TICKET PASTO. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la misura del un contributo pasto giornaliero (ticket), da corrispondere al personale destinatario del presente CSLL, viene elevata a euro 6,50. La misura del contributo verrà ulteriormente elevata, rispetto alla misura vigente in quel momento, di ulteriori euro 0,50 a decorrere dal 1° dicembre 2009. L'erogazione avviene mensilmente, in base alle presenze giornaliere del mese precedente. Le assenze per motivi sindacali, per riunioni derivanti da incarichi pubblici elettivi, per svolgimento di attività inerente la Cassa Mutua Toscana BCC e per l’utilizzo dei permessi di cui alla legge 104/92 e all’art. 37 del presente CSLL non pregiudicano l'erogazione del contributo. L’Azienda consegnerà a ogni prestatore di lavoro, al momento della sottoscrizione e a ogni variazione, un estratto della convenzione stipulata con la società emittente i buoni pasto, al fine di informarlo su tutte le condizioni esistenti. L’Azienda consegnerà, a richiesta del prestatore di lavoro, l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati presenti nella zona di competenza dell’Azienda medesima. In presenza di variazioni del regime contributivo, fiscale e/o delle norme di convenzione stipulate tra la FTBCC e la società emittente, le parti stipulanti il presente CSLL si incontreranno per definire gli effetti di tali variazioni. In alternativa al contributo pasto giornaliero (ticket), il dipendente può scegliere annualmente, con comunicazione da inviare all’Azienda entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, di procedere al versamento sulla propria posizione individuale accesa presso il Fondo Pensione Nazionale BCC dell’intero importo che sarebbe stato dovuto al dipendente se l’Azienda avesse corrisposto il contributo pasto giornaliero. Detto versamento, pari al costo sostenuto dall’Azienda in caso di erogazione diretta del contributo pasto (ticket), viene effettuato dall’Azienda su base mensile tenendo conto delle previsioni statutarie e regolamentari del Fondo Pensione Nazionale BCC.
TICKET PASTO. Le prestazioni sostitutive di mensa opzionabili dal lavoratore sono le seguenti:
1) Ticket restaurant cartaceo giornaliero, il cui valore facciale viene così definito: euro 7,00 dal 01.01.2008 euro 7,40 dal 01.01.2009 euro 7,70 dal 01.12.2009 con assoggettamento a ritenute di legge dell’eccedenza rispetto al limite di esclusione vigente di tempo in tempo;
2) Dal 01.01.2008 il ticket restaurant elettronico, utilizzabile mediante apposita card magnetica, se disponibile tecnicamente, avrà il valore facciale di euro 7,50 giornalieri, in considerazione della totale esclusione da trattenute fiscali e previdenziali, sia per il lavoratore che per l’azienda;
3) Indennità sostitutiva del servizio mensa il cui valore unitario giornaliero erogabile per i giorni di effettiva presenza viene stabilito come segue: euro 5,60 lordi dal 01.01.2008 euro 5,90 lordi dal 01.01.2009 euro 6,00 lordi dal 01.12.2009 erogabile sul cedolino paga del lavoratore previo assoggettamento alle ritenute di legge e non computabile nella retribuzione utile per il T.F.R. e di alcun istituto retributivo, contrattuale o legale;
4) Erogazione da parte del datore di lavoro di un ticket pasto cartaceo giornaliero di valore nominale pari ad euro 5,29 e della differenza tra il valore nominale del ticket di cui al punto 1 e il limite di esclusione da ritenute fiscali e previdenziali. Tale differenza verrà versata sulla posizione individuale del lavoratore presso il Fondo Pensione Nazionale BCC (subordinatamente all’adeguamento dello statuto del Fondo, nonché dalle modalità operative che saranno previste dallo stesso); Il ticket pasto, sia nella forma cartacea che elettronica, è giornaliero, non cumulabile ne cedibile a terzi e non può essere tramutato in denaro. Il diritto al ticket pasto nelle forme opzionabili suesposte, è subordinato alla presenza del lavoratore in azienda prima e dopo la pausa pranzo, mentre non spetta ai lavoratori assenti (con esclusione dei riposi giornalieri spettanti alle lavoratrici madri per allattamento, nonché dei permessi orari previsti dalla legge 104/92). Per i lavoratori che effettuano l’orario di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è stabilita l’erogazione dell’indennità sostitutiva di cui al punto 3) nella seguente misura: euro 154,00 lordi dal 01.01.2008 euro 162,80 lordi dal 01.01.2009 euro 169,40 lordi dal 01.12.2009 con riduzione proporzionale dei suddetti importi in relazione alla prestazione oraria convenuta, in misura fissa e per dodici mensilità. Per ...
TICKET PASTO. Le aziende, tramite la Federazione Calabrese BCC e d'intesa con le XX.XX. stipulanti il presente contratto integrativo, provvederanno alla stipula di convenzioni con società che svolgono servizio di ticket pasto. Dal 1° dicembre 2007, l'importo del ticket pasto viene stabilito nella misura di euro 7,00. Per i dipendenti che effettuano orario di lavoro "part-time" verticale è stabilita la concessione dell'intero ticket per ogni giornata lavorativa. Per i dipendenti che effettuano orario di lavoro "part-time" orizzontale è stabilita la concessione del 50 % del valore dell'intero ticket per ogni giornata lavorativa. Detto ticket sarà elargito solo nel caso di effettiva presenza sul posto di lavoro, escludendo i lavoratori che si assentano per frequenza di corsi di formazione o che siano stati comandati in missione. Si precisa che beneficiano del ticket pasto le lavoratrici che usufruiscono dei permessi per allattamento ed i lavoratori che frequentano corsi di formazione qualora il corso stesso non preveda somministrazione di pasto.
TICKET PASTO. L’importo del ticket pasto è definito come segue : - € 8,00 a decorrere dall’1.1.2010; - € 8,50 a decorrere dall’1.1.2011; Esso va erogato per ciascun giorno in cui il dipendente, con orario di lavoro che comprenda intervallo pranzo, lo utilizzi effettivamente per il pasto meridiano presso pubblici esercizi situati nella zona in cui l’Azienda ha sede e/o dipendenze, all’uopo convenzionati. In deroga e in sostituzione delle previsioni di cui ai precedenti commi, uno specifico ticket pasto dell’importo di € 5,00 viene erogato ai lavoratori a tempo parziale che effettuino almeno 5 ore di lavoro giornaliero. Detti ticket, vanno distribuiti mensilmente e con validità mensile, vanno intestati ai singoli dipendenti; su essi i medesimi dipendenti sono tenuti ad annotare la data di effettiva utilizzazione ed apporre la propria firma, per conferma, e sugli stessi i pubblici esercizi dove vengono utilizzati sono tenuti ad apporre proprio timbro e firma, per identificazione. Il ticket pasto va riconosciuto soltanto per i giorni di presenza al lavoro. I ticket pasto sono riservati personalmente agli intestatari e possono essere utilizzati soltanto come sopra ordinato. Pertanto essi non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro o merce sostitutiva. Il trattamento di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti aziendali in vigore. L’individuazione dei pubblici servizi, forniti di licenza di somministrazione pasto, in zona da convenzionale, sia tramite Società organizzate per la gestione dei buoni pasto sia direttamente, avverrà d’intesa tra le Banche e le rappresentanze sindacali o in mancanza con il personale interessato. Il ticket pasto viene riconosciuto anche ai dirigenti sindacali in permesso con diritto al normale trattamento economico. Il ticket pasto viene riconosciuto altresì ai turnisti ed al personale con orario ridotto che effettuano la pausa.
TICKET PASTO. Nelle giornate di smart working resta confermata la spettanza del buono pasto per i lavoratori già assegnatari del ticket pasto. Tale spettanza è riconosciuta per le sole giornate di smart working anche ai dipendenti precedentemente esclusi in quanto aventi sede di lavoro nelle unità in cui è possibile fruire della mensa. Laddove il ticket sia invece disponibile previa opzione (assieme ad altri servizi sostitutivi) lo stesso sarà riconosciuto a tutti i dipendenti che scelgono il ticket, sia per i giorni di attività in sede sia per i giorni di smart working.
TICKET PASTO. (ex art. 13 CIA) Decorrenza 1ª opzione 2ª opzione
TICKET PASTO. Si richiede: ➢ l’estensione al personale che fruisce del rapporto anche al part time di tipo orizzontale; ➢ l’incremento dall’attuale misura di Euro 5,28 ad Euro 8; ➢ che, a scelta del lavoratore, il valore facciale del ticket pasto eccedente quello ammesso a decontribuzione fiscale sia versato alla posizione personale del dipendente presso il Fondo Pensione Nazionale; ➢ che a tale fondo pensione nazionale sia versato anche il valore facciale dei ticket non usufruiti.
TICKET PASTO. Con l’entrata in vigore del presente CIA sarà riconosciuto a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, sia di tipo verticale sia di tipo orizzontale sia misto, un ticket pasto di euro 5,19 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata con durata della prestazione superiore alle 4 ore continuative. La pausa pranzo del personale con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale e/o misto che superi le 4 ore giornaliere sarà fissata alla fine dell’orario di lavoro individualmente determinato dal relativo contratto. Il personale in allattamento e quello titolato alla fruizione della riduzione di orario ex legge 104/92 avrà diritto all'intero importo del ticket pasto, alle condizioni di cui al precedente capoverso.
TICKET PASTO. Con riferimento all’art. 50 del C.C.N.L. 31.03.2015, l’Azienda corrisponderà ai dipendenti, compresi i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa, un Buono Pasto giornaliero del valore di € 5,00. Il ticket pasto viene riconosciuto anche ai dipendenti che prestano servizio nelle Dipendenze con orario 6x6 e comunque in caso di presenza parziale (minimo 6 ore) nel corso della giornata.
TICKET PASTO. Ciascun Dipendente proveniente da BPU EsaLeasing continuerà a percepire l’importo del ticket pasto in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo fatti salvi i Dipendenti che saranno allocati presso le strutture di Brescia, ai quali – a decorrere dal mese successivo alla allocazione presso le strutture di Brescia – sarà corrisposto il buono pasto nella misura tempo per tempo prevista presso UBI Leasing.