Trattamento retributivo trasporto merci. Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 160, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura: a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 per le assenze da 9 a 11 ore; b) in luogo della precedente aliquota, l'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore; c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Collective Bargaining Agreement
Trattamento retributivo trasporto merci. Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 160167, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:
a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 195 per le assenze da 9 a 11 ore;
b) in luogo della precedente aliquota, l'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 195 per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 195 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.
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Samples: CCNL 18.7.2008, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento retributivo trasporto merci. Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 160, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:
: a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 187 per le assenze da 9 a 11 ore;
; b) in luogo della precedente aliquota, l'80l’80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 187 per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
; c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 187 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.
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Trattamento retributivo trasporto merci. Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 160167, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:
a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 187 195 per le assenze da 9 a 11 ore;
b) in luogo della precedente aliquota, l'80l’80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 187 195 per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 187 195 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Trattamento retributivo trasporto merci. Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 160, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:
a) a. 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 per le assenze da 9 a 11 ore;
b) b. in luogo della precedente aliquota, l'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
c) c. in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.
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