Verifica e validazione degli elaborati progettuali. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, il Comune verificherà ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all’art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.
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Verifica e validazione degli elaborati progettuali. Prima di approvare le diverse fasi progettuali e di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, per il Comune livello esecutivo, il Committente o soggetto da questi incaricato, verificherà ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni vigente e ai pregressi livelli di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatarioprogettazione già approvati. Gli organismi operatori economici affidatari deputati alla verifica, qualora riscontrino riscontrassero contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno comunicheranno le osservazioni al Committente che potrà stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all’art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.
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Verifica e validazione degli elaborati progettuali. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, il Comune verificherà ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigentevigente e al documento di indirizzo della progettazione (DIP - all. 1). Tale verifica potrà essere sarà effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge……………….., o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all’art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.
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