Common use of Verifiche di conformità: disponibilità e Corrispondenza del software Clause in Contracts

Verifiche di conformità: disponibilità e Corrispondenza del software. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti punti a) e b) verranno effettuate dall’Amministrazione contrante in occasione della Fornitura Iniziale e delle Forniture Successive. La verifica di conformità di cui al precedente punto a) dovrà essere effettuata dall’Amministrazione successivamente alla consegna, di cui al par. 5.1.1, eseguita a seguito di una fornitura iniziale o Successiva. La verifica di conformità di cui al precedente punto b) dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di ricezione di una delle due lettere, “di Benvenuto” o “di Consegna”. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, l’Amministrazione contraente provvederà a redigere apposito verbale, in contraddittorio con il Fornitore se presente, che verrà considerato quale accettazione della fornitura e la data del verbale medesimo quale “Data di Accettazione” della fornitura. In caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al punto a), qualora non sia consentita l’effettiva disponibilità dell’accesso al software da parte dell’Amministrazione contraente, il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, a comunicare la successiva “lettera di benvenuto” o “lettera di comunicazione” e consentire l’accesso entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione. In caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al punto b), qualora il Prodotto Software consegnato non sia rispondente a quanto ordinato, nonché ai requisiti tecnici e di conformità indicati nel Capitolato Tecnico, ovvero non sia originale od integro, il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, a consegnare un nuovo Software entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

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