Common use of Validità dell'attestazione di rischio e mancata circolazione Clause in Contracts

Validità dell'attestazione di rischio e mancata circolazione. L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto. Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe interna 10, se veicolo conto proprio, o 19, se veicolo conto terzi (C.U. 14). Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero: il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U. partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"), sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti:

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Samples: Polizza Per La Protezione Dalla Responsabilita' Civile Della Circolazione, Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Veicoli Commerciali, Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Veicoli Commerciali