Tipologia di documento. Informazioni aggiuntive Certificato di morte dell’Assicurato In carta libera Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento Decreto del Giudice Tutelare Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell’originale del Contratto solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui ad insindacabile giudizio della Compagnia che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia. La Compagnia e il beneficiario cooperano in buona fede nell’esecuzione del Contratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell’indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione relativa al decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo. La Compagnia, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del decesso dell’Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica. Il Beneficiario, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente alla Compagnia la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso. L’Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali (“interessato”, ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell’ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
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Tipologia di documento. Informazioni aggiuntive Certificato di morte dell’Assicurato In carta libera Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento Decreto del Giudice Tutelare Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci La Compagnia Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell’originale del Contratto di Assicurazione solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui ad insindacabile giudizio della Compagnia di Credemvita vi siano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagniadi Credemvita. La Compagnia Credemvita e il beneficiario cooperano in buona fede nell’esecuzione del Contrattocontratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell’indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione relativa al sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo. La CompagniaCredemvita, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del decesso dell’Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica. Il Beneficiario, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente alla Compagnia a Credemvita la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso. L’Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali (“interessato”, ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell’ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
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Tipologia di documento. Informazioni aggiuntive Certificato di morte dell’Assicurato In carta libera Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento Decreto del Giudice Tutelare Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci La Compagnia Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell’originale del Contratto di Assicurazione solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui ad insindacabile giudizio della Compagnia di Xxxxxxxxxx vi siano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagniadi Xxxxxxxxxx. La Compagnia Credemvita e il beneficiario cooperano in buona fede nell’esecuzione del Contrattocontratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell’indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione relativa al sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo. La CompagniaCredemvita, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del decesso dell’Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica. Il Beneficiario, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente alla Compagnia a Credemvita la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso. L’Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali (“interessato”, ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell’ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
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Tipologia di documento. Informazioni aggiuntive Certificato di morte dell’Assicurato In carta libera Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento Decreto del Giudice Tutelare Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci La Compagnia Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell’originale del il Contratto di Assicurazione solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui ad insindacabile giudizio della Compagnia di Credemvita vi siano dubbi in merito all’autenticità del il Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagniadi Credemvita. La Compagnia Credemvita e il beneficiario cooperano in buona fede nell’esecuzione del Contrattocontratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell’indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione relativa al sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo. La CompagniaCredemvita, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del decesso dell’Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica. Il Beneficiario, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente alla Compagnia a Credemvita la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso. L’Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali (“interessato”, ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell’ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
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