Trattamento economico fisso. 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti di cui al presente capo, definito dall’art. 2 del CCNL Area VII del 28.7.2010, nella misura di € 43.310,90, è incrementato, dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità: - dal 1 gennaio 2016 di € 25,60; - rideterminato dal 1 gennaio 2017 in € 77,50; - rideterminato dal 1 gennaio 2018 in € 125,00. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare. 3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2 il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al presente capo, è rideterminato in € 45.260,73. 4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente. 5. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 5, comma 3 del CCNL Area VII del 28/7/2010, biennio economico 2008-2009, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in € 12.565,11 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico fisso. 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti di cui al presente capo, definito dall’artall'art. 2 3 del CCNL Area VII del 28.7.2010, nella misura di € 43.310,903.8.2010, è incrementato, dalle date sotto indicate indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 tredici mensilità: - a decorrere dal 1 1° gennaio 2016 di € 25,6024,70; - rideterminato a decorrere dal 1 1° gennaio 2017 in € 77,5074,90; - rideterminato a decorrere dal 1 1° gennaio 2018 in € 125,00.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2018mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.
3. A seguito dell’applicazione dell'applicazione dei commi 1 e 2 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al presente capo, è rideterminato in € 45.260,7345.260,77.
4. Restano confermati L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento posizione e di ciascun dirigenterisultato.
5. La Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione parte fissa e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4.
6. In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, con la medesima decorrenza del 1°/1/2018 ivi indicata, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all’artall'art. 5, comma 3 del CCNL Area VII del 28/7/2010, 3.8.2010 (biennio economico 2008-2009, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in ) per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 12.565,11 annui lordi, comprensivi 11.942,67 e nel valore massimo di tredicesima mensilità€ 45.512,37.
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Trattamento economico fisso. 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti di cui al presente capo, definito dall’artall’art. 2 3 del CCNL Area VII del 28.7.2010, nella misura di € 43.310,903.8.2010, è incrementato, dalle date sotto indicate indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 tredici mensilità: - a decorrere dal 1 1° gennaio 2016 di € 25,6024,70; - rideterminato a decorrere dal 1 1° gennaio 2017 in € 77,5074,90; - rideterminato a decorrere dal 1 1° gennaio 2018 in € 125,00.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2018mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennità l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.
3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al presente capo, è rideterminato in € 45.260,7345.260,77.
4. Restano confermati L’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all’art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento posizione e di ciascun dirigenterisultato.
5. La Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione parte fissa e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 4.
6. In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, con la medesima decorrenza del 1°/1/2018 ivi indicata, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all’art. 5, comma 3 del CCNL Area VII del 28/7/2010, 3.8.2010 (biennio economico 2008-2009, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in ) per l’Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 12.565,11 annui lordi, comprensivi 11.942,67 e nel valore massimo di tredicesima mensilità€ 45.512,37.
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Trattamento economico fisso. 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti di cui al presente capo, definito dall’artall’art. 2 del CCNL Area VII del 28.7.2010, nella misura di € 43.310,90…, è incrementato, dalle date sotto indicate indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 tredici mensilità: - a decorrere dal 1 1° gennaio 2016 di € 25,6024,70; - rideterminato a decorrere dal 1 1° gennaio 2017 in € 77,5074,90; - rideterminato a decorrere dal 1 1° gennaio 2018 in € 125,00.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2018mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennità l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.
3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al presente capo, è rideterminato in € 45.260,7345.260,77.
4. Restano confermati L’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all’art. … (Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato), comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento posizione e di ciascun dirigenterisultato.
5. La Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione parte fissa e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 4.
6. In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, con la medesima decorrenza del 1°/1/2018 ivi indicata, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all’art. 5… sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 11.942,67 e nel valore massimo di € 45.512,37.
7. L’art. 27, comma 3 5 del CCNL Area VII del 28/7/201023/12/1999 si applica con riferimento alle sole funzioni di coordinamento di altre strutture in cui si articola l’organizzazione, biennio economico 2008-2009utilizzando le risorse di cui all’art. … (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato), è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in € 12.565,11 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilitàcomma 2.
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