TERMINI DI CONSEGNA Clausole campione

TERMINI DI CONSEGNA. 25.1. L'Appaltatore si impegna a sottoporre alla Committente, per l'approvazione, un programma idoneo a garantire l'ultimazione delle opere nel rispetto del termine di consegna stabilito in contratto, salvo non sia già stato previsto uno specifico programma predisposto dalla Committente nel DT, nel CQ e/o nell'ODA. 25.2. Il programma, approvato dalla Committente, è vincolante per l'Appaltatore. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma approvato, per sue esigenze, anche nel corso dei lavori, e l'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che ciò gli dia diritto a spostamenti del termine di consegna e a compensi o indennità aggiuntive. 25.3. L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del programma dei lavori è elemento essenziale dell'ordine. Conseguentemente, dovrà mantenere per tutta la durata dei lavori un'adeguata forza di mano d'opera, di mezzi e materiali, atti a garantire il completamento dei lavori nella piena osservanza di detto programma. 25.4. Qualora i lavori dovessero risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma, la Committente avrà diritto di scorporarne una parte, per affidarla a terzi, previa esecuzione di un collaudo provvisorio dei lavori eseguiti. Detto collaudo dovrà dare esito positivo, pena il mancato riconoscimento, da parte della Committente, dell'esatto adempimento dei lavori eseguiti. 25.5. Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto previsto al comma precedente saranno addebitate all'Appaltatore, deducendole dal corrispettivo complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire.
TERMINI DI CONSEGNA. L’impresa dovrà effettuare le consegne dei materiali di volta in volta ordinati, secondo le indicazioni contenute nel buono d’ordine. La merce dovrà essere fornita franco magazzino a cura, rischio e spese del fornitore (scarico a terra) presso i Magazzini Centralizzati dell’ESTAR e/o presso l’Azienda Sanitaria richiedente di volta in volta precisato nell'ordinativo di acquisto o comunque secondo quanto concordato con l’Azienda interessata. Le consegne devono avvenire improrogabilmente entro 15 giorni lavorativi (sabato escluso) dalla data di ricezione dell’ordine (o nel minor tempo proposto in offerta) salvo diversa indicazione posta sull’ordine stesso o concordata telefonicamente. Gli ordinativi riportanti la dicitura URGENTE o URGENTISSIMO o TASSATIVA dovranno essere evasi entro 2 giorni lavorativi. Le consegne si intendono eseguite quando la fornitura dei beni, senza dar luogo a contestazioni, perviene nel luogo indicato nell'ordine di fornitura dall’ESTAR o dall’Azienda Sanitaria. L'orario di ricezione della merce si intende di norma dalle ore 8:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì. Si prega comunque di attenersi alle indicazioni definite negli ordini. Ai fini della esecuzione della consegna ESTAR potrà richiedere ai Fornitori una prenotazione su strumento telematico dedicato, nonché pubblicare sul proprio sito internet eventuali comunicazioni e regole operative per la consegna dei prodotti ai propri magazzini. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna del prodotto nei suddetti termini, ESTAR dovrà procedere all’acquisto direttamente sul libero mercato di uguali quantità e qualità di prodotto, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior onere, oltre alle penali previste. ESTAR o le strutture sanitarie regionali possono rifiutare la prestazione eseguita in ritardo. La merce dovrà essere fornita in unica soluzione, salvo diverso calendario opportunamente concordato (specifiche gestione acconti a cura della logistica) e accompagnata da documento di trasporto in duplice copia, compilato secondo la normativa vigente, nel quale risultino dettagliatamente indicate la descrizione, unità di misura e la quantità dei singoli beni forniti; una copia, che dovrà essere timbrata e firmata in modo leggibile dal ricevente, sarà restituita all’incaricato della consegna. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente riportare, oltre al numero dell’ordine riferimento, completo di tutti gli elementi alfa numerici e data, il numero del lotto di produzi...
TERMINI DI CONSEGNA. 1. I termini di consegna per le singole forniture saranno indicati nella Conferma d’ordine e dovranno considerarsi indicativi, con una tolleranza minima di 10 (dieci) giorni lavorativi, fermo restando che Coop Bilanciai si impegna a fare quanto possibile per rispettare le date di consegna indicate al Cliente. 2. Coop Bilanciai si impegna a fornire al Cliente uno specifico preavviso soltanto nel caso in cui la consegna subisca un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data prevista nella propria Conferma d’ordine. 3. Il Cliente prende atto ed accetta che i termini di consegna indicati nella Conferma d’ordine saranno in ogni caso suscetti- bili di congrue e proporzionate proroghe qualora il loro mancato rispetto dipenda da motivi non imputabili a Coop Bilan- ciai, e in particolare, sebbene non esaustivamente, nei seguenti casi: a) mancato o ritardato pagamento di corrispettivi o acconti concordati da parte del Cliente; b) ritardata o insufficiente comunicazione da parte del Cliente di dati tecnici necessari per la corretta esecuzione della forni- tura; c) mancata o ritardata trasmissione o consegna, da parte del Cliente, di disegni, schemi, documenti tecnici e/o progetti esecutivi ovvero, qualora richiesti da Coop Bilanciai, di campioni di prodotti (necessari per la progettazione e/o fab- bricazione dei prodotti ordinati dal Cliente); d) mancata, ritardata e/o non conforme predisposizione e/o esecuzione, da parte del Cliente, delle opere (anche di na- tura edile, impiantistica e/o tecnologica) necessarie per la corretta installazione, la messa in funzionamento ed il col- laudo dei prodotti; e) richiesta di varianti e/o integrazioni alla fornitura successive al ricevimento della Conferma d’ordine da parte del Cliente; f) cause di forza maggiore non imputabili a Coop Bilanciai (ivi ricompresi, a mero titolo esemplificativo, temporanea in- disponibilità sul mercato delle materie prime e/o dei componenti necessari; oggettivi ritardi incolpevoli dei subfornitori fiduciari; sopravvenuti provvedimenti di carattere normativo o regolamentare o atti della pubblica autorità; divieti, re- strizioni o limitazioni di carattere produttivo e/o commerciale imposte per esigenze di natura pubblica e/o di tutela del- la salute pubblica;, scioperi, agitazioni sindacali e/o serrate; calamità naturali, terremoti, incendi, inondazioni; e così via). 4. Resta inteso che i termini di consegna potranno essere modificati e/o prorogati previo accordo scritto fra l...
TERMINI DI CONSEGNA. 6.1 I termini di consegna indicati nell’Ordine di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione prescritta e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitore. 6.2 Qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità di effettuare la consegna totale o parziale nel termine previsto, deve darne immediata comunicazione al Committente illustrando le ragioni dell’impossibilità o del ritardo. 6.3 Nel caso in cui il ritardo o l’impedimento non sia dovuto a cause riconosciute di forza maggiore, oppure quando le ragioni del ritardo o dell’impedimento non vengano immediatamente comunicate, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore, senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzo. 6.4 Anche qualora il Fornitore, nonostante intimazione per iscritto del Committente, continui a fornire la propria prestazione in ritardo o in maniera difforme rispetto all’Ordine di acquisto, il Committente avrà il diritto di recedere dal presente contratto. 6.5 Il Committente ha altresì la facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta e/o confermata, rivalendosi nei confronti del Fornitore per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibili.
TERMINI DI CONSEGNA. 5.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, M.M. consegnerà i Prodotti “franco fabbrica” (EXW – Ex Works) presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli INCOTERMS 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna. Se richiesto, M.M. si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese del Cliente. 5.2 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come accettato nella conferma d’ordine o, qualora il termine non sia stato indi- cato nell’Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto. 5.3 Salvo quanto previsto dal precedente art. 5.2, M.M. non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostan- ze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplifi- cativo e senza pretesa di esaustività: a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella tra- smissione a M.M. di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti; b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime; c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini; d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità natu- rali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte la altre cause di forza maggiore; e) ritardi da parte dello spedizioniere. 5.4 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere.
TERMINI DI CONSEGNA. Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 75 giorni consecutivi naturali. Il suddetto termine decorre dalla data della lettera di ordinazione della fornitura. Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 9 del presente atto. La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell’Ente. L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazione. L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 9 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura. Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, e non verranno prese in considerazione. Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza è potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno. La risoluzione contrattuale determinerà l’incameramento della cauzione.
TERMINI DI CONSEGNA. Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna, e pertanto non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.
TERMINI DI CONSEGNA a) I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell’ordinazione da parte della Fonderia e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Cliente che ha l’obbligo di porre in essere tutte le altre condizioni preliminari. b) La natura del termine (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il ricevimento, termine di consegna effettiva, ecc.) e il carattere tassativo dello stesso devono essere concordati e precisati nel contratto. In mancanza di queste precisazioni, il termine ha valore indicativo. c) In caso di consegna in ritardo rispetto al termine concordato di consegna rigorosa, ed in caso sia stato stipulato apposito accordo che preveda la corresponsione di somma a titolo di penale per ritardata consegna, questa non dovrà globalmente superare il 5% del valore contrattuale (tasse escluse) delle parti in ritardo. In ogni caso, nessuna penale sarà dovuta al cliente a meno che non venga dimostrato che il ritardo nella consegna sia da imputare a colpa della fonderia. Se tale prova verrà prodotta, le sanzioni, calcolate come sopra specificato, saranno dovute solo nella misura corrispondente al danno effettivo subito dal cliente, come concordato tra le parti. Se l'importo del danno effettivamente subito dal cliente sia superiore all'importo complessivo massimo come sopra definito, il cliente non potrà proporre alcun altro rimedio per il ritardo poiché l’importo come sopra calcolato è da ritenersi complessivo di ogni e qualsiasi altra pretesa.
TERMINI DI CONSEGNA. If the Buyer fails to take payments in the time and manner specified by the Seller or the Buyer business shall be operated beyond the ordinary course of business which shall include, without limitation, when seizure or protest has been made, payments shall be delayed or insolvency proceedings shall have been petitioned or opened, the Seller shall have the right to suspend or cancel, at its sole discretion, further delivery and to declare all its claims arising from the business relationship as immediately payable. Moreover the Seller may in such event request for anticipation on the payments or a warranty deposit.