Uso dei beni immobili comunali. 1. Il Comune di Lignano Sabbiadoro è proprietario di un complesso di beni immobili classificati in base alla vigente normativa in: a) beni del demanio comunale, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa, che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è destinato. b) beni del patrimonio indisponibile, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del Codice Civile. - gli immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi; - i locali destinati a magazzini per servizi comunali; - i beni e le aree trasferiti in gestione alle Aziende ed Istituzioni di cui all’art. 114 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le attività dei servizi pubblici, di cui al X.X. 00 ottobre 1925 n. 2578, ed identificati all’art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. - gli impianti relativi agli "scarichi" (fognature, depurazioni), alla illuminazione pubblica; - gli impianti sportivi; - gli edifici scolastici in attività ivi comprese le palestre annesse. c) beni del patrimonio disponibile, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in ragione di diritto privato. 2. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento (di classificazione o declassificazione), trasferirsi da una categoria di appartenenza all’altra sulla base della effettiva destinazione d’uso.
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Uso dei beni immobili comunali. 1. Il Comune di Lignano Sabbiadoro Santo Stefano Lodigiano è proprietario di un complesso di beni immobili classificati in base alla vigente normativa in:
a) beni del demanio comunale, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa, che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario Concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è destinato. Per i beni comunali soggetti a regime del demanio pubblico valgono le disposizioni di cui agli artt. 823, 824 e 1145 del Codice Civile.
b) beni del patrimonio indisponibile, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del Codice Civile. - Appartengono a detta categoria gli immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi; - i locali destinati a magazzini per servizi comunali; - i beni e le aree trasferiti in gestione alle Aziende ed Istituzioni di cui all’ultimo comma dell’art. 826 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso in base all’art. 114 D.Lgs828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l’uso stesso. 18 agosto 2000Normalmente l’utilizzazione, n. 267 per le attività dei servizi pubblicifinché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di cui al X.X. 00 ottobre 1925 n. 2578diritto pubblico e, ed identificati all’art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000in particolare, n. 267. - gli impianti relativi agli "scarichi" (fognature, depurazioni), alla illuminazione pubblica; - gli impianti sportivi; - gli edifici scolastici in attività ivi comprese le palestre annessecon concessione amministrativa.
c) beni del patrimonio disponibile, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in ragione di diritto privato. I beni disponibili si distinguono in immobili ad uso abitativo ed in immobili ad uso non abitativo; sono altresì beni disponibili i terreni agricoli e le altre aree di proprietà del Comune non destinati a fini istituzionali o posseduti dal Comune in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.
2. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento (di classificazione o declassificazione), trasferirsi da una categoria di appartenenza all’altra sulla base della effettiva destinazione d’uso.
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Samples: Regolamento Concessione Immobili
Uso dei beni immobili comunali. 1. Il Comune di Lignano Sabbiadoro Ferrara è proprietario di un complesso di beni immobili classificati in base alla vigente normativa in:
a) beni del demanio comunale, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa, che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è destinato.
b) beni del patrimonio indisponibile, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del Codice Civile. - gli immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi; - i locali destinati a magazzini per servizi comunali; - i beni e le aree trasferiti in gestione alle Aziende ed Istituzioni di cui all’art. 114 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le attività dei servizi pubblici, di cui al X.X. 00 ottobre 1925 n. n° 2578, ed identificati all’art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. - gli impianti relativi agli "scarichi" (fognature, depurazioni), alla illuminazione pubblica; - gli alloggi di servizio; - le sedi delle circoscrizioni comunali; - le sedi espositive e museali; - gli impianti sportivi; - gli edifici scolastici in attività ivi comprese le palestre annesse; - gli alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti alla disciplina di cui alla legge regionale n.24/2001 e succ. modif. ed integraz.;
c) beni del patrimonio disponibile, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in ragione di diritto privato.
2. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento (di classificazione o declassificazione), trasferirsi da una categoria di appartenenza all’altra sulla base della effettiva destinazione d’uso.
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Samples: Regolamento Per La Concessione in Uso Dei Beni Immobili
Uso dei beni immobili comunali. 1. Il Comune di Lignano Sabbiadoro Chioggia è proprietario di un complesso di beni immobili classificati in base alla vigente normativa in:
a) beni del demanio comunale, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa, che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è destinato.
b) beni del patrimonio indisponibile, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del Codice Civile. - gli immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi; - i locali destinati a magazzini per servizi comunali; - i beni e le aree trasferiti in gestione alle Aziende ed Istituzioni di cui all’art. 114 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le attività dei servizi pubblici, di cui al X.X. 00 ottobre 1925 n. n° 2578, ed identificati all’art. 112 del D. LgsD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. - gli impianti relativi agli "scarichi" (fognature, depurazioni), alla illuminazione pubblica; - gli alloggi di servizio; - le sedi comunali; - le sedi espositive e museali; - gli impianti sportivi; - gli edifici scolastici in attività ivi comprese le palestre annesse.;
c) beni del patrimonio disponibile, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in ragione di diritto privato.
2. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento (di classificazione o declassificazione), trasferirsi da una categoria di appartenenza all’altra sulla base della effettiva destinazione d’uso.
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