Svolgimento Clausole campione

Svolgimento. 1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza i soggetti di cui all’articolo 125 osservano le disposizioni del Libro III e del Libro IV.
Svolgimento. L’attività di collaborazione sarà svolta prevalentemente presso la sede della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile , senza vincoli di orario con materiali ed attrezzature tecniche fornite dall’Amministrazione, secondo modalità che saranno concordate con il Responsabile della Struttura regionale competente. Il collaboratore dovrà altresì svolgere fuori sede le attività oggetto del presente incarico previa autorizzazione del Responsabile della Struttura regionale di cui sopra.
Svolgimento. 1. Per l’assegnazione dei titoli in palio è necessaria la partecipazione di almeno tre atleti, per le categorie di singolare, o di almeno tre coppie, per le categorie di doppio. 2. Alle gare di doppio possono iscriversi coppie di giocatori anche non tesserati per lo stesso affiliato.
Svolgimento. 1. L’attività di collaborazione sarà svolta prevalentemente presso le sedi regionali della Direzione Competitività del Sistema Regionale senza vincoli di orario con materiali ed attrezzature tecniche fornite dall’Amministrazione, secondo modalità che saranno concordate con il Responsabile della Struttura regionale competente.
Svolgimento. 1. Le Conferenze dei servizi si svolgono in conformità alle normative che ne disciplinano il funzionamento, indicate, secondo le materie a cui si riferiscono, all'art. 51 del presente regolamento. 2. I rappresentanti delle amministrazioni, ove non coincidano con gli organi competenti ad esprimere la volontà delle stesse, sono tenuti a presentare idoneo atto o documento dell'amministrazione di appartenenza attributivi dei necessari poteri. La partecipazione alla conferenza da parte delle suddette amministrazioni avviene attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Svolgimento. 1. Le attività di monitoraggio sull’esecuzione dei contratti, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. h.) del CAD, come modificato dal decreto legislativo 16 luglio 2020 n. 76, sono svolte dalle Amministrazioni interessate, secondo una delle seguenti modalità: a. direttamente dall’Amministrazione interessata, sotto la direzione del Responsabile del monitoraggio, utilizzando risorse interne adeguatamente formate e formalmente nominate (Gruppo di monitoraggio); b. nel caso in cui l’Amministrazione ritenga opportuno demandare all’esterno tali attività, è ammissibile ricorrere ad apposita procedura di gara per l’affidamento a società esterne, in base ai criteri previsti al par. 7, ferma restando, in ogni caso, la direzione e la responsabilità del Responsabile del monitoraggio. In caso di affidamento all’esterno rimane, in ogni caso, la direzione delle attività e la respon- sabilità in capo al Responsabile del Monitoraggio. 2. Le Amministrazioni sono tenute a comunicare all’Agenzia tutti i contratti rientranti nella casistica indicate al precedente par. 2.2 entro trenta giorni dalla stipula degli stessi e a indicare le modalità di monitoraggio individuate.
Svolgimento. 1. L’attività di collaborazione sarà svolta attraverso incontri periodici delle Commissioni di valutazione per il riconoscimento dell’Eccellenza artigiana, presso la sede regionale di Torino della Direzione Competitività del Sistema Regionale, secondo modalità che saranno concordate con il Responsabile della Struttura regionale competente.
Svolgimento. 1. L’attività di collaborazione sarà svolta prevalentemente presso la sede regionale della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in Torino, senza vincoli di orario con materiali ed attrezzature tecniche fornite dall’Amministrazione, secondo modalità che saranno concordate con il Responsabile della Struttura regionale competente. 2. Il collaboratore dovrà altresì svolgere fuori sede le attività oggetto del presente incarico previa richiesta e autorizzazione del Responsabile della Struttura regionale competente.
Svolgimento. 1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza i soggetti di cui all’art. 79 osservano le disposizioni del Libro III. 2. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio e le SICAV si attengono alle previsioni di cui all’articolo 77 del presente Regolamento.
Svolgimento. 1. Ogni Amministrazione convocata partecipa con un unico rappresentante legittimato ad esprimere la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. La legittimazione a rappresentare l’Amministrazione convocata avviene secondo le seguenti disposizioni: - nelle conferenze di servizi esterne convocate dal Comune: i rappresentanti delle Amministrazioni regolarmente convocate dovranno presentarsi, ove necessario, con deliberazione o altro atto dell'Amministrazione di appartenenza attributivo dei poteri, da allegare al verbale, necessario ai fini dell'espressione di un valido consenso/dissenso. Nel caso in cui non sia necessario presentarsi con tali atti attributivi di poteri, dovrà essere espressamente dichiarato; tale dichiarazione andrà inserita nel verbale; - nelle conferenze di servizi esterne indette da altri enti, a cui il Comune è chiamato a partecipare, il rappresentante del Comune che partecipa, acquisito l’esito della conferenza dei servizi interna, eventualmente convocata, manifesta validamente in conferenza la posizione del Comune per quanto di competenza dichiarando, o producendo per iscritto qualora richiesto, il titolo legittimante. - nelle conferenze di servizi interne è sufficiente che la legittimazione ad esprimere la volontà sia dichiarata a verbale. Nelle conferenze di servizi interne, qualora chi partecipa non sia il Dirigente o il Responsabile del procedimento delegabile ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento, ma altro dipendente, devono essere definiti i limiti d’azione del dipendente partecipante; l’atto che definisce i limiti d’azione deve essere allegato al verbale. 2. Qualora i soggetti convocati non possano partecipare, nemmeno tramite un delegato o un portavoce, potranno inviare una comunicazione, contenente la propria manifestazione di volontà / di scienza / di giudizio, da considerare al fine della votazione finale; la comunicazione dovrà essere allegata al verbale della conferenza di servizi. Tale comunicazione dovrà, comunque, pervenire prima della conclusione della conferenza di servizi e sarà presa in considerazione solo con riferimento alle parti di decisione eventualmente non ancora discusse e votate dai presenti. Il Responsabile del procedimento, con propria determinazione, dichiara inammissibili, salvo i casi in cui venga evidenziata la violazione di norme imperative, le comunicazioni pervenute dopo la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi, salvi i casi di revoca o annull...