Tasse e spese Clausole campione

Tasse e spese. Per l’emissione e l’autorizzazione della carta Maestro nonché per l’elaborazione delle operazioni eseguite con la stessa, la Banca può ri- scuotere delle spese di emissione / di sostituzione della carta Maestro e/o delle tasse a carico del titolare del conto che devono essere rese note in maniera appropriata. Salvo esplicito accordo contrario, la Ban- ca è autorizzata a addebitare dette tasse e spese sul conto al quale la carta Maestro è abbinata.
Tasse e spese. E’ a carico del Richiedente ogni spesa, imposta e tassa comunque inerenti al Contratto.
Tasse e spese. Tutte le Tasse relative al presente Accordo Quadro nonché all‟attuazione del Programma sono a carico del Comune, impegnandosi quest‟ultimo a tenere la Banca manlevata ed indenne dai predetti oneri.
Tasse e spese. Il diritto di SIX SIS nei confronti del partecipante al pagamento di tasse e al rimborso di costi e spese per i servizi forniti nell'ambito del presente accordo è disciplinato dal listino prezzi nell'allegato E.
Tasse e spese. La Società Finanziata si impegna a: (a) pagare le Tasse dovute a tempo debito e nella misura dovuta; (b) pagare qualsiasi spesa, anche legale o notarile, sostenuta in relazione al Progetto; (c) presentare a tempo debito le dichiarazioni dei redditi e i documenti che è tenuta ad inoltrare in relazione alle Tasse; e (d) notificare prontamente alla Banca Agente qualsiasi accertamento cui venga sottoposta da qualsiasi autorità tributaria o fiscale.
Tasse e spese. Tutte le spese e tasse relative e conseguenti alla presente scrittu- ra ed all'atto pubblico di compravendita e quante altre inerenti e conseguenti si pattuiscono ad esclusivo carico della parte acqui- rente, la quale, limitatamente al presente atto preliminare, chie- de di godere delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 22 e 54 del Testo Unico delle Leggi sul Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n.
Tasse e spese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente accordo, comprese quelle per la convenzione definitiva, sono a carico del proponente.
Tasse e spese. Per il livello di base del pacchetto per clienti commerciali viene riscossa una tassa come definito nelle condizioni della Banca per il pacchetto per clienti commerciali. La tassa viene addebitata alla fine del rispettivo trimestre. La Banca è legittimata ad addebitare questa tassa direttamente al Conto per ditte. La panoramica dei prezzi e delle condizioni per ditte può fornire informazioni su ulteriori tasse e costi validi specificatamente per determinati prodotti e servizi, che non sono compresi nella tassa per il pacchetto per clienti commerciali. È inoltre da os- servare che possono essere eventualmente dovute anche al- tre tasse locali.
Tasse e spese. 1 La Fondazione riscuote tasse per la tenuta del conto e del deposito e per spese particolari conformemente al regolamento sulle tasse da essa emanato. La Fondazione ha il diritto di addebitare gli esborsi all’intestatario della previdenza. 2 La mora inizia cinque settimane dopo la data di esigibilità. Il tasso d'interesse di mora corrisponde al tasso d’in- teresse minimo LPP più uno percento.

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  • Oneri e spese Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il Finanziamento sarà a carico del Cliente. Salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione, sono a carico del Cliente: a) le spese per il rilascio delle garanzie; b) le richieste di informazioni, le comunicazioni e le operazioni (anche effettuate tramite call center) indicate, con i relativi importi, nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio.; c) le spese sostenute dal Finanziatore a seguito del ritardato pagamento e dell’intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 7 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) salvo il caso di errori del Finanziatore. La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cliente, congiuntamente al Finanziatore, esercita l’opzione per l’applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ove il Contratto abbia durata superiore ai 18 mesi.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Rimborso spese Garantisce, a seconda delle garanzie sottoscritte: › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito di Ricovero con intervento chi- rurgico (art. 1); › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato seguito di Grande Intervento Chirurgico (art.2), intendendosi per tali quelli riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione; › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito Ricovero anche senza intervento chirurgico (art. 4); › il rimborso delle spese sostenute per Esami altamente specialistici (art. 3); › il rimborso delle spese sostenute per Visite specialistiche ed esami (art. 5); Sono previste due forme di garanzia: › ORO: in caso di ricovero o di intervento chirurgico, qualora l’Assicurato si rivolga alle strut- ture sanitarie convenzionate, sarà esonerato dal pagamento delle spese. La Società prov- vederà al pagamento diretto, per Suo conto. - ARGENTO: in caso di ricovero o di intervento chirurgico, la Società effettuerà, al termine delle cure, il rimborso all’Assicurato delle spese garantite. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’ art.9 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: Il rimborso viene effettuato nei limiti del massimale assicurato e con applica- zione dell’eventuale scoperto pattuito in contratto. Di base lo scoperto è pari al 25% dell’importo delle spese stesse, ma può essere abrogato o ridotto a fronte di un sovrappremio. Per la garanzia Grande Intervento Chirurgico, se scelta la combinazione B, l’abrogazione è automatica. Nel caso di pagamento diretto in strutture convenzionate (Forma ORO) non è previsto alcuno scoperto. Si rinvia agli artt. 7 e 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. il massimale, riportato nel modulo di polizza, è annuo e per persona e costitui- sce il massimo impegno della Impresa di Assicurazione. Nel caso di massimale assicurato per spese per solo intervento chirurgico pari ad Euro 300.000,00, ove più sinistri abbiamo complessivamente comportato una spesa di Euro 350.000,00, il rimborso massimo sarà pari all’intero massimale. › Scoperto 25%: lo scoperto è percentuale della spesa che resta a carico dell’Assicurato. Nel caso di previsione di scoperto pari al 25% ove il sinistro abbia comportato una spesa di Euro 10.000,00 il rimborso, tenuto conto che lo scoperto è pari ad Euro 2.500,00, sarà il seguente: Euro 10.000,00 – Euro 2.500,00 = Euro 7.500,00

  • Dichiarazioni Integrative E Documentazione a Corredo (da allegare al DGUE) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge Il concorrente allega Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: