CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE SU GOMMA NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO (TRATTA CASTELFIORENTINO-CASTELNUOVO)
ART . 1 PROGRAMMA DI ESERCIZIO E SUE MODIFICHE
Il concessionario è tenuto a rispettare il programma di esercizio definito nell'allegato A al presente Capitolato tecnico.
Le modifiche al programma di esercizio possono essere:
- programmate (art. 2 che segue)
- connesse ad eventi straordinari ed imprevedibili (si veda articolo 3 che segue) e possono essere temporanee o definitive.
Per modifiche alle condizioni d'esercizio si intende:
l'istituzione di nuove linee o corse anche temporanee; la soppressione di linee o corse esistenti;
ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea;
l’istituzione di servizi a chiamata anche con contestuale riduzione dei servizi di linea.
In tutti i casi di modifica al programma di esercizio, il Concessionario deve assicurare un’adeguata informazione agli utenti, sia alle paline sia a bordo e sia grazie al sito internet del Concessionario
ART. 2 MODIFICHE PROGRAMMATE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO
Le modifiche programmate devono essere sempre autorizzate dal Comune e possono essere richieste dal Comune medesimo, del Concessionario o degli enti locali interessati e valutate in termini di percorrenze annue per tipologia di servizio. Il Concessionario non può effettuare variazione del percorso nell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico effettuati su strada senza l’autorizzazione di cui al comma precedente.
Il Comune è tenuto a dare comunicazione all’aggiudicatario di tutti i fatti posti in essere o autorizzati, ovvero portati formalmente a sua conoscenza da parte di altri enti, che impediscano la regolare esecuzione del servizio.
Il Comune si impegna ad effettuare la comunicazione di cui al comma 2 almeno 48 ore prima del verificarsi del fatto, o comunque al momento della comunicazione formale da parte di altri enti, o nel momento della sua conoscenza, definendo contestualmente le variazioni del programma di esercizio.
Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune gli atti e i fatti di cui venga a conoscenza che possano comportare una prevedibile variazione delle esigenze dell'utenza delle corse.
Le modifiche al programma di esercizio devono essere fatte in modo che la velocità massima sia contenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di circolazione e la velocità commerciale garantisca la sicurezza del servizio e la incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico. L’autorizzazione all’apertura di nuove linee e/o percorsi è di competenza del Comune ed è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni affinché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità. All’espletamento delle verifiche e prove funzionali suddette provvedono i competenti uffici del Comune e con la partecipazione del responsabile d’esercizio del concessionario o suo delegato. Gli accertamenti di cui trattasi sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.
Il Comune, in qualunque momento, può modificare per motivi di sicurezza i percorsi e i tempi di percorrenza qualora ritenga che i primi non siano più idonei ovvero la velocità massima o la
velocità commerciale non soddisfi le varie esigenze sopra indicate, previa consultazione con il Responsabile d'esercizio del concessionario.
ART . 3 MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI
Qualora si verifichino eventi straordinari e imprevedibili, tali da comportare variazioni del programma di esercizio del servizio, il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare, per quanto possibile, il mantenimento del livello del servizio ed assicurare un’adeguata informazione all’utenza.
In particolare rientrano tra gli eventi straordinari ed imprevedibili:
le cause di forza maggiore, quali: frane, alluvioni, terremoti;
i casi disposti dalle autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica; gli eventi speciali (ad esempio: cortei, manifestazioni, spettacoli);
i lavori e le interruzione della viabilità per incidenti.
In tali ipotesi il Concessionario può apportare qualunque variazione al programma di esercizio, inclusi incrementi, riduzioni e temporanea interruzione del servizio e deve comunicare al Comune, entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio ed altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio.
Spetta al Comune, la decisione sul nuovo assetto dei servizi conseguente al verificarsi degli eventi previsti dal presente articolo.
ART. 4 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli che precedono (modifiche programmate per eventi imprevedibili/ modifiche Programmate al programma di esercizio) l’effettuazione del servizio non può essere interrotta né sospesa ne' modificata dal Concessionario
2. I casi di interruzione o sospensione del servizio non riconducibili alle ipotesi di cui agli articoli che precedono sono considerati grave inadempimento; i costi sopportati dal Comune per assicurare l’effettuazione del servizio sono a carico del Concessionario, oltre agli ulteriori e maggiori danni e, salva la facoltà del Comune di dar corso alla procedura di risoluzione del rapporto concessorio prevista nel contratto di concessione
3. Le fermate sono di norma a richiesta, salvo i capilinea e le altre fermate espressamente previste come obbligatorie.
4. Il mezzi hanno l'obbligo di effettuare la fermata, su richiesta dell’utente, a tutte le fermate indicate dal programma di esercizio ed a quelle non indicate ma di fatto esistenti.
5. Le corse non devono transitare in anticipo alle fermate rispetto all’orario previsto dal programma di esercizio.
ART. 5 AFFLUSSO STRAORDINARIO ED IMPREVEDIBILE DI VIAGGIATORI
1. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, tale da determinare sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, il Concessionario è tenuto a far fronte tramite corse aggiuntive di potenziamento del servizio, dandone comunicazione al Comune entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, comprensiva di descrizione delle cause del fenomeno.
2. Per afflusso straordinario ed imprevedibile si intende il verificarsi di una situazione eccezionale, diversa dalle normali punte di traffico, che non era possibile prevedere al momento della definizione del programma di esercizio.
3. Qualora si verificasse ripetutamente su determinate corse il superamento dei limiti di carico del veicolo, il Concessionario è obbligato ad utilizzare mezzi di maggiore capienza e, se ciò non fosse sufficiente o non fosse possibile, ad incrementare il numero di corse simultanee.
ART. 6 SCIOPERO
1. Il Concessionario si obbliga ad osservare le disposizioni inerenti le garanzie e l’informazione agli utenti in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n.
146 e s.m.i.. Le fasce orarie dei servizi garantiti devono essere uguali su tutto il territorio del Comune e devono essere indicati negli orari pubblicati e nella carta dei servizi.
2. Il mancato rispetto delle prestazioni indispensabili e delle dovute informazioni da garantirsi in caso di sciopero del personale comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 49, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 12 giugno 1990 n. 146.
3. In caso di mancata effettuazione del servizio per sciopero, il Concessionario deve tempestivamente avvertire il Comune e l’utenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, fermi restando gli obblighi di svolgere i servizi minimi garantiti di cui alla Carta dei Servizi.
4. Il corrispettivo economico spettante al soggetto aggiudicatario è ridotto proporzionalmente al prezzo unitario chilometrico per tipologia di servizio come adeguato ai sensi dell’art. 16.
ART. 7 GUASTI ED INCIDENTI AI MEZZI
In caso di guasto o di incidente ai mezzi deve essere assicurata la sostituzione del mezzo e l’effettuazione della corsa entro di 30 minuti ed entro 48 ore deve essere data comunicazione dell’accaduto al Comune.
ART. 8 PROGRAMMA DEI CONTROLLI
1. Al fine di ridurre l’evasione tariffaria e migliorare la qualità del servizio il Concessionario ha l’obbligo di adottare un programma dei controlli.
2. Il programma dei controlli deve essere predisposto mensilmente e deve essere comunicato al Comune entro l’ultimo giorno feriale del mese precedente Il primo programma di controllo (per il mese di gennaio 2013) deve essere predisposto entro il 10 gennaio 2013.
3. I controlli possono essere effettuati a bordo durante la svolgimento della corsa, a terra alla salita e discesa dei passeggeri ai capilinea o ad altre fermate principali.
4. Il programma dei controlli deve indicare il numero complessivo di agenti impegnati giornalmente, i codici delle corse oggetto del controllo e le eventuali fasce orarie di controlli svolti sugli utenti in salita o discesa ai capilinea.
5. Qualora i controlli siano affidati a società o personale esterno al Concessionario deve essere comunicato al Comune il nome del soggetto affidatario e l’elenco dei nomi del personale impegnato nell’attività di controllo. Resta ferma la responsabilità del concessionario per il rispetto degli obblighi di controllo previsti dal presente capitolato.
6. Su richiesta del Comune il Concessionario trasmette un resoconto indicante: il numero complessivo dei verbali compilati divisi, per giorno, con indicazione della corsa e del comune di residenza della persona sanzionata e del numero delle eventuali persone che hanno rifiutato di farsi identificare e sono state fatte scendere dai mezzi.
ART. 9 SISTEMA TARIFFARIO
1. Il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto del presente appalto è indicato nell’allegato C per il quale il Comune si riserva il diritto di apportare modifiche nel corso del contratto.
2. Qualora l'adozione di modifiche incida sull’equilibrio economico del contratto, entrambe le parti hanno facoltà di attivare la procedura volta alla ridefinizione dell'equilibrio economico finanziario ( art. 7 Del contratto di concessione)
3. Il Concessionario è tenuto ad applicare all’utenza:
le tariffe agevolate previste dalla Regione, attualmente disciplinate dalla LR 100/98 come indicate nell’allegato C;
eventuali ulteriori agevolazioni tariffarie, oltre a quelle di cui sopra, richieste nel corso del contratto, fatto salvo il riconoscimento dei minori introiti.
4. Il Concessionario deve garantire la vendita dei biglietti a bordo e può applicare il sovrapprezzo indicato nel sistema tariffario.
5. L'autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo è comunque sospesa nei periodi di prolungata e contemporanea chiusura di più punti vendita o nelle località ove non sono presenti
sufficienti punti vendita dei biglietti. A tal fine si considerano insufficienti, i punti vendita, distanti più di metri 500 dalla fermata.
6. Il Concessionario non può, apportare modifiche al sistema tariffario se non previa autorizzazione scritta del Comune.
ART. 10 TITOLI DI VIAGGIO
1. Il Concessionario, essendo il presente affidamento di tipo net cost, è titolare dei ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi oggetto del contratto,
2. L’organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è compito del Concessionario. I titoli di viaggio, da predisporsi a cura e spese del Concessionario, dovranno essere realizzati nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità e dovranno risultare costantemente disponibili presso i punti vendita. I punti vendita, anche mediante rivendite automatiche, dovranno essere distribuiti uniformemente sul territorio servito, avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione.
3. Il Concessionario dovrà pubblicare sul proprio sito internet, e tenere costantemente aggiornato, l’elenco dei punti vendita. L’elenco dovrà essere trasmesso al Comune su richiesta del Comune medesimo.
4. Il Concessionario dovrà provvedere a effettuare il controllo sull’effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dei passeggeri in conformità al piano dei controlli adottato.
5. Per il rilascio degli abbonamenti potrà essere richiesto il rilascio di una tessera identificativa.
Il Concessionario, su richiesta del Comune, deve rilasciare gratuitamente a quest’ultimo fino ad un massimo di 5 titoli di viaggio o equivalenti validi sull’intera rete dei servizi e per l’intero periodo durata dell’affidamento, da utilizzare da parte del personale del Comune e da personale da questo incaricato per effettuare controlli e rilevazioni sul servizio, per il personale incaricato dal comune per attività di vigilanza e controllo relativamente al trasporto degli studenti, e per altre ipotesi a decisione discrezionale del Comune. Su richiesta del Concessionario il Comune deve fornire i nominativi delle persone che utilizzano tali permessi ed i periodi di utilizzo.
ART. 11 SUBCONCESSIONE DEL SERVIZIO
Il rapporto di subconcessione non modifica la responsabilità del Concessionario del servizio per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nei confronti del Comune. Copia del contratto di subconcessione deve essere trasmessa al Comune.
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si fa riferimento all’art.118 del D.lgs 163/2006.
ART 12.CARTA DEI SERVIZI
Il Concessionario è tenuto ad adottare una carta dei servizi come previsto dall’art 26 della LRT 42/98 e con le modalità ed i contenuti previsti dall’art.3 del DPGR 9/R/2005.
ART. 13 INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA
1. Dovranno essere garantite le informazioni alla clientela sia sulle fermate. Le informazioni dovranno essere date anche dal personale a bordo. In Concessionario dovra' altresi': attivare un sito internet con le informazioni orarie di tutte le corse, le modalità operative dei servizi a chiamata, la carta dei servizi, la tariffe (incluse le tariffe agevolate previste dalla Regione o dal Comune), l’elenco dei punti vendita diviso per comune, l’aggiornamento delle informazioni relative alle variazioni temporanee e definitive del programma di esercizio, le notizie su tutti i collegamenti con altri vettori di TPL e con il servizio ferroviario ed i relativi orari, il grafo delle linee.
ART. 14 ACQUISIZIONE/TRASFERIMENTO DEI BENI ESSENZIALI
l. Concessionario si impegna ad utilizzare dei beni essenziali necessari all’espletamento del servizio indicati nel presente Capitolato tecnico all’allegato B.
2. Il Concessionario si impegna altresì ad assicurare il mantenimento dei beni in perfetto stato di efficienza adottando il un piano di manutenzione del parco mezzi.
3. In caso di perimento dei beni indicati all’allegato B, il Concessionario si impegna alla loro sostituzione con beni aventi analoghe caratteristiche. In tal caso il vincolo di trasferimento di cui al comma 1 si intende costituito sui beni oggetto di sostituzione.
4. Il Concessionario deve registrare tutte le manutenzioni (programmate o comunque effettuate) su una scheda intestata a ciascun mezzo, ogni intervento effettuato con indicazione del tipo di intervento, eventuali pezzi sostituiti e dell'addetto o dalla ditta esterna che lo ha eseguito. le schede potranno essere chieste e visionate dal Comune
5. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15, comma 3, e 16, comma 5, della L.R. 42/98 e smi, l’aggiudicatario, alla scadenza del contratto, si impegna a trasferire i beni individuati nel presente capitolato all’allegato B al nuovo gestore, con le modalità ed alle condizioni di cui alle citate disposizioni. Il trasferimento dei beni avviene al valore di mercato per i beni di proprieta' del Concessionario. Per i beni di proprietà di terzi Il Concessionario si impegna, ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. 42/98 e smi, a far subentrare il nuovo gestore nei contratti in essere.
6. Il Concessionariom si impegna altresì, ai sensi dell’art. 20 bis, comma 3, lettera b) della L.R. 42/98 e smi, a porre a disposizione del nuovo gestore i beni strumentali acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici nelle forme e con le modalità definite nel provvedimento di finanziamento.
ART. 15 MEZZI
Il Concessionario dovrà svolgere il servizio affidato nel rispetto della normativa vigente, immatricolati per trasporto pubblico di persone, ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), e garantendo gli standard minimi di qualità.
Tutti gli autobus nuovi, immatricolati nel corso del contratto, devono essere dotati di aria condizionata e classe di omologazione EURO 4 o successive.
In caso di immatricolazione di autobus non nuovi questi possono non avere le caratteristiche indicate al comma 2, purché siano equivalenti sotto il profilo della tipologia a quelli sostituiti, siano di immatricolazione più recente ed abbiano caratteristiche migliori sotto il profilo del confort.
All'interno dei mezzi dovrà essere indicato il numero massimo dei posti, corrispondente a quello stabilito nella carta di circolazione; non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione. Ogni modifica comportante variazione delle caratteristiche tecniche contenute nella carta di circolazione degli autoveicoli in servizio pubblico di linea dovrà essere autorizzata dalla Direzione generale competente per territorio della Motorizzazione civile per la Provincia di Firenze, e approvata dall'Ente concedente prima dell'immissione in servizio.
Ciascun mezzo deve riportate su ciascun lato e posteriormente etichette ben visibili, da non confondersi con altre scritte ed immagini, il logo del Comune, il Logo contenente la denominazione della rete dei servizi del Concessionario, il logo ed il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali approvato con DPGR 9/2005 dalla Regione Toscana.
Ciascun mezzo deve riportare ben visibile nella parte anteriore il logo con la denominazione del Concessionario, nonché un pannello che indichi la destinazione della corsa (capolinea).
E’ ammessa, previa comunicazione al Comune, l'applicazione sulla carrozzeria di pannelli pubblicitari, di pellicole adesive pubblicitarie e di ogni altro dispositivo pubblicitario a decorazione integrale, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Nell'applicazione di tali pannelli pubblicitari deve comunque essere salvaguardata l'esigenza di una facile ed immediata identificazione della logo con la denominazione del Concessionario del servizio di trasporto pubblico, e la visibilità del logo del Comune e della Regione, il rispetto del buon costume, della pubblica decenza, dei rapporti etico-sociali, nonché delle norme previste dal
Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale e dai regolamenti autodisciplinari per la categoria dei pubblicitari.
La preventiva comunicazione deve contenere i seguenti elementi: tipo di pannello pubblicitario, sua collocazione sul mezzo, durata della pubblicità, numero dei mezzi complessivamente interessati dalla pubblicità e targa dei mezzi interessanti dalla pubblicità che esercitano il servizio di TPL sulle linee oggetto del presente affidamento.
A bordo di ogni mezzo dovranno essere presenti le informazioni previste dall’art.27 del DPGR 9/2005.
ART. 16 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO DEGLI AUTOBUS DI LINEA CON CONDUCENTE PER "USO FUORILINEA”
1.Le autorizzazioni all'impiego degli autobus di linea con conducente per "uso fuorilinea"- (Art. 87 IV comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada) o in servizi di linea eserciti in regime di concorrenza di competenza del Comune, non rientranti nelle previsioni del successivo comma 5, possono essere rilasciate durante tutto l'anno con validità annuale (fino al 31/12 dell’anno in corso).
0.Xx richiesta di nuova autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio del servizio o, in caso di rinnovo, della data di scadenza, e deve contenere l’indicazione specifica dell’automezzo, del contraente, del periodo di utilizzo e, per i servizi di linea in regime di concorrenza, e delle eventuali tariffe applicate.
0.Xx casi eccezionali e tenuto conto di un interesse pubblico perseguibile, il Concessionario può richiedere il rilascio di nuova autorizzazione non meno di sei giorni prima dell’impiego autorizzato, oltre i limiti previsti dal successivo comma 4, indicando le motivazioni, il mezzo utilizzato e i giorni di utilizzo del mezzo stesso.
0.Xx quantità massima di autobus che può essere autorizzata per corse “fuori linea” è conteggiata, ai sensi del comma 1, tenendo conto del parco autobus del Concessionario disponibile autorizzato per il servizio di cui al presente Capitolato, nelle seguenti misure: 5% dal lunedì al venerdì; 10% sabato; 20% domenica e festivi. I valori ottenuti sono arrotondati all'unità superiore dopo il decimale 0,51. Al fine del rispetto delle esigenze determinate dal servizio in concessione, il Comune potrà verificare in ogni caso l’effettiva disponibilità residua di mezzi del Concessionario a garanzia della regolarità dei servizi di linea affidati.
0.Xx sensi della LRT n. 36/08 sono esclusi dall’autorizzazione all’effettuazione di corse di linea in regime di concorrenza o in noleggio con conducente gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche, fino al completo ammortamento del contributo pubblico. Il contributo pubblico si intende ammortato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale e in ogni caso non prima degli otto anni dalla data di prima immatricolazione e comunque non prima di 8 anni.
0.Xx particolare, gli autobus finanziati con contributi pubblici non potranno essere distratti dal servizio di linea contribuito per l’utilizzo in servizi di noleggio con conducente o per servizi di linea in regime di concorrenza per tutta la durata del vincolo di destinazione d’uso. L’impiego di autobus contribuiti, direttamente o indirettamente, in servizi di noleggio o in servizi di linea non contribuiti costituisce distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 1 della L. n. 218 dell’11/8/2003.
0.Xx Concessionario dovrà istituire e conservare i fogli di viaggio contenenti per ogni servizio reso, ai sensi del presente articolo, il mezzo impiegato, la data, l’indicazione del committente, dell’autista impiegato, del percorso effettuato, del tempo impiegato e l’importo percepito. Tale documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata del contratto e per un anno successivo alla scadenza naturale o risoluzione dello stesso. Un resoconto con i dati indicati nei fogli di viaggio dovrà essere inviati entro il 30 luglio ed il 30 gennaio di ogni anno per i servizi resi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre di ciascun anno.
0.Xx Concessionario che svolge, oltre all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, attività di noleggio deve tenere la contabilità separata ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento CEE n. 1370/2007. Il sistema contabile adottato deve fornire dati analitici verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti delle attività. I rendiconti richiesti sono redatti in forma idonea a rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica di ogni singola attività e dei servizi comuni del Concessionario. La quota dei ricavi e dei costi fissi deve essere imputata secondo le vigenti norme contabili e fiscali e tutti
0.Xx particolare i conti operativi corrispondenti a ciascuna attività (TPL e noleggio) devono essere separati. Le rilevazioni contabili dei fatti amministrativi ed i rendiconti annuali separati sono redatti nel rispetto dei principi adottati per la redazione del bilancio civilistico. Nella redazione dei conti annuali separati, le componenti economiche e patrimoniali delle funzioni operative condivise, i costi e i ricavi di servizi comuni, gli oneri e i proventi finanziari e le imposte e tasse sono attribuite alle separate attività con il criterio della contabilità analitica. In particolare tutti i costi variabili, un contributo adeguato per i costi fissi e un utile ragionevole connessi all’attività di noleggio non possono in nessun caso essere coperti dalle compensazioni economiche riconosciute dal Comune in virtù del presente capitolato.
ART. 17 PALINE DI FERMATA
1. Il concessionario ha l'obbligo di curare la predisposizione e manutenzione delle paline di fermata elencate all'allegato B. Tutte le paline dovranno avere i requisiti previsti da questo artico.
2. Le paline dovranno essere conformi a quanto stabilito dal codice della strada (art. 39 d,lgs 285/1992) e dal regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 495/1992 artt.125, con riferimento all’allegato titolo 2, tab.II 8 e figura II 141 e 142) con dimensioni e caratteristiche grafiche identiche nell’ambito della stessa linea. La loro altezza minima da terra dovrà essere di 2.50 metri e dovranno essere collocate in modo accessibile affinché gli utenti possano leggere gli orari e le altre informazioni riportate.
Ogni palina dovrà essere dotata di un numero di porta-orari sufficiente per contenere gli orari di tutte le linee in transito. I porta-orari dovranno essere collocati in modo leggibile e comunque ad almeno 120 cm da terra ed a non più di 160 cm da terra.
Ad ogni palina dovranno essere esposte tutte le informazioni previste dall’art.26 del DPGR 9/R/2005, oltre a data di fine di validità dell’orario.
Le paline di fermata possono recare pubblicità solo in pannelli aggiuntivi distinti dalla indicazione di fermata e conformi alla legge ed ai regolamenti locali.
Ai capilinea ed alle altre fermate di particolare importanza individuate dal Comune dovrà essere presente il grafo della rete dei servizi urbani e/o extraurbani, in base al tipo di linea.
ART. 18 OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato tecnico utilizza il personale individuato nell’allegato E.
Il personale deve essere assunto, ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. 42/98 e smi, con decorrenza dall’inizio del servizio. Al personale devono essere garantiti i diritti previsti dalla L.R 42/98. Il personale in caso aggiudicazione disposta in favore di un nuovo soggetto verra' trasferito al nuovo Concessionario. Al personale trasferito si applica l’art. 18 comma 2 della L.R. 42/98 e smi.
Al fine del mantenimento dell’inquadramento contrattuale e del trattamento economico originario, la società cessante ha l’obbligo di trasferire al nuovo concessionario contestualmente al personale gli importi relativi al TFR maturati alla data del trasferimento.
Durante la vigenza del contratto di concessione il Concessionario garantisce la disponibilità di personale in numero e livelli adeguati a garantire la regolare erogazione del servizio.
Gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti, devono esporre in modo visibile l’apposito tesserino di riconoscimento.
Il Concessionario deve dotarsi di un Codice di comportamento per i propri dipendenti. Il Concessionario deve comunicare al Comune le iniziative formative e le azioni dissuasive particolarmente orientate verso quei dipendenti il cui comportamento risulti essere stato scorretto o inurbano verso la clientela, o aver causato alterchi anche con vie di fatto o disordini durante i servizi oggetto della concessione.
Il Concessionario trasmette al Comune, entro 10 giorni dalla firma del contratto, l'elenco del personale addetto al servizio, con specificazione della qualifica, del contratto di lavoro aziendale applicato, dell’inquadramento orario (eventuale part-time e relativa percentuale), la percentuale di utilizzo esclusivamente in TPL espressa in uomo/anno comprensiva del lavoro straordinario, la eventuale utilizzazione in servizi di TPL diversi da quelli oggetto del presente capitolato indicando la percentuale di utilizzo in attività di TPL presso altri committenti espressa in uomo/anno comprensiva del lavoro straordinario, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato con indicazione della data di scadenza). Il Concessionario deve trasmettere al Comune, allorquando si verifichino variazioni nel personale, l’elenco aggiornato del personale con le eventuali variazioni intervenute..
Il Concessionario si obbliga ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti ai pubblici servizi automobilistici di linea, nonché a trasmettere e ad osservare gli accordi decentrati ed aziendali.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 della LR 42/98 e smi, la violazione dell’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro autoferrotranvieri e ferrovieri di cui all’art. 19 comma 3 lettera l) del D.Lgs. 422/1997 nonché il mancato rispetto all’atto del subentro delle disposizioni di cui all’art.18 comma 2 della LR 42/98 e smi costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 52.
Il Concessionario è inoltre tenuto all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa.
In caso di mancato pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, il Comune, essendo contro di esso proponibile azione diretta ex art. 1676 codice civile, sospende l’erogazione del corrispettivo e assegna al Concessionario un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Ove il Concessionario non si adegui nel termine stabilito, si procede ai sensi dell’art. 52, trattenendo in ogni caso le somme dovute al soggetto aggiudicatario per il soddisfacimento degli adempimenti contrattuali e previdenziali.
ART. 19 AUTISTI
Al servizio di guida devono essere adibiti esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione, muniti di patente adeguata al veicolo alla cui guida sono destinati e di certificato di abilitazione professionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I conducenti devono mostrare, su richiesta degli addetti alla vigilanza, designati dal Comune, la patente di guida; il rifiuto all’esibizione comporta l’applicazione delle penali
3. I conducenti devono indossare la divisa sociale e l’apposito tesserino di riconoscimento.
ART. 20 SEDE AZIENDALE OPERATIVA
Il Concessionario ha l’obbligo di stabilire una sede operativa nel territorio del Comune.
Presso la sede operativa devono essere tenuti tutti i documenti relativi agli adempimenti degli obblighi previsti dal presente Capitolato tecnico (schede di pulizia e di manutenzione dei mezzi e degli uffici, diario di bordo di ciascun mezzo).
ART. 21 DIARIO DELLA REGOLARITÀ
Il Concessionario adotta il diario giornaliero della regolarità del servizio, nel quale sono indicati giornalmente gli scostamenti rispetto al programma di esercizio autorizzato con le relative motivazioni.
Il Concessionario trasmette per via telematica al Comune, entro 10 giorni dalla fine di ogni mese il diario della regolarità redatto in formato foglio di calcolo contenente la contabilità giornaliera degli scostamenti rispetto al programma di esercizio con relative motivazioni. La veridicità del contenuto è autocertificata dal Responsabile d’esercizio del Concessionario, mediante firma digitale del documento.
In conformità a quanto previsto dal DPGR 9/2005 il diario della regolarità contiene le seguenti informazioni:
codice corsa interessata, con indicazione del numero aziendale del mezzo utilizzato; La linea interessata;
motivazione dello scostamento:
1.motivazioni da cause esterne:
i. eventi straordinari, quali frane, alluvioni, ecc.;
ii. manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, ecc.;
iii. blocchi di circolazione per incidenti, ecc.; impossibilità di approvvigionamenti dei carburanti;
x. xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx. 0.xxxxxxxxxxx da cause interne:
i. disservizi interni
ii. guasti ai mezzi pubblici;
iii. incidenti ai mezzi pubblici;
iv. carenza di personale;
v. carenza di mezzi;
vi. scioperi del personale dipendente e/o dei fornitori;
vii. eccessivo numero di utenti rispetto alla capacità del mezzo;
d) descrizione dello scostamento e/o dell’intervento sostitutivo:
1. non effettuazione della(e) corsa(e), in tutto o in parte; corse aggiuntive (su tutto il percorso e/o parte del percorso); cambio di percorso (in tutto e/o in parte);
intervento mezzo di scorta; valutazione del tempo di ripristino;
e) entità dello scostamento:
chilometri aggiuntivi o non effettuati;
ore di servizio aggiuntive o non effettuate;
Il Concessionario rende disponibile presso la sede aziendale operativa tutta le documentazione afferente il servizio per eventuali verifiche da parte del Comune, compresi gli ordini di servizio ai dipendenti per l’effettuazione delle corse.
Il Comune ha comunque facoltà di :
stabilire diverse modalità e frequenza di trasmissione delle informazioni contenute nel diario giornaliero della regolarità;
comunicare gli standard di formato dati per il trasferimento al sistema informativo;
comunicare prescrizioni vincolanti per la tenuta e la visione del diario della regolarità durante le ispezioni presso il concessionario.
ART. 22 DIARIO DI BORDO
Il Concessionario è tenuto a compilare un modulo denominato “Diario di bordo” da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio durante l’effettuazione del turno macchina e/o del turno
autista. Il diario è tenuto a bordo di ciascuna vettura in servizio e firmato dal personale di guida con indicazione del numero di matricola.
Nel diario di bordo sono raccolte dal personale di guida, prima e dopo l’effettuazione di ogni corsa, tutte le informazioni relative agli eventi che divergono dal programma di esercizio e che incidono sulle prestazioni contrattuali e sulle prestazioni rese all’utente (controllo per eccezioni).
In conformità a quanto previsto dal DPGR 9/R/2005 il diario di bordo sono riportate le seguenti informazioni:
entità e causa di eventuali ritardi e/o di salti di corsa; stato di malfunzionamento degli impianti di bordo; carenze del livello della pulizia;
stato di malfunzionamento delle paline; carenze di funzionalità e sicurezza del mezzo;
segnalazioni di disservizi da parte della clientela; segnalazione del livello di frequentazione dei mezzi.
Il Concessionario è tenuto a conservare presso la sede aziendale operativa le scritture relative al diario di bordo per almeno 5 anni a disposizione del personale incaricato dal Comune ed a trasmettere le informazioni sintetiche relative allo stesso nei tempi, nei contenuti e secondo le modalità previste per il diario della regolarità.
ART. 23 SISTEMA DI MONITORAGGIO GESTIONALE
Ai fini del monitoraggio sulla gestione del servizio il Concessionario ha l’obbligo di trasmettere (entro 10 dalla scadenza del contratto di concessione) al Comune i seguenti dati e documenti nei termini indicati:
Frequentazione del servizio nei giorni feriali (saliti/discesi ad ogni fermata) Frequentazione del servizio nel giorno del sabato (saliti/discesi ad ogni fermata) Numero degli abbonamenti rilasciati
Numero dei biglietti venduti Reclami pervenuti al Concessionario
Rendiconto sugli interventi di manutenzione sui mezzi.
Tutti i dati di cui al comma 1 devono essere forniti in base ai contenuti minimi ed ai formati di trasmissione definiti dall’Osservatorio Regionale della mobilità.
ART. 24 CONTO ECONOMICO PER LINEA
Per la linea affidata in concessione il concessionario deve compilare un conto economico che evidenzi sia i costi che ricavi direttamente imputabili alla linea.
ART. 25 PENALITÀ PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 23 della L.R. 42/98 e smi, il mancato rispetto, per cause imputabili al Concessionario, degli obblighi previsti nel presente Capitolato comporta l’applicazione delle penalità di seguito riportate.
Mancato o ritardo nell’inizio del servizio € 15.000 al giorno e diffida ad adempiere pena risoluzione del contratto ed acquisizione della cauzione.
Mancata prosecuzione od interruzione dei servizi € 15.000 e diffida ad adempiere pena acquisizione della cauzione.
Mancata effettuazione di una corsa, corsa effettuata in anticipo: importo pari a 10 volte i km non effettuati; l’importo è raddoppiato in caso di ripetizione del comportamento sanzionato su una stessa corsa.
Mancata effettuazione di una fermata € 500.
Mancata adozione misure necessarie per mantenimento del servizio incluso l’utilizzo di mezzi di capienza insufficiente da € 200 ad € 500 al giorno;
Mancata comunicazione nei termini di modifica del programma di esercizio per eventi straordinari ed imprevedibili : da € 200 ad € 500 al giorno.
Modifica del programma di esercizio (percorsi ed orari) non autorizzata € 5.000.
Ritardo nell’attuare una modifica del programma di esercizio : da € 200 ad € 500 al giorno. Mancata informazione agli utenti in caso di modifica del programma di esercizio consistente nella mancata comunicazione alle paline, a bordo e comunque sul sito internet da € 200 ad € 500 per ogni giorno di ritardo.
Mancata effettuazione di corsa suppletiva nei tempi previsti per la sostituzione del veicolo in caso di guasto : 10 volte il costo della corsa non svolta.
Mancato preavviso nei termini previsti dalla legge al Comune o all’utenza dello sciopero nei tempi previsti dalla legge € 5.000 e non erogazione delle relative compensazioni economiche previste.
Mancato adozione e/o invio del programma dei controlli € 200 per ogni giorno di ritardo. Mancata indicazione del Responsabile del servizio prima della firma del contratto o mancata comunicazione di variazione dello stesso € 200 per ogni giorno di ritardo.
Mancanza dei biglietti a bordo € 500 per ciascuna violazione riscontrata.
Mancata comunicazione nei termini della rete di vendita € 200 per ogni giorno di ritardo. Mancato rilascio dei permessi sostitutivi ai titoli di viaggio € 500 per ciascun permesso.
Ricezione, per qualsivoglia motivo e sotto qualunque forma, di contribuzioni pubbliche da soggetti diversi dal Comune per tutti gli obblighi inerenti l’esercizio del trasporto pubblico locale oggetto del presente Capitolato tecnico: 10 volte l’importo ricevuto.
Mancata attivazione o mancato funzionamento del sito internet - € 200 per ogni giorni di mancato funzionamento.
Mancata presenza delle informazioni all'utenza o mancata pubblicazione delle notizie sulle variazioni del programma di esercizio: € 400 per ogni informazione mancante.
Mancata trasmissione del programma di manutenzione: € 200 per ogni giorno di ritardo.
Mancato aggiornamento e/o trasmissione delle schede di manutenzione previste € 200 per ogni giorno di ritardo.
Mancato rispetto dei tempi di sostituzione dei mezzi indicati nell’offerta tecnica: € 100 per ogni giorno di ritardo.
Mancato rispetto delle ore di attività di vigilanza per la lotta all’evasione tariffaria € 100 per ogni ora di attività di controllo non svolta.
Mancata comunicazione delle variazioni elenco mezzi : € 400 per ogni giorno di ritardo. Mancanza sui mezzi del logo del Comune o del Concessionario € 500 per ogni mezzo irregolare, previa concessione di 3 giorni lavorativi per la messa a norma.
Mancata comunicazione per la pubblicità sui mezzi € 500 per ogni mezzo.
Mancata richiesta di preventiva autorizzazione per alienazione o dismissione dei veicoli indicati nell’allegato 3 : € 20.000.
Mancata richiesta di autorizzazione per la destinazione ad altro uso dei veicoli indicati nell’allegato 3 € 10.000.
Mancata richiesta di autorizzazione per utilizzo di veicoli diversi da quelli indicati nell’allegato 3
€ 10.000.
Mancata comunicazione dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente a ciascun deposito e del rendiconto degli interventi svolti € 400 per ogni giorno di ritardo.
Mancata collocazione delle paline 200 € per ciascuna palina per ogni giorno di ritardo nella collocazione nella posizione indicata.
Irregolarità delle paline per mancanza dei requisiti dal Capitolato tecnico (altezza e dimensioni di palina o porta orari, accessibilità, logo del Comune, altezza da terra delle palina o dei porta orari, pannelli pubblicitari e grafo della rete): 200 € per ogni palina, previa messa in mora di provvedere alla regolarizzazione entro 3 giorni lavorativi...
Mancata trasmissione dell’elenco del personale : € 200 per ogni giorno di ritardo. Mancata comunicazione delle variazione del personale: € 200 per ogni giorno di ritardo..
Mancata individuazione della sede operativa € 1.000 per ogni giorno di ritardo. Mancanza della documentazione nella sede operativa € 500 per ogni infrazione.
Mancata trasmissione nei termini dei dati relativi al diario della regolarità : € 200 per ogni giorno di ritardo, oltre a diffida ad adempiere pena risoluzione del contratto.
Mancata disponibilità del diario della regolarità per il personale di vigilanza € 5.000 oltre € 200 per ogni giorno di ulteriore ritardo e la diffida a rendere disponibile la documentazione pena risoluzione del contratto.
Mancato rispetto del periodo stabilito per la conservazione del diario della regolarità : € 5.000 e la diffida a rendere disponibile la documentazione pena risoluzione del contratto.
Mancato rispetto totale o parziale del contenuto informativo del diario della regolarità: € 5.000 e la diffida a non ripetere il comportamento sanzionato pena la risoluzione del contratto.
Mancata o irregolare tenuta del diario di bordo sulla vettura: € 500 e la diffida a non ripetere il comportamento sanzionato pena la risoluzione del contratto.
Mancato rispetto totale o parziale del contenuto informativo del diario di bordo: € 5.000 e la diffida a non ripetere il comportamento sanzionato pena la risoluzione del contratto.
Mancata trasmissione nei termini dei dati relativi al diario della regolarità € 200 per ogni giorno di ritardo, oltre a diffida ad adempiere pena risoluzione del contratto.
Mancata realizzazione o realizzazione dell’indagine di soddisfacimento dell’utenza: € 5.000 e la diffida ad adempiere entro congruo termine pena la risoluzione del contratto.
Mancata trasmissione nei termini dei dati relativi al monitoraggio delle prestazioni ed all’indagine di soddisfacimento dell’utenza € 200 per ogni giorno di ritardo, oltre a diffida ad adempiere pena risoluzione del contratto.
Mancata trasmissione dei dati previsti dal sistema di monitoraggio gestionale : € 300 per ogni giorno di ritardo per ciascuna
ART. 26 APPLICAZIONE PENALI
Fermo restando l’esercizio delle funzioni di vigilanza secondo quanto previsto all’art. 24 della
L.R. 42/98 e smi, il Comune provvede con proprio personale o personale incaricato con funzioni di vigilanza ad effettuare controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal Capitolato tecnico e dal contratto di concessione. Il Concessionario è tenuto a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell’attività d fornendo la necessaria collaborazione.
Le violazioni riscontrate sono contestate entro 15 giorni dal Comune al Concessionario. Il Concessionario entro 10 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso può produrre alla Comune le proprie osservazioni. Il Comune entro 5 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui sopra, qualora non le ritenga fondate, provvede a comunicare la penale applicata. Nel caso di mancata presentazione di osservazioni dell’aggiudicatario, la notifica della penalità deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell’aggiudicatario. La lettera di notifica della penalità applicata contiene l’invito al pagamento della stessa entro 10 gg., trascorsi i quali si potrà procedere alla escussione della cauzione definitiva
ART . 27 SANZIONI AMMINISTRATIVE
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, in caso di mancata comunicazione al Comune degli eventi di seguito riportati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria a margine di ciascuna fattispecie elencata, fatte salve le diverse misure delle sanzioni stabilite dalla legge:
violazione dell’obbligo di comunicazione entro trenta giorni del proseguimento provvisorio dell’attività ai sensi dell’art. 10, comma 1, del citato X.Xxx. 395/2000: da € 1.032,91 a € 3.089,74; violazione dell’obbligo di comunicazione entro tre giorni del venir meno del requisito di onorabilità, di cui all’art. 11, commi 2 o 4 del citato X.Xxx. 395/2000: da € 5.164,56 a € 15.493,70;
violazione dell’obbligo di comunicazione entro tre giorni della perdita della capacità finanziaria, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del citato X.Xxx. 395/2000: da € 1.549,37 a € 4.648,11;
violazione dell’obbligo di comunicazione entro tre giorni della perdita della capacità professionale, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del citato X.Xxx. 395/2000: da € 2.582,28 a € 7.746,85;
Per quanto non previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale” e s.m.i..
L'applicazione delle sanzioni non limita in alcun modo la facoltà di recedere dal contratto o di risolvere il contratto.
ART.28 ALLEGATI
Costituiscono allegati del presente Capitolato tecnico i documenti sotto indicati: ALLEGATO A: Vincoli ed indirizzi per la progettazione del programma di esercizio ALLEGATO B: Beni essenziali
ALLEGATO C: Piano tariffario ALLEGATO D: Elenco Mezzi ALLEGATO E: Personale