Micropali Clausole campione

Micropali. Le perforazioni per la realizzazione di micropali dovranno essere eseguite in terreni fortemente coesivi o murature di qualsiasi tipo, con l'impiego di idonea attrezzatura a rotopercussione, funzionante ad aria compressa. All'interno dei fori così realizzati verrà posta in opera l'armatura metallica, la quale si differenzierà a seconda che si tratti di realizzare armatura tubolare od a tondino d'acciaio o di trefoli in acciaio. Per la formazione di micropali, l'armatura metallica sarà costituita da un tubo in acciaio del diametro e spessore riportati nell'elenco prezzi, opportunamente finestrato con fori di diametro 8–10 mm. e ad interasse fra loro di cm. 33–50. I fori verranno, in sede transitoria, nastrati dall'esterno in modo da impedire il riempimento del tubo metallico durante l'iniezione primaria. Tale iniezione ha lo scopo di creare una camicia di rivestimento fra fusto metallico e superficie perimetrale del foro. Successivamente verrà eseguita una serie di iniezioni ad otturatori e valvole, secondo lo schema previsto per detto tipo di iniezioni, in modo da creare una serie di bulbi attorno al palo stesso ed aumentare così la sua capacità portante. La tecnica di esecuzione delle iniezioni sarà identica sia nel caso di iniezioni di boiacca di cemento, sia nel caso di iniezioni di miscele chimiche. A foro eseguito, verrà posto in opera, all'interno del medesimo e per tutta la sua lunghezza, un tubo finestrato in acciaio del diametro e spessore fissato nell'elenco prezzi, munito di speciali valvole per l'iniezione a sezione controllata. Nella prima fase operativa verrà eseguita un'iniezione primaria di speciale malta cementizia, a resistenza controllata, nell'interstizio esistente fra il tubo in acciaio e le pareti del foro, in modo da ottenere una perfetta sigillatura. Successivamente verrà eseguita l'iniezione vera e propria di agglomeramento: a mezzo di apposita tubazione di adduzione si farà affluire, a pressione controllata, la boiacca nel tratto di tubo in acciaio, compreso fra due serie di fori successivi, distanziati fra di loro di cm. 33–50; il tratto da iniettare sarà delimitato in altezza da due tamponi, uno superiore ed uno inferiore ai fori, che non consentiranno alle miscele da iniettare di espandersi in altri tratti diversi da quello prescelto. In conseguenza della pressione graduata che verrà applicata, la miscela, uscendo attraverso i fori della tubazione in acciaio, provocherà, nell'interno del punto di iniezione, delle rotture capill...
Micropali. È prevista la realizzazione di fondazioni con l’utilizzo di pali speciali di piccolo diametro (250 mm) e di elevata capacità portante (micropali) eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 20 gradi rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati (getto primario) a bassa pressione con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l’anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente (iniezione secondaria) ad alta pressione in più riprese con la stessa miscela, nella parte valvolata, per la creazione del bulbo di ancoraggio, fino ad assorbimento di miscela cementizia pari ad almeno 3 volte il volume teorico del foro. Si prevede l’utilizzo di miscela cementizia con resistenza ai solfati, con rapporto acqua cemento non superiore a 0,45.
Micropali. Le tecniche di perforazione e le modalità di getto dovranno essere definite in relazione alla natura dei materiali da attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali. La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi, nel caso di situazioni stratigrafiche particolari o per l’importanza dell’opera, dovranno essere messi a punto a cura e spese dell’Impresa, anche mediante l’esecuzione di micropali di prova, approvati dalla DL prima dell’inizio della costruzione dei micropali. Dovranno essere adottate durante la perforazione tutte le tecniche per evitare il franamento del foro, la contaminazione delle armature, l’interruzione e/o l’inglobamento di terreno nella guaina cementizia che solidarizza l’armatura al terreno circostante. Le perforazioni dovranno quindi essere eseguite con rivestimento, ed i detriti allontanati mediante opportuni fluidi di perforazione. Questo potrà consistere in: - acqua; - fanghi bentonitici; - schiuma - aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro, o in altri casi approvati dalla DL. E’ di facoltà della DL far adottare la perforazione senza rivestimento, impiegando solamente fanghi bentonitici. La perforazione "a secco" senza rivestimento potrà essere adottata, previa comunicazione alla DL, solo in terreni uniformemente argillosi di media ed elevata consistenza, esenti da intercalazioni incoerenti e non interessati da falde che possono causare ingresso di acqua nel foro, caratterizzati da valori della resistenza al taglio non drenata (Cu) che alla generica profondità di scavo H soddisfi la seguente condizione: cu ≥γH/3 dove: γ = peso di volume totale; Inoltre, la perforazione "a secco" è ammissibile solo dove possa essere eseguita senza alcun ingresso alcuno di acqua nel foro, ed è raccomandata nei terreni argillosi sovraconsolidati.
Micropali. Definizione, classificazione e campi di applicazione
Micropali. Con tale denominazione devono essere intesi, i pali trivellati aventi diametro ≤ 250 mm costituiti da malte o miscele cementizie e da idonee armature d'acciaio. Dal punto di vista esecutivo, possiamo identificare le seguenti tipologie, a seconda delle modalità di connessione al terreno: - riempimento a gravità; - riempimento a bassa pressione; - iniezione ripetuta ad alta pressione.
Micropali. Con tale denominazione vengono identificati pali trivellati ottenuti attrezzando le perforazioni di piccolo diametro (d ≤ 250 mm) con tubi metallici, che possono anche essere dotati di valvole di non ritorno (a secondo delle modalità di solidarizzazione con il terreno), che sono connessi al terreno mediante: - riempimento a gravità; - riempimento a bassa pressione; - iniezione ripetuta ad alta pressione. Tali modalità di connessione con il terreno, sono da applicare rispettivamente: per micropali eseguiti in roccia o terreni coesivi molto compatti il cui modulo di deformabilità a breve termine sia superiore ai 200 MPa, utilizzeremo il primo tipo di connessione; per micropali eseguiti in terreni di qualunque natura, caratterizzati da un modulo di deformazione a breve termine inferiore a 200 MPa, utilizzeremo il secondo ed il terzo tipo di connessione. L’armatura metallica può essere costituita da: - tubo senza saldature, eventualmente dotato di valvole di non ritorno; - da un profilato metallico della serie UNI a doppio piano di simmetria; - da una gabbia di armature costituita da ferri longitudinali correnti del tipo ad adernza migliorata, e da una staffatura esterna costituita da anelli o spirali continue in tondo ad aderenza migliorata o liscio.
Micropali. Con tale denominazione devono essere intesi, i pali trivellati aventi diametro ≤ 250 mm costituiti da malte o miscele cementizie e da idonee armature d'acciaio. Dal punto di vista esecutivo, possiamo identificare le seguenti tipologie, a seconda delle modalità di connessione al terreno: - riempimento a gravità; - riempimento a bassa pressione; - iniezione ripetuta ad alta pressione. Tali modalità di connessione con il terreno, sono da applicare rispettivamente: per micropali eseguiti in roccia o terreni coesivi molto compatti il cui modulo di deformabilità a breve termine sia superiore ai 200 MPa, utilizzeremo il primo tipo di connessione; per micropali eseguiti in terreni di qualunque natura, caratterizzati da un modulo di deformazione a breve termine inferiore a 200 MPa, utilizzeremo il secondo ed il terzo tipo di connessione. I micropali potranno essere realizzati senza aggiunta di sostanze tossiche o potenzialmente inquinanti. L’armatura metallica può essere costituita da: - tubo senza saldature, eventualmente dotato di valvole di non ritorno; - da un profilato metallico della serie UNI a doppio piano di simmetria; - da una gabbia di armature costituita da ferri longitudinali correnti del tipo ad adernza migliorata, e da una staffatura esterna costituita da anelli o spirali continue in tondo ad aderenza migliorata o liscio.
Micropali. 9.3.1 - Definizione, classificazione e campi di applicazione
Micropali. Si definiscono micropali i pali trivellati di fondazione aventi diametro non maggiore di 250 mm. con fusto costituito da malta o pasta di cemento gettata in opera e da idonea armatura di acciaio.

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  • Appalti 1.1 Qualora le aziende ricorrano all’appalto, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

  • Decadenza 1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289; 2. Il mancato allestimento della sede, comporta l’impossibilità della consegna e quindi dell’inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione; 3. In caso di decadenza nel corso dell’appalto, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell’Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti; 4. In caso di decadenza, il Comune incamererà l’intero importo della cauzione; 5. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in appalto, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall’esperimento della procedura di gara; 6. La decadenza dall’appalto e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con apposita determinazione; 7. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse; 8. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese; 9. Analogamente il contratto si intenderà risolto di diritto allorché siano emanate leggi dello Stato e/o atti equipollenti che sottraggano all’Ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio parziale o totale a favore di società private.

  • Giorni festivi 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3. 2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo. 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore. 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.

  • Adempimenti in materia antimafia L’Affidatario prende atto che l’affidamento della fornitura è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l’Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Associazione - in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento, pena la risoluzione di diritto del presente accordo: - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula dell’accordo; - ogni variazione della propria composizione societaria nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011; - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula dell’accordo. Il presente articolo si applica anche per l’eventuale soggetto subappaltatore laddove ci sia autorizzazione al subappalto. L’Associazione si riserva la facoltà di recedere dall’accordo nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011. L’Associazione procederà alla risoluzione automatica dell’accordo nei casi previsti dalla l. 120/2020.

  • SCIOPERI Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

  • Fabbricato I locali, di proprietà dell’Assicurato, adibiti a civile abitazione, con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante e costituenti l’intera costruzione edile o una porzione di essa. Sono compresi: fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze esterne (come box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, attrezzature per giochi, recinzioni e simili), centrale termica, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti; tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di condizionamento d’aria, idrici, igienici, elettrici; ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione (escluso quanto indicato sotto la definizione “contenuto”), compresa tappezzeria, moquettes, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli. Qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune. Riguardo alle caratteristiche costruttive dello stesso, i fabbricati assicurabili possono essere edificati come segue:

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile: A. Utilizzare una copia del Software su un singolo computer. Se all'interno della Documentazione o della documentazione della transazione pertinente fornita dal distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software è specificato un numero maggiore di copie e/o di computer, è possibile utilizzare il Software in base a tali specificazioni; B. Eseguire una copia del Software avente finalità di backup o archiviazione, o copiare il Software sull'hard disk del computer e conservare l'originale per fini di backup o archiviazione; C. Utilizzare il Software in una rete, a condizione che si disponga di una copia in licenza del Software per ciascun computer che può accedere al Software attraverso la rete; D. Trasferire in via definitiva tutti i diritti dell'Utente sul Software, concessi ai sensi di questo Contratto di licenza, a altra persona fisica o giuridica, a condizione che l'Utente non conservi copia del Software e che il cessionario accetti i termini e le condizioni di cui al presente Contratto di licenza. Il trasferimento parziale dei diritti dell'Utente di cui al presente Contratto di Licenza non è consentito. Ad esempio, se la documentazione pertinente concede all'Utente il diritto di utilizzare più copie del Software, sarà valido solo un trasferimento dei diritti di utilizzo di tutte queste copie del Software. Nonostante quanto sopra, se il Software è stato acquistato in versione download elettronico e non su supporto fisico, i diritti dell'Utente su tale Software non possono essere ceduti ad altra persona o entità; e E. Utilizzare il Software secondo qualsiasi ulteriore modalità di utilizzo consentito, di seguito stabilita. L'Utente non può, né può permettere a qualsiasi altra persona, quanto segue: A. Fornire in licenza, affittare o noleggiare qualsiasi porzione del Software; B. Salvo che nella misura e secondo le circostanze stabilite dalla legge, eseguire l’ingegnerizzazione inversa, decompilare, disassemblare, modificare, tradurre, tentare in ogni modo di scoprire il codice sorgente del Software o creare lavori derivati dal Software; C. Utilizzare il Software come parte di contratti di prestazione di servizi informatici quali contratti di gestione di strutture ("facility management"), di multiutenza ("timesharing"), di fornitura di servizi di connessione ("service provider") o di servizi di stampa e di edizione ("service bureau"); oppure D. Utilizzare il Software in qualsiasi maniera non consentita ai sensi del presente Contratto di licenza.

  • Decorrenza La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale e avrà scadenza il 31/12/2020. Le Parti concordano che nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nel presente contratto. E’ consentita all’Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi, qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale. Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.