TICKET PASTO Clausole campione

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TICKET PASTO. Il ticket pasto va erogato per ciascun giorno di presenza al lavoro. La misura giornaliera sarà pari ad Euro 7,00 a partire da gennaio 2008; sarà pari a Euro 7,30 a partire da gennaio 2009. Detti ticket vanno distribuiti mensilmente con validità mensile e vanno intestati ai singoli dipendenti; su di es- si i medesimi dipendenti sono tenuti ad annotare la data di effettiva utilizzazione e ad apporre la propria fir- ma per conferma. Il ticket pasto va riconosciuto: − per ciascuna giornata di presenza in servizio, comprese eventuali giornate di lavoro straordinario coinci- denti con sabato, domenica o altri giorni festivi ed escluse le giornate di missione fuori sede che danno diritto, ai sensi del C.C.N.L., al rimborso delle spese a pie' di lista per il pranzo ovvero alla diaria; − per ciascuna giornata di permesso sindacale a qualsiasi titolo richiesto o di permesso per incarico pub- blico, con esclusione dell’aspettativa non retribuita; − per ciascun turno continuativo; − per la giornata di permesso per donazione di sangue. I ticket pasto sono riservati personalmente agli intestatari e possono essere utilizzati soltanto come sopra ordinato. Pertanto essi non sono cumulabili, nè cedibili, nè commerciabili, nè convertibili in denaro o merce sostitutiva. Il trattamento di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti aziendali in vigore.
TICKET PASTO. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la misura del un contributo pasto giornaliero (ticket), da corrispondere al personale destinatario del presente CSLL, viene elevata a euro 6,50. La misura del contributo verrà ulteriormente elevata, rispetto alla misura vigente in quel momento, di ulteriori euro 0,50 a decorrere dal 1° dicembre 2009. L'erogazione avviene mensilmente, in base alle presenze giornaliere del mese precedente. Le assenze per motivi sindacali, per riunioni derivanti da incarichi pubblici elettivi, per svolgimento di attività inerente la Cassa Mutua Toscana BCC e per l’utilizzo dei permessi di cui alla legge 104/92 e all’art. 37 del presente CSLL non pregiudicano l'erogazione del contributo. L’Azienda consegnerà a ogni prestatore di lavoro, al momento della sottoscrizione e a ogni variazione, un estratto della convenzione stipulata con la società emittente i buoni pasto, al fine di informarlo su tutte le condizioni esistenti. L’Azienda consegnerà, a richiesta del prestatore di lavoro, l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati presenti nella zona di competenza dell’Azienda medesima. In presenza di variazioni del regime contributivo, fiscale e/o delle norme di convenzione stipulate tra la FTBCC e la società emittente, le parti stipulanti il presente CSLL si incontreranno per definire gli effetti di tali variazioni. In alternativa al contributo pasto giornaliero (ticket), il dipendente può scegliere annualmente, con comunicazione da inviare all’Azienda entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, di procedere al versamento sulla propria posizione individuale accesa presso il Fondo Pensione Nazionale BCC dell’intero importo che sarebbe stato dovuto al dipendente se l’Azienda avesse corrisposto il contributo pasto giornaliero. Detto versamento, pari al costo sostenuto dall’Azienda in caso di erogazione diretta del contributo pasto (ticket), viene effettuato dall’Azienda su base mensile tenendo conto delle previsioni statutarie e regolamentari del Fondo Pensione Nazionale BCC.
TICKET PASTO. Le aziende, tramite la Federazione Calabrese BCC e d'intesa con le ▇▇.▇▇. stipulanti il presente contratto integrativo, provvederanno alla stipula di convenzioni con società che svolgono servizio di ticket pasto. Dal 1° dicembre 2007, l'importo del ticket pasto viene stabilito nella misura di euro 7,00. Per i dipendenti che effettuano orario di lavoro "part-time" verticale è stabilita la concessione dell'intero ticket per ogni giornata lavorativa. Per i dipendenti che effettuano orario di lavoro "part-time" orizzontale è stabilita la concessione del 50 % del valore dell'intero ticket per ogni giornata lavorativa. Detto ticket sarà elargito solo nel caso di effettiva presenza sul posto di lavoro, escludendo i lavoratori che si assentano per frequenza di corsi di formazione o che siano stati comandati in missione. Si precisa che beneficiano del ticket pasto le lavoratrici che usufruiscono dei permessi per allattamento ed i lavoratori che frequentano corsi di formazione qualora il corso stesso non preveda somministrazione di pasto.
TICKET PASTO. (ex art. 13 CIA) Decorrenza 1ª opzione 2ª opzione
TICKET PASTO. Nelle giornate di smart working resta confermata la spettanza del buono pasto per i lavoratori già assegnatari del ticket pasto. Tale spettanza è riconosciuta per le sole giornate di smart working anche ai dipendenti precedentemente esclusi in quanto aventi sede di lavoro nelle unità in cui è possibile fruire della mensa. Laddove il ticket sia invece disponibile previa opzione (assieme ad altri servizi sostitutivi) lo stesso sarà riconosciuto a tutti i dipendenti che scelgono il ticket, sia per i giorni di attività in sede sia per i giorni di smart working.
TICKET PASTO. L’importo del ticket pasto è definito come segue : - € 8,00 a decorrere dall’1.1.2010; - € 8,50 a decorrere dall’1.1.2011; Esso va erogato per ciascun giorno in cui il dipendente, con orario di lavoro che comprenda intervallo pranzo, lo utilizzi effettivamente per il pasto meridiano presso pubblici esercizi situati nella zona in cui l’Azienda ha sede e/o dipendenze, all’uopo convenzionati. In deroga e in sostituzione delle previsioni di cui ai precedenti commi, uno specifico ticket pasto dell’importo di € 5,00 viene erogato ai lavoratori a tempo parziale che effettuino almeno 5 ore di lavoro giornaliero. Detti ticket, vanno distribuiti mensilmente e con validità mensile, vanno intestati ai singoli dipendenti; su essi i medesimi dipendenti sono tenuti ad annotare la data di effettiva utilizzazione ed apporre la propria firma, per conferma, e sugli stessi i pubblici esercizi dove vengono utilizzati sono tenuti ad apporre proprio timbro e firma, per identificazione. Il ticket pasto va riconosciuto soltanto per i giorni di presenza al lavoro. I ticket pasto sono riservati personalmente agli intestatari e possono essere utilizzati soltanto come sopra ordinato. Pertanto essi non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro o merce sostitutiva. Il trattamento di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti aziendali in vigore. L’individuazione dei pubblici servizi, forniti di licenza di somministrazione pasto, in zona da convenzionale, sia tramite Società organizzate per la gestione dei buoni pasto sia direttamente, avverrà d’intesa tra le Banche e le rappresentanze sindacali o in mancanza con il personale interessato. Il ticket pasto viene riconosciuto anche ai dirigenti sindacali in permesso con diritto al normale trattamento economico. Il ticket pasto viene riconosciuto altresì ai turnisti ed al personale con orario ridotto che effettuano la pausa.
TICKET PASTO. L’importo del ticket pasto cartaceo viene stabilito in € 5,28.
TICKET PASTO. Viene erogato a ciascun dipendente presente in Azienda con orario di lavoro che comprenda intervallo per il pasto, un ticket pasto giornaliero dell’importo pari a € 5,68. Tale erogazione avviene con le modalità ed alle condizioni previste dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 6/PS/36285 RI/Mensa del 4/07/1986.
TICKET PASTO. (ex art. 13 CIA)
TICKET PASTO. Con riferimento all’art. 50 del C.C.N.L. 31.03.2015, l’Azienda corrisponderà ai dipendenti, compresi i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa, un Buono Pasto giornaliero del valore di € 5,00. Il ticket pasto viene riconosciuto anche ai dipendenti che prestano servizio nelle Dipendenze con orario 6x6 e comunque in caso di presenza parziale (minimo 6 ore) nel corso della giornata.