’attività di collaborazione sarà svolta prevalentemente presso la sede della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile , senza vincoli di orario con materiali ed attrezzature tecniche fornite dall’Amministrazione, secondo modalità che saranno concordate con il Responsabile della Struttura regionale competente. Il collaboratore dovrà altresì svolgere fuori sede le attività oggetto del presente incarico previa autorizzazione del Responsabile della Struttura regionale di cui sopra.
Svolgimento. 1. Per l’assegnazione dei titoli in palio è necessaria la partecipazione di almeno tre atleti, per le categorie di singolare, o di almeno tre coppie, per le categorie di doppio. 2. Alle gare di doppio possono iscriversi coppie di giocatori anche non tesserati per lo stesso affiliato.
Svolgimento. L’attività di collaborazione sarà svolta prevalentemente presso la sede della Direzione Competitività del Sistema Regionale senza vincoli di orario con materiali ed attrezzature tecniche fornite dall’Amministrazione, secondo modalità che saranno concordate con il Responsabile della Struttura regionale competente. Il collaboratore dovrà altresì svolgere fuori sede le attività oggetto del presente incarico previa autorizzazione del Responsabile della Struttura regionale competente.
Svolgimento. I candidati che per qualsiasi motivo non si presentino a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari alla procedura. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. Saranno oggetto del Colloquio le tematiche/argomenti strettamente correlati alle specificità delle attività da svolgere secondo i profili da ricoprire.
Svolgimento. 1. L’attività di collaborazione sarà svolta attraverso incontri periodici delle Commissioni di valutazione per il riconoscimento dell’Eccellenza artigiana, presso la sede regionale di Torino della Direzione Competitività del Sistema Regionale, secondo modalità che saranno concordate con il Responsabile della Struttura regionale competente.
Svolgimento. La SSIGA si riserva il diritto di disdire eventuali corsi per motivi organizzativi (p. es. numero di partecipanti insufficiente). In questo caso, le quote di partecipazione già versate verranno restituite. Inoltre, la Società si riserva il diritto di effettuare modifiche all’orario, alla sede del corso e al personale docente, oltre che di piccole modifiche al programma di studi. In caso di indisponibilità di un docente, la direzione del corso provvede a nominare un sostituto con qualifica equiparabile. Questo non costituisce motivo di alcuna pretesa economica nei confronti della SSIGA. La direzione del corso si riserva di rifiutare la frequenza delle lezioni ai partecipanti con un rendimento insufficiente o la cui condotta sia inadeguata.
Svolgimento. La Commissione giudicatrice è così composta:
Svolgimento. 1. Le attività di monitoraggio sull’esecuzione dei contratti, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. h.) del CAD, come modificato dal decreto legislativo 16 luglio 2020 n. 76, sono svolte dalle Amministrazioni interessate, secondo una delle seguenti modalità: a. direttamente dall’Amministrazione interessata, sotto la direzione del Responsabile del monitoraggio, utilizzando risorse interne adeguatamente formate e formalmente nominate (Gruppo di monitoraggio); b. nel caso in cui l’Amministrazione ritenga opportuno demandare all’esterno tali attività, è ammissibile ricorrere ad apposita procedura di gara per l’affidamento a società esterne, in base ai criteri previsti al par. 7, ferma restando, in ogni caso, la direzione e la responsabilità del Responsabile del monitoraggio. In caso di affidamento all’esterno rimane, in ogni caso, la direzione delle attività e la respon- sabilità in capo al Responsabile del Monitoraggio. 2. Le Amministrazioni sono tenute a comunicare all’Agenzia tutti i contratti rientranti nella casistica indicate al precedente par. 2.2 entro trenta giorni dalla stipula degli stessi e a indicare le modalità di monitoraggio individuate.
Svolgimento. 1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza i soggetti di cui all’art. 79 osservano le disposizioni del Libro III. 2. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio e le SICAV si attengono alle previsioni di cui all’articolo 77 del presente Regolamento.