Tasse e imposte. Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. I premi versati sono esenti da imposta. < I Premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento derivante da qualsiasi causa saranno detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura e per gli importi previsti dalla normativa vigente, senza limiti minimi di durata contrattuale. Nel caso in cui i premi versati siano relativi ad assicurati aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita nell’articolo 3, comma 3, della legge 5, febbraio 1992, n. 104, ed accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, è riconosciuta una maggiorazione dell’importo detraibile, così come indicato nella legge 112/2016 (“Dopo di noi”). Le prestazioni erogate non sono soggette ad alcuna tassazione. Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza.
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Tasse e imposte. Tasse Xxxxx e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. I premi versati per la Garanzia Base sono esenti da imposta, fatta eccezione per la quota parte relativa al capitale aggiuntivo dovuto dalla Compagnia nel caso di decesso da infortuni. Questa è soggetta ad un’imposta del 2,5% alla pari dei premi relativi alle eventuali Garanzie Complementari. < I Premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento derivante da qualsiasi causa saranno detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura e per gli importi previsti dalla normativa vigente, senza limiti minimi di durata contrattuale. Nel caso in cui i premi versati siano relativi ad assicurati aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita nell’articolo 3, comma 3, della legge 5, febbraio 1992, n. 104, ed accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, è riconosciuta una maggiorazione dell’importo detraibile, così come indicato nella legge 112/2016 (“Dopo di noi”). Le prestazioni erogate non sono soggette ad alcuna tassazione. Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza.
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Tasse e imposte. Tasse Xxxxx e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. I premi versati sono esenti da imposta. < I Premi L’eventuale applicazione di ulteriori disposizioni fiscali può dipendere da elementi diversi quali, ad esempio, la fonte istitutiva dell’assicurazione collettiva, la natura delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio prestazioni corrisposte, i soggetti che sopportano l’onere economico del premio, ecc. In presenza di morte o casi particolarmente complessi, si consiglia di invalidità permanente superiore al 5 per cento derivante da qualsiasi causa saranno detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura avvalersi di una adeguata e per gli importi previsti dalla normativa vigente, senza limiti minimi di durata contrattuale. Nel caso professionale assistenza in cui i premi versati siano relativi ad assicurati aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita nell’articolo 3, comma 3, della legge 5, febbraio 1992, n. 104, ed accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, è riconosciuta una maggiorazione dell’importo detraibile, così come indicato nella legge 112/2016 (“Dopo di noi”). Le prestazioni erogate non sono soggette ad alcuna tassazionecampo fiscale. Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n.2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA Assicurazioni S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA Assicurazioni S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
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Samples: Polizza Collettiva
Tasse e imposte. Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed e aventi diritto. I Sui premi versati sono esenti da imposta. < I Premi delle alla Compagnia per assicurazioni aventi per ad oggetto il rischio di morte o morte, “malattia grave” che comporti un’invalidità non inferiore al 5% e perdita dell’autosufficienza nello svolgimento delle attività quotidiane, è riconosciuta una detrazione di invalidità permanente superiore al 5 per cento derivante da qualsiasi causa saranno detraibili dall'imposta imposta ai fini IRPEF entro i limiti previsti dalla legge. Le somme corrisposte in caso di “malattia grave” e perdita dell’autosufficienza sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura e per gli importi previsti dalla normativa vigente, senza limiti minimi di durata contrattuale(IRPEF). Nel caso in cui i premi versati siano relativi ad assicurati aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita nell’articolo 3, comma 3, della legge 5, febbraio 1992, n. 104, ed accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, è riconosciuta una maggiorazione dell’importo detraibile, così come indicato nella legge 112/2016 (“Dopo di noi”). Le prestazioni erogate Il capitale corrisposto in caso di morte dell’Assicurato non sono soggette ad alcuna tassazioneconcorre alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione. Il presente contratto Contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza.
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Tasse e imposte. Tasse e imposte relative Gli oneri fiscali relativi al Contratto contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. I premi versati contratti di assicurazione sono esenti da imposta. < I Premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento derivante da qualsiasi causa saranno detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura e per gli importi previsti dalla normativa vigente, senza limiti minimi di durata contrattuale. Nel caso in cui i premi versati siano relativi ad assicurati aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita nell’articolo 3, comma 3, della legge 5, febbraio 1992, n. 104, ed accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, è riconosciuta una maggiorazione dell’importo detraibile, così come indicato nella legge 112/2016 (“Dopo di noi”). Le prestazioni erogate non sono soggette ad alcuna tassazione. Il presente contratto è soggetto soggetti all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n. 2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento di residenza, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, se persona fisica, o, nei medesimi termini, l’avvenuta variazione di Paese in cui è situato lo stabilimento cui si riferisce il contratto di assicurazione se Persona giuridica. Sarà cura di AXA MPS Vita S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. L’imposta di bollo è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked
Tasse e imposte. Tasse Xxxxx e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed e aventi diritto. I Sui premi versati sono esenti da imposta. < I Premi delle alla Compagnia per assicurazioni aventi per ad oggetto il rischio di morte o morte, “malattia grave” che comporti un’invalidità non inferiore al 5% e perdita dell’autosufficienza nello svolgimento delle attività quotidiane, è riconosciuta una detrazione di invalidità permanente superiore al 5 per cento derivante da qualsiasi causa saranno detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura e per gli importi imposta ai fini IRPEF entro i limiti previsti dalla normativa vigente, senza limiti minimi di durata contrattualelegge. Nel caso in cui i premi versati siano relativi ad assicurati aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita nell’articolo 3, comma 3, della legge 5, febbraio 1992, n. 104, ed accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, è riconosciuta una maggiorazione dell’importo detraibile, così come indicato nella legge 112/2016 (“Dopo di noi”). Le prestazioni erogate somme corrisposte in caso di “malattia grave” e perdita dell’autosufficienza sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il capitale corrisposto in caso di morte dell’Assicurato non sono soggette ad alcuna tassazioneconcorre alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione. Il presente contratto Contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza.
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