Common use of Tasse e imposte Clause in Contracts

Tasse e imposte. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. I contratti di assicurazione sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n. 2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento di residenza, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, se persona fisica, o, nei medesimi termini, l’avvenuta variazione di Paese in cui è situato lo stabilimento cui si riferisce il contratto di assicurazione se Persona giuridica. Sarà cura di AXA MPS Vita S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. L’imposta di bollo è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente.

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Samples: www.axa-mps.it

Tasse e imposte. Gli oneri fiscali relativi Tasse e imposte, relative al contratto Contratto di assicurazione, di qualsiasi natura, presenti o future sono a carico esclusivo del Contraente e/o del Beneficiario e degli aventi diritto. Si applicano le disposizioni di legge in vigore alla stipula del Con- tratto, salvo successive modifiche. Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale relativo al Contratto è il seguente: Le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di decesso dell’Assicurato non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche indi- pendentemente dalla detrazione dei premi (Art. 6, comma 2, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR) limitatamente alla quota di capitale liquidato cor- rispondente alla copertura del rischio demografico. La quota di capitale espressione della componente finanziaria della Polizza sarà, invece, tassata secondo le regole ordinariamente applica- bili, in conformità a quanto previsto e specificato alla successiva lettera b per il caso vita. Le somme corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato non sono soggette all’imposta sulle successioni. In caso di permanenza in vita dell’Assicurato alla scadenza del Contratto ovvero in caso di riscatto, le somme erogate in forma di capitale sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva appli- cata alla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e quello della parte dei premi pagati che non fruiscono della detrazione (Art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), nella misura del 26%. Tale differenza viene determinata al netto della quota dei pro- venti riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’Art. 31 del D.P.R. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’Art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) per i quali si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. La predetta imposta sostitutiva è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto d’imposta. Qualora il Beneficiario in caso di vita non corrispondesse al Contraente, potrebbero essere applicabili le imposte di dona- zione, limitatamente al premio versato. Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il Contratto nell’esercizio della propria attività d’impresa, le prestazioni erogate dalla Compagnia non sono soggette alla predetta imposta sostitutiva, concorrendo per il loro intero ammontare a formare reddito complessivo come componente positivo del reddito d’impresa e dunque non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta. Le somme corrisposte dalla Compagnia come cedole sulla Polizza saranno assoggettate ad imposta sostitutiva, non- ché ad imposta di bollo, unicamente al momento del riscatto, pro-rata in caso di riscatto parziale, o in caso di prestazione in caso di vita. I premi corrisposti per il Contratto a Vita Intera, nei limiti della parte afferente le coperture del rischio morte, danno diritto, nell’anno in cui sono stati versati, ad una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti stabiliti per legge. Per la quantifica- zione della componente del premio relativa alla copertura del rischio morte il Contraente farà riferimento all’estratto Conto. Attualmente viene riconosciuta annualmente una detrazione nella misura del 19% dei premi versati, per un importo comples- sivo non superiore a 530 euro, a condizione che il Contraente e l’Assicurato siano la stessa persona (Art. 15, lett. f) TUIR). La detrazione è permessa se il Contraente è diverso dall’Assicu- rato, purché quest’ultimo sia soggetto fiscalmente a carico del Contraente o stesso, fermo restando il tetto massimo detraibile. Nel caso in cui Contraente e Beneficiario siano persone giu- ridiche soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell’Art. 73 del TUIR, l’ammontare dei Beneficiari aventi dirittopremi versati sarà deducibile in base a quanto disposto dall’Art. 109 del TUIR. I contratti di assicurazione premi versati sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni vigente deducibili anche a fini IRAP in Italiabase alle disposizioni del DLGS n. 446 del 15 dicembre 1997, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n. 2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento di residenza, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, se persona fisica, o, nei medesimi termini, l’avvenuta variazione di Paese in cui è situato lo stabilimento cui si riferisce il contratto di assicurazione se Persona giuridica. Sarà cura di AXA MPS Vita S.pal ricorrere dei presupposti ivi indicati.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. L’imposta di bollo è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita

Tasse e imposte. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. I contratti di assicurazione sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizzaPolizza. Sui premi versati alla Compagnia per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, “malattie gravi” che comportino un’invalidità permanente non inferiore al 5% e perdita dell’autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF entro i limiti previsti dalla legge. La parte di premio pagata per la Garanzia complementare “decesso da infortunio” è soggetta ad imposta nella misura del 2,50%. Il capitale corrisposto in caso di morte dell’Assicurato non concorre alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n. 2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento di residenzatrasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, se persona fisica, o, nei medesimi termini, l’avvenuta variazione in conformità alla legislazione fiscale del Paese di Paese in cui è situato lo stabilimento cui si riferisce il contratto di assicurazione se Persona giuridicanuova residenza. Sarà cura di AXA MPS Vita Assicurazioni S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita Assicurazioni S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. L’imposta di bollo è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Tasse e imposte. Gli oneri fiscali relativi Le tasse e le imposte relative al contratto contratto, in virtù del tipo di prestazione liquidata, sono a carico del Contraente Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto. I contratti Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di assicurazione sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italiaredazione del presente Contratto e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta direttamente o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n. 2002/83/CE)indiret- tamente, in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unionerelazione all’acquisto delle polizze. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento di residenza, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, se persona fisica, o, nei medesimi termini, l’avvenuta variazione di Paese in cui è situato lo stabilimento cui si riferisce il contratto di assicurazione se Persona giuridica. Sarà cura di AXA MPS Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la dif- ferenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed il pagamento i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del tributo per conto 26%, ridotta in proporzione alla parte del Contraenterendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di omessa comunicazionedecesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, AXA MPS il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.p.A. avrà diritto non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. L’imposta di bollo è applicata nei termini previsti dalla normativa vigentetale requisito.

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Samples: www.poste.it

Tasse e imposte. Gli oneri fiscali relativi Xxxxx e imposte relative al contratto Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. I contratti premi versati sono esenti da imposta. L’eventuale applicazione di assicurazione sono ulteriori disposizioni fiscali può dipendere da elementi diversi quali, ad esempio, la fonte istitutiva dell’assicurazione collettiva, la natura delle prestazioni corrisposte, i soggetti che sopportano l’onere economico del premio, ecc. In presenza di casi particolarmente complessi, si consiglia di avvalersi di una adeguata e professionale assistenza in campo fiscale. Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n. 2002/83n.2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento di residenzatrasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, se persona fisica, o, nei medesimi termini, l’avvenuta variazione in conformità alla legislazione fiscale del Paese di Paese in cui è situato lo stabilimento cui si riferisce il contratto di assicurazione se Persona giuridicanuova residenza. Sarà cura di AXA MPS Vita Assicurazioni S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita Assicurazioni S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. L’imposta di bollo è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente.

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Samples: www.solidarietaveneto.it

Tasse e imposte. Gli oneri fiscali relativi Xxxxx e imposte relative al contratto Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. I contratti Sui premi versati alla Compagnia per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di assicurazione morte, “malattia grave” che comporti un’invalidità non inferiore al 5% e perdita dell’autosufficienza nello svolgimento delle attività quotidiane, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF entro i limiti previsti dalla legge. Nel caso in cui i premi versati siano relativi ad assicurati aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita nell’articolo 3, comma 3, della legge 5, febbraio 1992, n. 104, ed accertata secondo le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, è riconosciuta una maggiorazione dell’importo detraibile, così come indicato nella legge 112/2016 (“Dopo di noi”). Le somme corrisposte in caso di “malattia grave” e perdita dell’autosufficienza sono soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il capitale corrisposto in caso di morte dell’Assicurato non concorre alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione. Il presente Contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza. Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n. 2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento di residenza, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, se persona fisica, o, nei medesimi termini, l’avvenuta variazione di Paese in cui è situato lo stabilimento cui si riferisce il contratto di assicurazione se Persona giuridica. Sarà cura di AXA MPS Vita S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. L’imposta di bollo è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente.

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