Preso atto Clausole campione

Preso atto che il Piano Sociale di Zona A1 ha consolidato nel corso degli anni un lavoro di concertazione sistematica con le strutture sanitarie di salute mentale territoriali volte a creare una rete multifunzionale di risposte ai bisogni rilevati che si declinano in forme di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare con l’obiettivo generale di promuovere, rafforzare e mantenere i percorsi di integrazione sociale, di sviluppo personale e di tutela delle capacità di autodeterminazione di ogni singolo cittadino; che gli interventi di tutela a favore delle persone con disabilità psichica rientrano tra gli ambiti di competenza socio- sanitaria; che il D. lgs. n. 229/99, la legge quadro 328/00, il DPR 10-11-1999 ed il DPCM del 01/08/2008, definiscono come gli enti locali, in relazione alle proprie competenze collaborano con proprie specifiche risorse alla realizzazione di progetti di intervento a tutela e per lo sviluppo delle persone con disabilità psichica; che il DPCM del 29/11/2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza e nell’ambito dell’area di integrazione socio sanitaria stabilisce le modalità di definizione degli oneri di spesa a carico dell’utente e/o dei comuni e a carico delle ASL AV1; che ad oggi il territorio risulta privo di risorse strutturali atte a sopperire ai bisogni di quelle persone che a causa della loro patologia e condizione socio ambientale necessitano dell’inserimento in strutture residenziali.
Preso atto che la trattativa diretta suindicata è stata conclusa all’importo finale di Euro 21.000,00 oltre IVA 22%; che nel caso di specie, trova piena applicazione l’art. 103 comma 11 del D.Lsg 50/2016, che prevede espressamente: “E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”; che la F.T.S. S.r.l., operatore economico di comprovata solidità, ha previsto un ribasso sul prezzo di aggiudicazione del 8,69565 %; che, pertanto, si ritiene di esonerare dalla prestazione della garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016; Dato atto che le risorse finanziarie sono stanziate sul capitolo n. 199811/8 annualità 2021 denominato PON METRO 2014-2020 - CAPACITA AMMINISTRATIVA (REAACT-EU ASSE 8 FESR) - LOGISTICA - VINCOLO ENTRATA CAP che, con documento numero protocollo INAIL_29262885, scadenza validità 21/01/2022, (Durc On Line) la F.T.S. S.r.l., - con sede legale e amministrativa in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 115 Napoli P.iva/C.F. 04313301212, risulta regolare quanto agli obblighi contributivi nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; che, dal casellario ANAC relativo alle annotazioni sugli operatori economici, consultato in data 15/11/2021, non sono state individuate annotazioni a carico di F.T.S. S.r.l., codice fiscale 04313301212; che si procede all’acquisizione della dichiarazione, da parte dell’affidataria, di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014 e all’acquisizione del Patto d’Integrità sottoscritto dall’affidataria stessa, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto; 404806;
Preso atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, adottato con D.P.R. n. 62/2013; • l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che l'adotta;
Preso atto. Che i parchi Spina Verde, Pineta, Monte Barro fanno parte del Coordinamento Aree Protette Insubriche C.A.P.I.; • che i parchi Montevecchia e Colli di Bergamo hanno manifestato l’intenzione di aderire alla succitata organizzazione; • della volontà dei soggetti sottoscrittori nell’attivare iniziative congiunte per la valorizzazione turistico - ricreativa del territorio compreso nelle proprie aree protette in vista di EXPO2015. • della volontà dei soggetti sottoscrittori nel riconoscere il Parco Regionale Spina Verde come Ente coordinatore per la fase di presentazione della richiesta di finanziamento a Regione Lombardia.
Preso atto che il Presidente della predetta Commissione di aggiudicazione, con nota prot.26756 del 30.09.2016 ha comunicato che il lavori della Commissione sono tuttora in corso e che il subentro del nuovo aggiudicatario potrà avvenire per il 01.02.2017. - che, allo stato non esistono prezzi di riferimento ex DL 66/2014 per il servizio di cui al presente atto; - che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio di che trattasi, né il medesimo è presente sul MEPA; -che il servizio non è contemplato nelle categorie merceologiche cui al DPCM del 24.12.2015.

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  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Recesso e risoluzione 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano, un recesso dal Contratto di Abbonamento o dal Contratto Prepagato, oppure una disattivazione della SIM Abbonamento per qualunque motivo, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o, a scelta, rateizzate con la stessa cadenza e lo 4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o (i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono Vodafone potrá richiedere al Cliente la restituzione totale o parziale degli sconti beneficiati in modo equo e proporzionale alla durata residua dell’eventuale promozione, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o rateizzate con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento precedentemente scelto, tutto ció fatto salvo il maggior danno subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della risoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, con diritto della stessa di trattenere o richiedere il pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto da parte di Vodafone, a titolo di corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente Contratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, nel Contratto ADSL, nel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso.

  • Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

  • DICHIARA di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel progetto; - di conoscere la normativa nazionale e regionale che regola la gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC); - di conoscere la Delibera della giunta regionale n. 951 del 27/07/2020 e di tenerne conto in fase di gestione e di rendicontazione del progetto stesso; - di non aver messo in pratica atti, xxxxx o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Si trasmettono in allegato alla presente domanda: • Formulario; • Copia dell'atto costitutivo dell’ATS ; • Dichiarazioni (specificare); • Altri allegati (specificare). Luogo e data Firma e timbro del legale rappresentante (nel caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità) Allegato 1.b Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economica-finanziaria e relativa al rispetto della L. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 (deve essere rilasciata dal capofila e da ciascun partner) Il sottoscritto ………………………...................................................... nato a ………………………….… il…………………….... CF ............................ residente a …………………............................................................. via …………………................................................... CAP ……......... in qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………………… avente C.F. o P.IVA , capofila dell'ATS, oppure partner dell'ATS, proponente il progetto ……………………………………………………… consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità: ❑ che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; ❑ che non è stata pronunciata alcuna condanna nei confronti del sottoscritto, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A.; ❑ ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; ❑ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: INPS matricola sede di INAIL matricola sede di ❑ di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato; per le cooperative: ❑ di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa. In riferimento agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 in materia di inserimento al lavoro dei disabili: (scegliere una delle seguenti tre opzioni) ❑ di non essere soggetto in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15; ❑ di non essere soggetto in quanto pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione; ❑ di essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano l’inserimento dei disabili e di essere in regola con le stesse. Luogo e data Firma e timbro del legale rappresentante di ciascun proponente (nel caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità) Allegato 1.c Dichiarazione di attività delegata ai sensi del DPR 445/2000 (se prevista; deve essere rilasciata dal capofila mandatario) Il sottoscritto ……………….……………………………… nato a ……………….………………… il …………………….... CF ........................................................................ residente in ..................................................................................... via …………………................................................... CAP …….... in qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………… capofila mandatario del partenariato costituito proponente il progetto denominato “ ” Considerato che la delega dell’attività è resa necessaria per le seguenti ragioni: ………………. ………………………………….………………… Il sottoscritto ……………….……………………………… nato a ……………….…………………. il …………………….... CF ......................................................................... residente in ...................................................................................... via …………………................................................... CAP …….... in qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………… soggetto delegato del progetto ……………………………………………………… avente C.F. o P.IVA , con sede a ..................................................................................... via …………………................................................... CAP …….... P. IVA/CF ............................................... Tel. ............................................... E-mail ....................................................

  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

  • Elettorato attivo e passivo Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni. Ferma restando l'eleggibilità dei dipendenti non in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.

  • DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

  • Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali di Amg Gas srl o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento; b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, Amg Gas srl può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di maggior tutela. 5.7 Nei casi di cui sopra, Amg Gas srl non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.

  • TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. • Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante. • Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società. Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).