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Underlying Share Clausole campione

Underlying Share. Applicable Terms and Conditions: 1. The issue by Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany (the "Issuer") of classic certificates (the "Certificates") will be in the dematerialised regime, pursuant to the "Italian Financial Services Act" (Testo Unico della Finanza) and the relevant implementing regulations and are registered in the books of Monte Titoli S.p.A. with registered office in Xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxx, Xxxxx (the "Clearing System"). No physical document of title will be issued to represent the Certificates. However, any holder of Certificates still has the right to obtain a certificate pursuant to articles 83-quinquies and 83-novies, paragraph 1, letter b), of the Italian Financial Services Act. The Certificates are issued in Euro ("EUR") (the "Issue Currency"). 2. The transfer of the Certificates operates by way of registration on the relevant accounts opened with the Clearing System by any intermediary adhering, directly or indirectly, to the Clearing System (the "Certificates Account Holders"). As a consequence, the subject who from time to time is the owner of the account held with a Certificates Account Holder will be considered as the legitimate owner of the Certificates (the "Certificateholder") and will be authorised to exercise all rights related to them. 3. The Issuer reserves the right to issue from time to time without the consent of the Certificateholders additional tranches of Certificates with substantially identical terms, so that the same shall be consolidated to form a single series and increase the total volume of the Certificates. The term "Certificates" shall, in the event of such consolidation, also comprise such additionally issued Certificates.

Related to Underlying Share

  • Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCT: a) Il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

  • Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • CONSIDERATO CHE La DGR n. 753 del 18/04/2019 con la quale Regione Puglia in attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all'art. 54 della LR. 67/2018, ha Approvato lo schema di Accordo tra Regione Puglia e ADISU Puglia per l’attuazione di un progetto finalizzato a favorire la socializzazione e l’integrazione degli studenti con disabilità con la comunità scolastica e locale; - l’Accordo per la realizzazione di servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità, sottoscritto da Regione Puglia e Adisu in data 11.06.2019 con durata triennale; - la DGR n. 1941 del 30 novembre 2020 con la quale la Regione Puglia, ritenuto di voler integrare le finalità dell’Accordo prevedendo che, in ragione delle speciali esigenze legate all’emergenza sanitaria in corso, i progetti finanziati con le risorse previste nel Bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2020 possano prevedere anche servizi di assistenza ai disabili stessi, ha approvato lo Schema di Addendum all’Accordo regolante i rapporti tra Regione Puglia e Adisu−Puglia, - L’Addendum all’Accordo per la realizzazione di servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità, con inclusi anche servizi di assistenza rivolti ai disabili sottoscritto da Regione Puglia e Adisu in data 16/12/2020; - le ulteriori particolari esigenze emerse, in relazione all’emergenza epidemiologica da Xxxxx−19, come rappresentate tra l’altro dagli uffici per la disabilità degli atenei pugliesi; - preso atto del documento di analisi trasmesso da Adisu Puglia con prot. n. 7054 del 30/11/2021 “Un servizio di accompagnamento a due livelli rivolto agli studenti con disabilità e/o DSA nel percorso universitario” che identifica l’analisi dei Servizi alla Disabilità e DSA nei cinque atenei, redatto dal Xxxx. Xxxxxx della Università LUM, Responsabile scientifico della ricerca “Disabilità e accessibilità materiale e immateriale delle strutture universitarie e degli spazi urbani” nell’ambito del progetto Puglia Regione Universitaria, con il supporto dei delegati alla Disabilità dei 5 Atenei Pugliesi; - la volontà di integrare le finalità dell’Accordo con l'obiettivo di stabilire una relazione con le strategie di Puglia Regione Universitaria, e quindi tra offerta di servizi per il Diritto allo Studio con il tema “Disabilità e accessibilità materiale e immateriale delle strutture universitarie e degli spazi urbani”

  • Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

  • Custodia del cantiere 1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

  • NORME DI SICUREZZA 4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione dei lavori presso la Committente, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto ai lavori. 4.2. L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente. 4.3. L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto. 2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 37, comma 10 lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 37 alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 37. Per le cause di servizio già riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le eventuali diverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione.