Tasse e imposte. Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Tasse e imposte. Xxxxx e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Tasse e imposte. Le tasse e le imposte relative al contratto, in virtù del tipo di prestazione liquidata, sono a carico del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto.
Tasse e imposte. Eventuali tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Tasse e imposte. Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.
Tasse e imposte. Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.
Tasse e imposte. Le tasse e le imposte relative al Contratto, in virtù del tipo di prestazione liquidata, sono a carico del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto. Per maggiori chiarimenti si rinvia al alla Sezione D, paragrafo 10 della Nota Informativa.
Tasse e imposte. Eventuali tasse e imposte relative al contratto sono a carico dell’Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Tasse e imposte. 23.1. Tasse, imposte e altri oneri fiscali presenti e futuri dipendenti per legge dal Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Tasse e imposte. Xxxxx e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. I premi versati sono esenti da imposta. L’eventuale applicazione di ulteriori disposizioni fiscali può dipendere da elementi diversi quali, ad esempio, la fonte istitutiva dell’assicurazione collettiva, la natura delle prestazioni corrisposte, i soggetti che sopportano l’onere economico del premio, ecc. In presenza di casi particolarmente complessi, si consiglia di avvalersi di una adeguata e professionale assistenza in campo fiscale. Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n.2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA Assicurazioni S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA Assicurazioni S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.