Common use of TRASPORTO E CONSEGNE Clause in Contracts

TRASPORTO E CONSEGNE. Le attività di trasporto e consegna del Vaccino oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Azienda Contraente nei relativi Ordinativi di Fornitura, emesse dall’Azienda medesima in esecuzione di ciascun Atto di Adesione. Gli oneri relativi alla consegna del Vaccino, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi, nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Durante la fase del trasposto per la consegna del Vaccino dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione del Vaccino medesimo previste dalla normativa europea ed italiana, nonché dalla Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna del Vaccino ed eventuali successivi aggiornamenti. In particolare, al fine di garantire il rispetto della catena del freddo, il Vaccino dovrà essere trasportato in idonei contenitori termici e con mezzi idonei a garantire il rispetto delle temperature di conservazione previste dalle monografie del Vaccino e dalla monografia “Vaccini” della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore alla data della consegna del Vaccino ed eventuali successivi aggiornamenti. Il Fornitore di ciascun singolo Lotto, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascun Ordinativo di fornitura, deve darne riscontro all’Azienda contraente, indicando la data prevista di consegna, che deve comunque rispettare il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla suddetta data di ricezione dell’Ordinativo di fornitura, salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l’applicazione di quanto stabilito nell’art. 13 . Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Azienda contraente.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini, Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini

TRASPORTO E CONSEGNE. Le attività di trasporto e consegna del Vaccino oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Azienda Contraente nei relativi Ordinativi di Fornitura, emesse dall’Azienda medesima in esecuzione di ciascun Atto di Adesione. Gli oneri relativi alla consegna del Vaccino, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi, nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Durante la fase del trasposto per la consegna del Vaccino dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione del Vaccino medesimo previste dalla normativa europea ed italiana, nonché dalla Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna del Vaccino ed eventuali successivi aggiornamenti. In particolare, al fine di garantire il rispetto della catena del freddo, il Vaccino dovrà essere trasportato in idonei contenitori termici e con mezzi idonei a garantire il rispetto delle temperature di conservazione previste dalle monografie del Vaccino e dalla monografia “Vaccini” della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore alla data della consegna del Vaccino ed eventuali successivi aggiornamenti. Il Fornitore di ciascun singolo Lotto, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascun Ordinativo di fornitura, deve darne riscontro all’Azienda contraente, indicando la data prevista di consegna, che deve comunque rispettare il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla suddetta data di ricezione dell’Ordinativo di fornitura, salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l’applicazione di quanto stabilito nell’art. 13 nella Convenzione. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Azienda contraente. In caso di richiesta di consegna urgente la stessa dovrà avvenire entro 4 giorni lavorativi.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini, Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini

TRASPORTO E CONSEGNE. L’operatore economico aggiudicatario di ogni lotto dovrà consegnare tassativamente i vaccini antinfluenzali entro e non oltre il termine perentorio di seguito indicato: - Almeno il 33% dei vaccini aggiudicati dovrà esser disponibile entro e non oltre il 15 ottobre 2021 presso i magazzini delle AA.SS.LL.; - Almeno il successivo 33% dei vaccini aggiudicato dovrà esser disponibile entro e non oltre il 29 ottobre 2021 presso i magazzini delle AA.SS.LL.; - I quantitativi rimanenti entro e non oltre 15 novembre 2021. Si precisa che per possibili ed eventuali tematiche produttive contingenti del vaccino antinfluenzale per tutti i lotti è possibile derogare alle date di consegna e che le dosi per tutti i lotti aggiudicati devono possibilmente essere evase per l’80% entro il quindici novembre divise in quota parte tra la prima e la seconda settimana di novembre. Le attività di trasporto e consegna del Vaccino oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Azienda Contraente nei relativi Ordinativi di Fornitura, emesse dall’Azienda medesima in esecuzione di ciascun Atto di Adesione. Gli oneri relativi alla consegna del Vaccino, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi, nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Durante la fase del trasposto per la consegna del Vaccino dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione del Vaccino medesimo previste dalla normativa europea ed italiana, nonché dalla Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna del Vaccino ed eventuali successivi aggiornamenti. In particolare, al fine di garantire il rispetto della catena del freddo, il Vaccino dovrà essere trasportato in idonei contenitori termici e con mezzi idonei a garantire il rispetto delle temperature di conservazione previste dalle monografie del Vaccino e dalla monografia “Vaccini” della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore alla data della consegna del Vaccino ed eventuali successivi aggiornamenti. Il Fornitore di ciascun singolo Lotto, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascun Ordinativo di fornitura, deve darne riscontro all’Azienda contraente, indicando la data prevista di consegna, che deve comunque rispettare il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla suddetta data di ricezione dell’Ordinativo di fornitura, salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l’applicazione di quanto stabilito nell’art. 13 . Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Azienda contraente.

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Samples: Supply Agreement, Supply Agreement

TRASPORTO E CONSEGNE. Le attività di trasporto e consegna del Vaccino oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Azienda Contraente nei relativi Ordinativi di Fornitura, emesse dall’Azienda medesima in esecuzione di ciascun Atto di Adesione. Gli oneri relativi alla consegna del Vaccino, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi, nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Durante la fase del trasposto per la consegna del Vaccino dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione del Vaccino medesimo previste dalla normativa europea ed italiana, nonché dalla Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna del Vaccino ed eventuali successivi aggiornamenti. In particolare, al fine di garantire il rispetto della catena del freddo, il Vaccino dovrà essere trasportato in idonei contenitori termici e con mezzi idonei a garantire il rispetto delle temperature di conservazione previste dalle monografie del Vaccino e dalla monografia “Vaccini” della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore alla data della consegna del Vaccino ed eventuali successivi aggiornamenti. Il Fornitore di ciascun singolo Lotto, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascun Ordinativo di fornitura, deve darne riscontro all’Azienda contraente, indicando la data prevista di consegna, che deve comunque rispettare il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla suddetta data di ricezione dell’Ordinativo di fornitura, salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l’applicazione di quanto stabilito nell’art. 13 nella Convenzione. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Azienda contraente. In situazioni emergenza dovute a carenza di vaccino, anche momentanee e non segnalate ad AIFA, ma prontamente segnalate dal Fornitore all’Azienda contraente, il termine della consegna può arrivare ad un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla suddetta data di ricezione dell’Ordinativo di fornitura.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini Vari