TERMINI DI CONSEGNA Clausole campione

TERMINI DI CONSEGNA. La consegna delle tecnologie e relativi accessori si intende “porto franco” e comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio (l’asporto dell’imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento all’ordinativo di fornitura. All’atto della consegna deve essere posta obbligatoriamente la data di ricezione merce al destinatario su ciascun D.d.T. L’Aggiudicatario deve garantire una consegna minima secondo i quantitativi e le modalità definite nell’Allegato B1 “Caratteristiche tecniche minime”, salvo proposta migliorativa presentata in gara in relazione al sub-criterio F “Consegne minime garantite” riportato nell’Allegato “A6-Scheda Punteggi tecnici” al Disciplinare di gara. Se il numero di consegne previste in calendario dovesse eccedere tale limite, il Fornitore smaltirà le consegne progressivamente seguendo l’ordine cronologico con cui sono stati emessi gli ordinativi di fornitura dalle Amministrazioni contraenti. Nell’ipotesi in cui venga raggiunto il numero massimo di consegne previste nel mese, il Fornitore dovrà quindi comunicare alle Amministrazioni contraenti, il cui ordinativo fosse eccedente rispetto al numero massimo stabilito di consegne totali mensili, e a Xx.Xx.Xx., la data prevista della rispettiva consegna. Gli eventuali ritardi sui quali verranno computati i termini per l’eventuale applicazione delle penali, decorreranno dal giorno successivo alla data prevista e comunicata alle Amministrazioni contraenti al meccanismo (data ordinativo fine mese). A titolo esemplificativo, nel caso in cui nel mese N dovesse arrivare al Fornitore un Ordinativo in data 01/N/2018 dall’Amministrazione contraente_1 per un numero di 180 letti del lotto 1 e dall’Amministrazione contraente_2 un Ordinativo in data 15/N/2018 per un numero di 70 letti del medesimo lotto, il Fornitore dovrà garantire entro i primi 60 giorni fine mese la consegna di parte dell’Ordinativo di fornitura dell’Amministrazione contraente_1 (salvo offerta migliorativa) e, contestualmente, comunicare all’Amministrazione contraente_1, all’Amministrazione contraente_2 e alla Xx.Xx.Xx. la data prevista di consegna della restante parte dell’Ordinativo dell’Amministrazione contraente_1 che avverrà nel mese N+3 ed ancora l’Ordinativo dell’Amministrazione contraente_2, datato 15/N/201...
TERMINI DI CONSEGNA a) I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell’ordinazione da parte della Fonderia e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Cliente che ha l’obbligo di porre in essere tutte le altre condizioni preliminari.
TERMINI DI CONSEGNA. 25.1. L'Appaltatore si impegna a sottoporre alla Committente, per l'approvazione, un programma idoneo a garantire l'ultimazione delle opere nel rispetto del termine di consegna stabilito in contratto, salvo non sia già stato previsto uno specifico programma predisposto dalla Committente nel DT, nel CQ e/o nell'ODA.
TERMINI DI CONSEGNA. Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 75 giorni consecutivi naturali. Il suddetto termine decorre dalla data della lettera di ordinazione della fornitura. Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 9 del presente atto. La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell’Ente. L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazione. L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 9 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura. Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, e non verranno prese in considerazione. Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza è potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno. La risoluzione contrattuale determinerà l’incameramento della cauzione.
TERMINI DI CONSEGNA. Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna, e pertanto non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.
TERMINI DI CONSEGNA. 4.1 Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. E' inteso che ove il ritardo imputabile al Venditore superi le 8 settimane, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) al Venditore.
TERMINI DI CONSEGNA. (a) Se non diversamente concordato, la consegna dei Prodotti si intende pattuita EXW (Incoterms 2010) stabilimento del Venditore.
TERMINI DI CONSEGNA. (d) If the Buyer fails to take payments in the time and manner specified by the Seller or the Buyer business shall be operated beyond the ordinary course of business which shall include, without limitation, when seizure or protest has been made, payments shall be delayed or insolvency proceedings shall have been petitioned or opened, the Seller shall have the right to suspend or cancel, at its sole discretion, further delivery and to declare all its claims arising from the business relationship as immediately payable. Moreover the Seller may in such event request for anticipation on the payments or a warranty deposit.
TERMINI DI CONSEGNA. 4.1. I termini di consegna riportati sulla Conferma d’Ordine sono indicativi, salvo l’ impegno del Venditore, ove possibile, di osservarli.