Preso atto Clausole campione

Preso atto che il Piano Sociale di Zona A1 ha consolidato nel corso degli anni un lavoro di concertazione sistematica con le strutture sanitarie di salute mentale territoriali volte a creare una rete multifunzionale di risposte ai bisogni rilevati che si declinano in forme di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare con l’obiettivo generale di promuovere, rafforzare e mantenere i percorsi di integrazione sociale, di sviluppo personale e di tutela delle capacità di autodeterminazione di ogni singolo cittadino; che gli interventi di tutela a favore delle persone con disabilità psichica rientrano tra gli ambiti di competenza socio- sanitaria; che il D. lgs. n. 229/99, la legge quadro 328/00, il DPR 10-11-1999 ed il DPCM del 01/08/2008, definiscono come gli enti locali, in relazione alle proprie competenze collaborano con proprie specifiche risorse alla realizzazione di progetti di intervento a tutela e per lo sviluppo delle persone con disabilità psichica; che il DPCM del 29/11/2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza e nell’ambito dell’area di integrazione socio sanitaria stabilisce le modalità di definizione degli oneri di spesa a carico dell’utente e/o dei comuni e a carico delle ASL AV1; che ad oggi il territorio risulta privo di risorse strutturali atte a sopperire ai bisogni di quelle persone che a causa della loro patologia e condizione socio ambientale necessitano dell’inserimento in strutture residenziali.
Preso atto che il Presidente della predetta Commissione di aggiudicazione, con nota prot.26756 del 30.09.2016 ha comunicato che il lavori della Commissione sono tuttora in corso e che il subentro del nuovo aggiudicatario potrà avvenire per il 01.02.2017. - che, allo stato non esistono prezzi di riferimento ex DL 66/2014 per il servizio di cui al presente atto; - che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio di che trattasi, né il medesimo è presente sul MEPA; -che il servizio non è contemplato nelle categorie merceologiche cui al DPCM del 24.12.2015.
Preso atto che la trattativa diretta suindicata è stata conclusa all’importo finale di Euro 21.000,00 oltre IVA 22%; che nel caso di specie, trova piena applicazione l’art. 103 comma 11 del D.Lsg 50/2016, che prevede espressamente: “E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”; che la F.T.S. S.r.l., operatore economico di comprovata solidità, ha previsto un ribasso sul prezzo di aggiudicazione del 8,69565 %; che, pertanto, si ritiene di esonerare dalla prestazione della garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016; Dato atto che le risorse finanziarie sono stanziate sul capitolo n. 199811/8 annualità 2021 denominato PON METRO 2014-2020 - CAPACITA AMMINISTRATIVA (REAACT-EU ASSE 8 FESR) - LOGISTICA - VINCOLO ENTRATA CAP che, con documento numero protocollo INAIL_29262885, scadenza validità 21/01/2022, (Durc On Line) la F.T.S. S.r.l., - con sede legale e amministrativa in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 115 Napoli P.iva/C.F. 04313301212, risulta regolare quanto agli obblighi contributivi nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; che, dal casellario ANAC relativo alle annotazioni sugli operatori economici, consultato in data 15/11/2021, non sono state individuate annotazioni a carico di F.T.S. S.r.l., codice fiscale 04313301212; che si procede all’acquisizione della dichiarazione, da parte dell’affidataria, di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014 e all’acquisizione del Patto d’Integrità sottoscritto dall’affidataria stessa, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto; 404806;
Preso atto. Che i parchi Spina Verde, Pineta, Monte Barro fanno parte del Coordinamento Aree Protette Insubriche C.A.P.I.; • che i parchi Montevecchia e Colli di Bergamo hanno manifestato l’intenzione di aderire alla succitata organizzazione; • della volontà dei soggetti sottoscrittori nell’attivare iniziative congiunte per la valorizzazione turistico - ricreativa del territorio compreso nelle proprie aree protette in vista di EXPO2015. • della volontà dei soggetti sottoscrittori nel riconoscere il Parco Regionale Spina Verde come Ente coordinatore per la fase di presentazione della richiesta di finanziamento a Regione Lombardia.
Preso atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, adottato con D.P.R. n. 62/2013; • l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che l'adotta;

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.