Formula tariffaria Bonus/Malus Clausole campione

Formula tariffaria Bonus/Malus. Questa formula prevede riduzioni o maggiorazioni di premio nel caso avvengano o meno sinistri nel Periodo di Osservazione. La tariffa Bonus/Malus prevede 23 classi di merito Intesa Sanpaolo Assicura: ciascuna corrisponde a livelli di premio crescenti dalla classe Super-Bonus 5 alla classe 18.
Formula tariffaria Bonus/Malus. (condizione speciale: I trasporto cose conto proprio; L - trasporto cose conto terzi) Premessa
Formula tariffaria Bonus/Malus. A. La presente formula tariffaria prevede, ad ogni scadenza annuale della POLIZZA, l’aumento o la diminuzione del PREMIO pagato l’anno precedente rispettivamente in presenza o in assenza di SINISTRI nel “periodo d’osservazione”, definito all’articolo 1.5 “PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ”. La presenza o l’assenza di SINISTRI determinano l’aumento o la diminuzione della “CLASSE VITTORIA” dalla quale dipende l’aumento o la diminuzione del PREMIO in base ad un determinato coefficiente.
Formula tariffaria Bonus/Malus. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione precedentemente definiti, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di determinazione del premio della Compagnia. All'atto della stipulazione della polizza è assegnata la classe di merito indicata nella Circolare ISVAP 552 del 2005, in corrispondenza delle diverse situazioni di rischio: a) veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. c) veicolo immatricolato in Italia per la prima volta d) veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo e) veicolo già assicurato presso la compagnia, consegnato in conto vendita e riproposto a seguito di mancata vendita. f) veicolo già assicurato in precedenza presso altra compagnia g) veicolo che non ha circolato, per più di un anno, dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione h) veicolo assicurato a seguito del furto di altro veicolo precedentemente assicurato presso altra compagnia i) veicolo assicurato a seguito di alienazione di altro veicolo precedentemente assicurato (vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, conto vendita, cessazione definitiva della circolazione) Per la stipulazione di contratti relativi ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto a: - esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessazione della polizza, in difetto la polizza è assegnata alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Per la stipulazione di contratti relativi al precedente punto c), il Contraente è tenuto a: - consegnare una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l’assegnazione ad altra classe di merito, in difetto verrà assegnato alla Classe Universale 14 - sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo. Per la stipulazione di contratti relativi al precedente punto e), il Contraente è tenuto a: - esibire una dichiarazione di restituzione del mezzo dal conto vendita poiché rimasto invenduto, in difetto verrà assegnato alla Classe Universale 18. Per la stipulazione di contratti relativi al precedente punto f), il Contraente è tenu...
Formula tariffaria Bonus/Malus. Questa formula prevede riduzioni o maggiorazioni di premio nel caso avvengano o meno sinistri con responsabilità nel Periodo di Osservazione. La tariffa Bonus/Malus prevede 23 classi di merito Intesa Sanpaolo Assicura: ciascuna corrisponde a livelli di premio crescenti dalla classe Super- Bonus 5 alla classe 18. La Compagnia mette a disposizione nel proprio sito internet la Tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU, che sono anche in allegato alle Condizioni di Assicurazione.
Formula tariffaria Bonus/Malus. (APPLICABILE AL SETTORE IV AUTOCARRI CON ESCLUSIONE DEI MOTOCARRI) 1. La copertura è stipulata nella forma Bonus-Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri con accertata responsabilità principale, pagati anche a titolo parziale, nel Periodo di Osservazione (definito al punto 2): si articola in 18 classi di me- rito Cargeas (corrispondenti alle 18 classi di merito CU), corrispondenti a livelli di Premio crescenti o decrescenti, secondo le tabelle che seguono: 1 -1,52% 0,65 2 -1,49% 0,66 3 -1,47% 0,67 4 -1,45% 0,68 5 -1,43% 0,69 6 -2,78% 0,70 7 -5,26% 0,72 8 -7,32% 0,76 9 -5,75% 0,82 10 -5,43% 0,87 11 -4,17% 0,92 12 -4,00% 0,96 13 -4,76% 1,00 14 -8,70% 1,05 15 -11,54% 1,15 16 -18,75% 1,30 17 -20,00% 1,60 18 - 2,00 Ai sensi dell’art. 133 del CAP, in caso di assenza di Sinistri, le variazioni in diminuzione del Premio sa- ranno applicate automaticamente alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della nuova stipulazione, secondo i coefficienti indicati nella colonna centrale della tabella di cui sopra. 2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell’osservazione i seguenti periodi di effettiva copertura assicurativa:
Formula tariffaria Bonus/Malus. (valida, solo se espressamente richiesta dalla Contraente, inserita negli appositi allegati e richiamata per i veicoli identificati) All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra. Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:
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  • PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il contratto con il professionista scelto sarà concluso a seguito dell’espletamento di una Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e xx.xx., da svolgersi mediante l’uso della piattaforma di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT tramite RdO (Richiesta di Offerta), con invito rivolto ai soggetti selezionati a seguito di avviso di manifestazione di interesse e individuate tramite RDI (Richiesta di informazioni) sulla piattaforma Sardegna CAT. L’appalto sarà affidato in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Sardegna IT procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Società. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.

  • Legge regolatrice e Foro competente 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

  • Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

  • LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana. Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole. (Redatto in duplice copia, in italiano) Il Partecipante Per l’Istituto nome/cognome/ _________________________________ nome/cognome/funzione _____________________________________ Firma _________________________________ Luogo e data _________________________________ Firma _____________________________________ Luogo e data _____________________________________

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.