Tracciabilità dei movimenti finanziari. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 della L. 136/2010 e smi. La Società si impegna quindi a trasmettere tempestivamente all’Ente i contratti sottoscritti con i subcontraenti / coassicuratori a qualsiasi titolo interessati ai servizi nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e smi. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamento saranno disposti sul conto corrente intestato alla Società tramite l’emissione di mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore. I soggetti autorizzati dall’Appaltatore al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto o a saldo saranno indicati in fase di stipula del contratto. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi art. 3 comma 9 Bis della legge 136/2020, causa di risoluzione del contratto. La Società deve, e si impegna, a riportare negli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell’ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è avvenuta. La Società si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il codice identificativo gara (CIG).
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Tracciabilità dei movimenti finanziari. La Società Ai sensi dell’Art. 3 della L. 136/2010 il Concessionario assume tutti gli espressamente l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui artprevisti dalla legge medesima. 3 della L. 136/2010 e smi. La Società si impegna quindi a trasmettere tempestivamente all’Ente Tutti i contratti sottoscritti con i subcontraenti / coassicuratori a qualsiasi titolo interessati ai servizi nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi movimenti finanziari di cui alla Legge 136/2010 e smi. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamento conseguenti il presente affidamento saranno disposti sul conto corrente intestato alla Società tramite l’emissione corrente: Cod. IBAN presso l'Istituto di mandato Credito: - il Sig. nato a il , residente a in Via n. - C.F. , in qualità di pagamento a favore dell’Appaltatore. I soggetti autorizzati dall’Appaltatore al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto o a saldo saranno indicati in fase di stipula del contratto. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi art. 3 comma 9 Bis della legge 136/2020, causa di risoluzione del contratto. La Società Concessionario deve, e si impegna, a riportare negli gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell’ottenimento dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e dedicato, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui è avvenuta la variazione è avvenutavariazione. La Società si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto. I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario, in riferimento al presente affidamento, dovranno riportare il codice identificativo Codice Identificativo di gara (CIG).) ----------------------------
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