Titolarità dei diritti. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 21, ultimo comma. È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
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Titolarità dei diritti. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 2122, ultimo comma. È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
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Samples: Assicurazione
Titolarità dei diritti. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. dall'Articolo 21, ultimo comma. È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
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Samples: Assicurazione a Copertura Dei Danni Materiali Da Esecuzione E Responsabilità Civile
Titolarità dei diritti. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 21dall'Articolo 22, ultimo comma. È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
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Samples: Assicurazione Danni Alle Opere
Titolarità dei diritti. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente dall’Assicurato e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 2118, ultimo comma. È compito, Spetta in particolare, del Contraente particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
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Titolarità dei diritti. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'artdall’Art. 21, ultimo comma. È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicuratol’Assicurato. L'indennizzo L’indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse dell’interesse assicurato.
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Samples: Polizza Di Assicurazione
Titolarità dei diritti. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, Società salvo quanto previsto dall'artdal precedente art. 21, ultimo comma. È E’ compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
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Samples: Contractor's All Risks Insurance