Titolare della relazione “R17 Clausole campione

Titolare della relazione “R17. (n. 1.1.1.1.14) è X., il quale si è costituito accusa- tore privato e nella propria denuncia ha dichiarato di avere chiesto un tipo di ge- stione prudente, senza rischi e ha contestato gli investimenti in prodotti strutturati. A. contesta che si tratterebbe di un profilo prudente, avendo il cliente ammesso di avere dato l’autorizzazione all’acquisto di titoli S18a. e firmato benestare per titoli Banca 1 e Fondo 2 (CAR pag. 5.200.043). Per quanto concerne le istruzioni del cliente nel profilo di investimento per questa relazione già si è detto al consid. II. 2.6.1. Per tale relazione sono stati ritrovati tre benestare (MPC pag. 10.02.01114). Il primo del 2 febbraio 2011 con allegata una situazione patrimoniale che presenta due posizioni Banca 1, entrambe corrette. Con la sottoscrizione di tale benestare il cliente ha quindi preso atto della propria situazione patrimoniale e l’ha accettata, accettando di conseguenza anche gli investimenti in prodotti Banca 1 sino a quel momento effettuati. Questi sono già stati stralciati dalla posta del danno (TPF pag. 306.262.1.049). Si ribadisce che – contrariamente a quanto solleva A. – il fatto che un cliente firmi un benestare contenente investimenti in strumenti deri- vati non significa che questo ne abbia effettivamente compreso la portata e i ri- schi, accettandoli genericamente e volendo modificare il proprio profilo di investi- mento. Come già detto, per gli investitori è infatti l’ammontare complessivo dei propri averi a essere determinante. Il cliente, sottoscrivendo il benestare, ha quindi accettato la sua situazione patrimoniale a quel momento, e come conse- guenza ha accettato anche le operazioni che hanno portato a tale situazione. Come già esposto, nella fattispecie i benestare hanno un valore limitato, non avendo A. spiegato alcunché ai clienti. Non è quindi sufficiente la sottoscrizione di benestare con investimenti derivati, per ritenere che il cliente non voleva più un profilo prudente. Si osserva poi che agli altri due benestare, del 29 novem- bre 2011 e del 4 giugno 2012, non è allegata alcuna situazione patrimoniale. In assenza della situazione patrimoniale, e di qualsiasi altro indizio a tal proposito, non è possibile ammettere che il cliente sia stato informato degli investimenti e li abbia accettati (cfr. supra consid. II. 2.6.5.2). Ciò vale anche per gli investimenti posteriori all’ultimo benestare, per i quali non vi è alcun benestare, né nessun altro elemento a sostegno di un’informazione del c...