Tubazioni e canalette in acciaio Clausole campione

Tubazioni e canalette in acciaio. Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale) un vano opportunamente profilato, secondo la sagoma da ricevere, ed interponendo, fra il terreno e il manufatto, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinfianco delle canalette dovrà essere fatto con pestelli meccanici, o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Sono a carico dell'Impresa, inoltre, angolari di rinforzo e fittoni di ancoraggio da disporsi ad interasse non superiore a ml. 2,85.

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  • Informativa in corso di contratto L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Comunicazioni e reclami 19.1 Il CLIENTE ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d’uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA si riserva il diritto di applicare comunque le tariffe e/o le imposte dovute in relazione alle situazioni in fatto come accertate, previa richiesta al CLIENTE di integrazione documentale. 19.2 Il CLIENTE può formulare a GELSIA richieste di informazioni e reclami scritti attraverso i seguenti canali: presso uno degli sportelli, via posta ordinaria all’indirizzo Xxx Xxxxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxxx (XX), via fax al n. 0362/237136, via mail all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx, anche utilizzando il modulo pre-stampato allegato al contratto e disponibile presso gli sportelli di GELSIA. 19.3 Il CLIENTE ha la facoltà di inviare reclamo scritto senza utilizzare l’apposito modulo, utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del CLIENTE finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo (GAS, EE o entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna/prelievo (PDR/POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice CLIENTE; f) una breve descrizione dei fatti contestati. I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a GELSIA ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito xxx.xxxxx.xx. 19.4 GELSIA provvede, con la massima celerità e comunque entro i tempi prescritti dall’ARERA (30 giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni scritte e del reclamo scritto) a fornire al CLIENTE risposta scritta motivata. I reclami relativi al servizio di distribuzione e misura sono inoltrati al Distributore da GELSIA o direttamente dal CLIENTE.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: