Trattamento economico stipendiale di prima applicazione. 1. Per effetto della prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 1 gennaio 1998 e sino al 31 ottobre 1998 la struttura della retribuzione del personale è così rideterminata: a) Il trattamento economico iniziale del personale inserito nelle categorie è indicato nella tabella allegato 3. Esso è formato dallo stipendio tabellare iniziale già previsto dall’art. 41, comma 4, tabella A del CCNL del 1 settembre 1995 e dal CCNL del 27 giugno 1996 nonché dall’indennità di qualificazione professionale di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del medesimo CCNL del 1995 nella misura comune agli appartenenti ai profili provenienti dalle stesse posizioni funzionali (tabella allegato 4). b) Nel periodo di permanenza del dipendente nella categoria, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione - dopo il trattamento economico iniziale - di altre quattro fasce retributive i cui valori economici annui sono stabiliti nella tabella allegato 5, primo e secondo prospetto. 2. Il trattamento economico stipendiale della prima fascia prevista dalla lettera b) sostituisce e assorbe le seguenti voci retributive: • trattamento economico iniziale di cui alla lettera a); • la misura intera della maggiorazione dell’indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all’art. 45, commi 3, 4 e 5 del CCNL del 1 settembre 1995. 3. Il valore economico della seconda, terza e quarta fascia si aggiunge all’importo della fascia retributiva precedente ed assume il valore globale indicato nel secondo prospetto della tabella allegato 5. 4. Il trattamento economico iniziale e le successive fasce retributive sono erogati per 13 mensilità. 5. A decorrere dall’l gennaio 1998 al personale resta attribuito, quale indennità denominata “professionale specifica”, il valore economico derivante dall’eventuale residuo dell’indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del CCNL del 1 settembre 1995 eventualmente non utilizzata ai fini del comma 1. I valori annui di tale indennità residua sono riportati nella tabella allegato 6 e vengono corrisposti per 12 mensilità esclusivamente ai profili ivi indicati. 6. L’importo dell’indennità professionale specifica di cui al comma 5 confluisce, comunque, nel fondo dell’art. 39 in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico stipendiale di prima applicazione. 1. Per effetto della prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 1 gennaio 1998 e sino al 31 ottobre 1998 la struttura della retribuzione del personale è così rideterminata:
a) Il trattamento economico iniziale del personale inserito nelle categorie è indicato nella tabella allegato 3. Esso è formato dallo stipendio tabellare iniziale già previsto dall’art. 41, comma 4, tabella A del CCNL del 1 settembre 1995 e dal CCNL del 27 giugno 1996 nonché dall’indennità di qualificazione professionale di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del medesimo CCNL del 1995 nella misura comune agli appartenenti ai profili provenienti dalle stesse posizioni funzionali (tabella allegato 4).
b) Nel periodo di permanenza del dipendente nella categoria, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione - dopo il trattamento economico iniziale - di altre quattro fasce retributive i cui valori economici annui sono stabiliti nella tabella allegato 5, primo e secondo prospetto.
2. Il trattamento economico stipendiale della prima fascia prevista dalla lettera b) sostituisce e assorbe le seguenti voci retributive: • trattamento economico iniziale di cui alla lettera a); • la misura intera della maggiorazione dell’indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all’art. 45, commi 3, 4 e 5 del CCNL del 1 settembre 1995.
3. Il valore economico della seconda, terza e quarta fascia si aggiunge all’importo della fascia retributiva precedente ed assume il valore globale indicato nel secondo prospetto della tabella allegato 5.
4. Il trattamento economico iniziale e le successive fasce retributive sono erogati per 13 mensilità.
5. A decorrere dall’l gennaio 1998 al personale resta attribuito, quale indennità denominata “professionale specifica”, il valore economico derivante dall’eventuale residuo dell’indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del CCNL del 1 settembre 1995 eventualmente non utilizzata ai fini del comma 1. I valori annui di tale indennità residua sono riportati nella tabella allegato 6 e vengono corrisposti per 12 mensilità esclusivamente ai profili ivi indicati.
6. L’importo dell’indennità professionale specifica di cui al comma 5 confluisce, comunque, nel fondo dell’art. 39 in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro.
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Trattamento economico stipendiale di prima applicazione. 1. Per effetto della prima 1a applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 1 dall'1 gennaio 1998 e sino al 31 ottobre 1998 la struttura della retribuzione del personale è così rideterminata:
a) Il trattamento economico iniziale del personale inserito nelle categorie è indicato nella tabella allegato 3. Esso è formato dallo stipendio tabellare iniziale già previsto dall’artdall'art. 41, comma 4, tabella A del CCNL del C.C.N.L. 1 settembre 1995 e dal CCNL del C.C.N.L. 27 giugno 1996 nonché dall’indennità dall'indennità di qualificazione professionale di cui all’artall'art. 45, commi 1 e 2 del medesimo CCNL C.C.N.L. del 1995 nella misura comune agli appartenenti ai profili provenienti dalle stesse posizioni funzionali (tabella allegato 4).
b) Nel periodo di permanenza del dipendente nella categoria, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione - dopo il trattamento economico iniziale - di altre quattro 4 fasce retributive i cui valori economici annui sono stabiliti nella tabella allegato 5, primo 1º e secondo 2º prospetto.
2. Il trattamento economico stipendiale della prima 1a fascia prevista dalla lettera lett. b) sostituisce e assorbe le seguenti voci retributive: • - trattamento economico iniziale di cui alla lettera lett. a); • - la misura intera della maggiorazione dell’indennità dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all’artall'art. 45, commi 3, 4 e 5 del CCNL del C.C.N.L. 1 settembre 1995.
3. Il valore economico della seconda2a, terza 3a e quarta 4a fascia si aggiunge all’importo all'importo della fascia retributiva precedente ed e assume il valore globale indicato nel secondo prospetto della tabella allegato 5.
4. Il trattamento economico iniziale e le successive fasce retributive sono erogati per 13 mensilità.
5. A decorrere dall’l dall'1 gennaio 1998 al personale resta attribuito, quale indennità denominata “"professionale specifica”", il valore economico derivante dall’eventuale dall'eventuale residuo dell’indennità dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all’artall'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL del C.C.N.L. 1 settembre 1995 eventualmente non utilizzata ai fini del comma 1. I valori annui di tale indennità residua sono riportati nella tabella allegato 6 e vengono corrisposti per 12 mensilità esclusivamente ai profili ivi indicati.
6. L’importo dell’indennità L'importo dell'indennità professionale specifica di cui al comma 5 confluisce, comunque, nel fondo dell’artFondo dell'art. 39 in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro.
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