TITOLI DI VIAGGIO. Le parti, al fine di consentire l’accesso ai treni delle Società del Gruppo, sia al personale in servizio che agli ex dipendenti a riposo delle Società firmatarie del presente accordo, convengono sulla seguente disciplina: 1. Al personale dipendente all’atto dell’assunzione, qualunque sia la forma di contratto stipulato, ed agli ex dipendenti a riposo, così come successivamente definiti al punto 2, viene rilasciata una carta di libera circolazione, valida per un numero illimitato di viaggi sui treni delle Società del Gruppo e per l’intera rete ferroviaria. 2. Per quanto riguarda il personale a riposo, la carta di libera circolazione (d’ora in poi C.L.C.) sarà rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni: a) ultimo rapporto di lavoro, prima del pensionamento, alle dipendenze di Società del Gruppo firmataria del presente accordo; b) durata del suddetto rapporto di lavoro non inferiore a cinque anni, fatta eccezione per i casi di risoluzione del rapporto per sopravvenuta e riconosciuta inabilità ai sensi di legge; c) astensione da qualsiasi prestazione lavorativa in favore di aziende ferroviarie concorrenti. 3. Sulla C.L.C. sono riportate la foto, le generalità, la figura professionale del titolare nonché la classe di ammissione, il periodo di validità e l’indicazione di ulteriori eventuali agevolazioni. Al personale dei livelli A, B, C, D ed E viene rilasciata C.L.C. di 1a Classe con esenzione del supplemento I.C./E.C., mentre al personale dei livelli F, G, H viene rilasciata C.L.C. di 2 a Classe con esenzione del supplemento I.C./E.C.. Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore nei confronti dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 31.12.1996. 4. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, sono rilasciati al coniuge ed ai figli (fino al compimento del 25° anno di età e senza limiti di età per figli a carico portatori di handicap e permanentemente inabili al lavoro) biglietti per viaggi in numero illimitato della stessa classe cui ha titolo il congiunto dipendente o ex dipendente a riposo di una delle Società del Gruppo FS firmatarie della presente intesa. 5. Per i genitori dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 1.1.1992, è confermato il trattamento precedentemente in vigore, salvo quanto previsto al successivo punto 7. 6. Resta invariata la normativa riguardante il rilascio dei titoli di viaggio di 1a Classe ai dipendenti invalidi del servizio, di guerra e del lavoro con percentuale di invalidità dal 40 al 49% previo parere della Direzione Sanità di RFI, ed automatico dal 50% in su. Per quanto riguarda il rilascio di biglietti internazionali ai dipendenti e agli ex dipendenti a riposo, le aziende si atterranno alle disposizioni del Regolamento FIP. 7. Ai titolari dei titoli di viaggio (dipendenti in servizio ed ex dipendenti a riposo) è addebitata annualmente, a fronte del rilascio del titolo di viaggio di cui ai precedenti punti, una quota per nucleo familiare avente titolo pari a € 15,00. 8. Ciascuno dei beneficiari dei titoli di viaggio di cui ai precedenti punti, per essere ammesso a viaggiare sui treni Eurostar deve dotarsi di un diritto di ammissione il cui costo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, è: • € 15,00 nelle giornate di venerdì, domenica, nei prefestivi, nei due giorni precedenti e nei due giorni successivi le giornate di Pasqua, Natale, Capodanno, Epifania; • € 12,00 nelle rimanenti giornate. 9. La su esposta disciplina sarà oggetto di revisione tra le parti alla scadenza del presente accordo, al fine di un suo eventuale adeguamento agli sviluppi normativi e di mercato.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza Al CCNL Delle Attività Ferroviarie
TITOLI DI VIAGGIO. Le parti, al fine di consentire l’accesso ai treni delle Società del Gruppo, sia al personale in servizio che agli ex dipendenti a riposo delle Società firmatarie del presente accordo, convengono sulla seguente disciplina:
1. Al personale dipendente all’atto dell’assunzioneIl Concessionario, qualunque sia la forma essendo il presente affidamento di contratto stipulatotipo net cost, ed agli ex dipendenti a riposo, così come successivamente definiti al punto 2, viene rilasciata una carta è titolare dei ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di libera circolazione, valida per un numero illimitato di viaggi sui treni delle Società viaggio relativi ai servizi oggetto del Gruppo e per l’intera rete ferroviaria.contratto,
2. Per quanto riguarda il personale L’organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è compito del Concessionario. I titoli di viaggio, da predisporsi a riposocura e spese del Concessionario, la carta dovranno essere realizzati nel rispetto dei requisiti di libera circolazione (d’ora in poi C.L.C.) sarà rilasciata esclusivamente anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità e dovranno risultare costantemente disponibili presso i punti vendita. I punti vendita, anche mediante rivendite automatiche, dovranno essere distribuiti uniformemente sul territorio servito, avendo particolare riguardo alle seguenti condizioni:
a) ultimo rapporto aree con maggiore densità di lavoro, prima del pensionamento, alle dipendenze di Società del Gruppo firmataria del presente accordo;
b) durata del suddetto rapporto di lavoro non inferiore a cinque anni, fatta eccezione per i casi di risoluzione del rapporto per sopravvenuta e riconosciuta inabilità ai sensi di legge;
c) astensione da qualsiasi prestazione lavorativa in favore di aziende ferroviarie concorrentipopolazione.
3. Sulla C.L.C. sono riportate la fotoIl Concessionario dovrà pubblicare sul proprio sito internet, le generalitàe tenere costantemente aggiornato, la figura professionale l’elenco dei punti vendita. L’elenco dovrà essere trasmesso al Comune su richiesta del titolare nonché la classe di ammissione, il periodo di validità e l’indicazione di ulteriori eventuali agevolazioni. Al personale dei livelli A, B, C, D ed E viene rilasciata C.L.C. di 1a Classe con esenzione del supplemento I.C./E.C., mentre al personale dei livelli F, G, H viene rilasciata C.L.C. di 2 a Classe con esenzione del supplemento I.C./E.C.. Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore nei confronti dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 31.12.1996Comune medesimo.
4. Oltre ai soggetti Il Concessionario dovrà provvedere a effettuare il controllo sull’effettivo e corretto utilizzo dei titoli di cui viaggio da parte dei passeggeri in conformità al comma 1, sono rilasciati al coniuge ed ai figli (fino al compimento del 25° anno di età e senza limiti di età per figli a carico portatori di handicap e permanentemente inabili al lavoro) biglietti per viaggi in numero illimitato della stessa classe cui ha titolo il congiunto dipendente o ex dipendente a riposo di una delle Società del Gruppo FS firmatarie della presente intesapiano dei controlli adottato.
5. Per i genitori dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 1.1.1992, è confermato il trattamento precedentemente in vigore, salvo quanto previsto al successivo punto 7.
6. Resta invariata la normativa riguardante il rilascio dei degli abbonamenti potrà essere richiesto il rilascio di una tessera identificativa. Il Concessionario, su richiesta del Comune, deve rilasciare gratuitamente a quest’ultimo fino ad un massimo di 5 titoli di viaggio di 1a Classe ai dipendenti invalidi o equivalenti validi sull’intera rete dei servizi e per l’intero periodo durata dell’affidamento, da utilizzare da parte del personale del Comune e da personale da questo incaricato per effettuare controlli e rilevazioni sul servizio, per il personale incaricato dal comune per attività di guerra vigilanza e controllo relativamente al trasporto degli studenti, e per altre ipotesi a decisione discrezionale del lavoro con percentuale Comune. Su richiesta del Concessionario il Comune deve fornire i nominativi delle persone che utilizzano tali permessi ed i periodi di invalidità dal 40 al 49% previo parere della Direzione Sanità di RFI, ed automatico dal 50% in su. Per quanto riguarda il rilascio di biglietti internazionali ai dipendenti e agli ex dipendenti a riposo, le aziende si atterranno alle disposizioni del Regolamento FIPutilizzo.
7. Ai titolari dei titoli di viaggio (dipendenti in servizio ed ex dipendenti a riposo) è addebitata annualmente, a fronte del rilascio del titolo di viaggio di cui ai precedenti punti, una quota per nucleo familiare avente titolo pari a € 15,00.
8. Ciascuno dei beneficiari dei titoli di viaggio di cui ai precedenti punti, per essere ammesso a viaggiare sui treni Eurostar deve dotarsi di un diritto di ammissione il cui costo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, è: • € 15,00 nelle giornate di venerdì, domenica, nei prefestivi, nei due giorni precedenti e nei due giorni successivi le giornate di Pasqua, Natale, Capodanno, Epifania; • € 12,00 nelle rimanenti giornate.
9. La su esposta disciplina sarà oggetto di revisione tra le parti alla scadenza del presente accordo, al fine di un suo eventuale adeguamento agli sviluppi normativi e di mercato.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Trasporto Pubblico Locale
TITOLI DI VIAGGIO. Le parti, al fine di consentire l’accesso ai treni delle Società del Gruppo, sia al 1. Al personale in servizio che dipendente e agli ex dipendenti a riposo delle Società firmatarie del presente accordocontratto, convengono sulla seguente disciplina:è consentito l’accesso ai treni della Società Trenitalia mediante titolo di viaggio secondo le modalità di seguito definite.
12. Al personale dipendente personale, all’atto dell’assunzione, qualunque sia la forma viene rilasciata apposita Carta di contratto stipulatoLibera Circolazione (CLC) valida per l’intera rete nazionale, ed agli riportante gli elementi idonei all’identificazione del titolare.
3. Nei confronti degli ex dipendenti a riposo, così come successivamente definiti al punto 2, viene rilasciata una carta di libera circolazione, valida per un numero illimitato di viaggi sui treni in pensione delle Società del Gruppo e per l’intera rete ferroviaria.
2. Per quanto riguarda il personale a riposo, la carta di libera circolazione (d’ora in poi C.L.C.) CLC sarà rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) a. ultimo rapporto di lavoro, prima del pensionamento, alle dipendenze di Società del Gruppo firmataria firmatarie del presente accordocontratto;
b) b. durata del suddetto rapporto di lavoro non inferiore a cinque anni, fatta eccezione per i casi di risoluzione del rapporto per sopravvenuta e riconosciuta inabilità ai sensi di legge;
c) c. risoluzione del rapporto di lavoro non determinata da licenziamento per motivi disciplinari;
d. astensione da qualsiasi prestazione lavorativa in favore di aziende ferroviarie concorrenti.
3. Sulla C.L.C. sono riportate la foto, le generalità, la figura professionale del titolare nonché la classe di ammissione, il periodo di validità e l’indicazione di ulteriori eventuali agevolazioni4. Al personale dei livelli Q,A, ,B, C, D ed E viene rilasciata C.L.C. ,C la CLC consente l’accesso ai treni in 1a classe ovvero nel livello di 1a Classe con esenzione del supplemento I.C./E.C.servizio “Premium” e “Standard”, mentre al personale dei rimanenti livelli F, G, H viene rilasciata C.L.C. la CLC consente l’accesso ai treni in 2a classe ovvero nel livello di 2 a Classe con esenzione del supplemento I.C./E.C.. Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore nei confronti dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 31.12.1996servizio “Standard”.
45. Oltre ai soggetti Per il personale dipendente e per gli ex dipendenti di cui al comma 1precedente punto 3, sono rilasciati al è confermato il rilascio di titoli per viaggi in numero illimitato in favore del coniuge ed ai e dei figli (fino al compimento del 25° anno di età e senza limiti di età per figli a carico portatori di handicap e permanentemente inabili al lavoro) biglietti per viaggi in numero illimitato della stessa classe cui ha titolo il congiunto dipendente o ex dipendente a riposo di una delle Società del Gruppo FS firmatarie della presente intesa.
5. Per i genitori dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 1.1.1992, è confermato il trattamento precedentemente in vigore, salvo quanto previsto al successivo punto 7da fruire alle stesse condizioni riconosciute ai titolari.
6. Resta invariata la normativa riguardante il rilascio dei titoli di viaggio di 1a Classe ai dipendenti invalidi del servizio, di guerra e del lavoro con percentuale di invalidità dal 40 al 49% previo parere della Direzione Sanità di RFI, ed automatico dal 50% in su. Per quanto riguarda il rilascio di biglietti internazionali ai dipendenti e agli ex dipendenti a riposodi cui al punto 3, le aziende si atterranno alle disposizioni del Regolamento FIP.
7. Ai titolari dei titoli di viaggio (dipendenti in servizio ed ex dipendenti a riposodipendenti) è addebitata annualmente, a fronte del rilascio del titolo di viaggio di cui ai precedenti punti, una quota per nucleo familiare avente titolo titolo, pari a € 15,00.
8. Ciascuno dei I beneficiari dei titoli di viaggio di cui ai punti precedenti punti, per essere ammesso a viaggiare sui treni Eurostar deve devono dotarsi di un diritto di ammissione per l’accesso ai treni di seguito indicati il cui costo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, è: • valore è individuato come segue:
a. Treni Frecciarossa (FR) e Frecciargento (FA) € 15,00 tutti i giorni;
b. Treni Xxxxxxxxxxxxx (FB) e Eurostar (ES*) € 15,00 nelle giornate di venerdì, domenica, nei prefestivi, nei due giorni precedenti e nei due giorni successivi le giornate di Pasqua, Natale, Capodanno, ,Epifania; • . € 12,00 nelle rimanenti giornate.
9. La su esposta disciplina sarà oggetto di revisione tra le parti alla scadenza del presente accordo, al fine di un suo eventuale adeguamento agli sviluppi normativi e di mercato.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
TITOLI DI VIAGGIO. Le parti, al fine di consentire l’accesso ai treni delle Società del Gruppo, sia al 1. Al personale in servizio che dipendente e agli ex dipendenti a riposo delle Società firmatarie del presente accordocontratto, convengono sulla seguente disciplina:è consentito l’accesso ai treni della Società Trenitalia mediante titolo di viaggio secondo le modalità di seguito definite.
12. Al personale dipendente personale, all’atto dell’assunzione, qualunque sia la forma viene rilasciata apposita Carta di contratto stipulatoLibera Circolazione (CLC) valida per l’intera rete nazionale, ed agli riportante gli elementi idonei all’identificazione del titolare.
3. Nei confronti degli ex dipendenti a riposo, così come successivamente definiti al punto 2, viene rilasciata una carta di libera circolazione, valida per un numero illimitato di viaggi sui treni in pensione delle Società del Gruppo e per l’intera rete ferroviaria.
2. Per quanto riguarda il personale a riposo, la carta di libera circolazione (d’ora in poi C.L.C.) CLC sarà rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) a. ultimo rapporto di lavoro, prima del pensionamento, alle dipendenze di Società del Gruppo firmataria firmatarie del presente accordocontratto;
b) b. durata del suddetto rapporto di lavoro non inferiore a cinque anni, fatta eccezione per i casi di risoluzione del rapporto per sopravvenuta e riconosciuta inabilità ai sensi di legge;
c) c. risoluzione del rapporto di lavoro non determinata da licenziamento per motivi disciplinari;
d. astensione da qualsiasi prestazione lavorativa in favore di aziende ferroviarie concorrenti.
3. Sulla C.L.C. sono riportate la foto, le generalità, la figura professionale del titolare nonché la classe di ammissione, il periodo di validità e l’indicazione di ulteriori eventuali agevolazioni4. Al personale dei livelli Q,A, ,B, C, D ed E viene rilasciata C.L.C. ,C la CLC consente l’accesso ai treni in 1a classe ovvero nel livello di 1a Classe con esenzione del supplemento I.C./E.C.servizio “Premium” e “Standard”, mentre al personale dei rimanenti livelli F, G, H viene rilasciata C.L.C. la CLC consente l’accesso ai treni in 2a classe ovvero nel livello di 2 a Classe con esenzione del supplemento I.C./E.C.. Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore nei confronti dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 31.12.1996servizio “Standard”.
45. Oltre ai soggetti Per il personale dipendente e per gli ex dipendenti di cui al comma 1precedente punto 3, sono rilasciati al è confermato il rilascio di titoli per viaggi in numero illimitato in favore del coniuge ed ai e dei figli (fino al compimento del 25° anno di età e senza limiti di età per figli a carico portatori di handicap e permanentemente inabili al lavoro) biglietti per viaggi in numero illimitato della stessa classe cui ha titolo il congiunto dipendente o ex dipendente a riposo di una delle Società del Gruppo FS firmatarie della presente intesa.
5. Per i genitori dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 1.1.1992, è confermato il trattamento precedentemente in vigore, salvo quanto previsto al successivo punto 7da fruire alle stesse condizioni riconosciute ai titolari.
6. Resta invariata la normativa riguardante il rilascio dei titoli di viaggio di 1a Classe ai dipendenti invalidi del servizio, di guerra e del lavoro con percentuale di invalidità dal 40 al 49% previo parere della Direzione Sanità di RFI, ed automatico dal 50% in su. Per quanto riguarda il rilascio di biglietti internazionali ai dipendenti e agli ex dipendenti a riposodi cui al punto 3, le aziende si atterranno alle disposizioni del Regolamento FIP.
7. Ai titolari dei titoli di viaggio (dipendenti in servizio ed ex dipendenti a riposodipendenti) è addebitata annualmente, a fronte del rilascio del titolo di viaggio di cui ai precedenti punti, una quota per nucleo familiare avente titolo titolo, pari a € 15,00.
8. Ciascuno dei I beneficiari dei titoli di viaggio di cui ai punti precedenti punti, per essere ammesso a viaggiare sui treni Eurostar deve devono dotarsi di un diritto di ammissione per l’accesso ai treni di seguito indicati il cui costo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, è: • valore è individuato come segue:
a. Treni Frecciarossa (FR) e Frecciargento (FA) € 15,00 tutti i giorni;
b. Treni Frecciabianca (FB) e Eurostar (ES*) € 15,00 nelle giornate di venerdì, domenica, nei prefestivi, nei due giorni precedenti e nei due giorni successivi le giornate di Pasqua, Natale, Capodanno, ,Epifania; • . € 12,00 nelle rimanenti giornate.
9. La su esposta disciplina sarà oggetto di revisione tra le parti alla scadenza del presente accordo, al fine di un suo eventuale adeguamento agli sviluppi normativi e di mercato.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs