Utilizzo di call center. 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che: a) l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center; b) l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività. 2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center: a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV; b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo; c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali. 3. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente: a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center; b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.
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Samples: Informativa Sul Distributore, Informativa Precontrattuale, Informativa Precontrattuale
Utilizzo di call center. 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la Nella promozione e il nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza le imprese possono avvalersi di call center a condizione che:
a) l’impresa si avvalga di gli addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto dell’impresa;
b) nel caso in cui gli addetti del call center non siano dipendenti dell’impresa, quest’ultima assuma la piena responsabilità del relativo loro operato. In tale ultimo caso, questo caso l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center;
b) l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.
2. Le imprese e gli intermediari che si avvalgono di cui al comma 1 un call center assicurano che che:
a) gli addetti del call center:
a) center siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IVacquisite mediante specifica formazione iniziale di durata non inferiore a 30 ore ed aggiornamento periodico, almeno annuale, di durata non inferiore a 15 ore;
b) gli addetti del call center forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche generalità e il nominativo dell’impresa della quale è promosso il contratto, evitando di quest’ultimoqualificarsi come intermediari o di utilizzare espressioni riconducibili alla figura dell’intermediario;
c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
3. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:
a) contraente possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call centeril responsabile dell’impresa nel caso di cui al comma 1, lett. b);
bd) riceva le informazioni siano corrette e veritiere, rese in lingua italiana e in modo corretto, esauriente con un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile;
e) le risposte fornite dagli addetti del call center siano uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
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Samples: Regolamento in Materia Di Promozione E Collocamento a Distanza Di Contratti Di Assicurazione
Utilizzo di call center. 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:
a) l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;
b) l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.
2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:
a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV;
b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;
c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
3. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraenteContraente:
a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center;
b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.
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Samples: Insurance Contract
Utilizzo di call center. 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la Nella promozione e il nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza le imprese possono avvalersi di call center a condizione che:
a) l’impresa si avvalga di gli addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto dell’impresa;
b) nel caso in cui gli addetti del call center non siano dipendenti dell’impresa, quest’ultima assuma la piena responsabilità del relativo loro operato. In tale ultimo caso, questo caso l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center;
b) l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.
2. Le imprese e gli intermediari che si avvalgono di cui al comma 1 un call center assicurano che che:
a) gli addetti del call center:
a) center siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo acquisite mediante specifica formazione iniziale di durata non inferiore a 30 ore ed aggiornamento periodico, almeno annuale, di durata non inferiore a 15 ore. Si applicano, in quanto disposto dalla Parte IV;compatibili, le disposizioni stabilite dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 20142.
b) gli addetti del call center forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche generalità e il nominativo dell’impresa della quale è promosso il contratto, evitando di quest’ultimoqualificarsi come intermediari o di utilizzare espressioni riconducibili alla figura dell’intermediario;
c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
3. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:
a) contraente possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call centeril responsabile dell’impresa nel caso di cui al comma 1, lett. b);
bd) riceva le informazioni siano corrette e veritiere, rese in lingua italiana e in modo corretto, esauriente con un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile;
e) le risposte fornite dagli addetti del call center siano uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
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Samples: Regolamento in Materia Di Promozione E Collocamento a Distanza Di Contratti Di Assicurazione