Common use of Versamento continuato del salario in caso di servizio militare, servizio della protezione civile o servizio civile Clause in Contracts

Versamento continuato del salario in caso di servizio militare, servizio della protezione civile o servizio civile. 1 Qualora i collaboratori prestino servizio militare, servizio civile o di prote- zione civile svizzero obbligatori, oppure le collaboratrici prestino servizio militare o di Croce Rossa svizzero, viene concesso il seguente versamento continuato del salario: a. durante la scuola reclute e i periodi di servizio ad essa equiparati: l’80% del salario netto che sarebbe stato versato per la durata del periodo di servi- zio in caso di normale attività lavorativa; ai collaboratori / alle collaboratrici con obbligo di assistenza viene versato il 100% b. durante i restanti servizi obbligatori: il 100% del salario netto spettante al collaboratore /alla collaboratrice per la durata del periodo di servizio 2 Quali periodi di servizio equiparati alla scuola reclute si intendono la forma- zione di base di persone che adempiono il loro obbligo al servizio senza inter- ruzione (militari in ferma continuata), le scuole sottufficiali e ufficiali, i servizi di avanzamento nonché il servizio civile ai sensi della Legge sul servizio civile, per il numero di giorni che corrispondono a una scuola reclute. 3 Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano in linea di massima al datore di lavoro. 4 Laddove il collaboratore / la collaboratrice si obblighi volontariamente alla partecipazione a corsi e servizi, il versamento continuato del salario per tali corsi o servizi viene concordato individualmente.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Versamento continuato del salario in caso di servizio militare, servizio della protezione civile o servizio civile. 1 Qualora i collaboratori prestino servizio militare, servizio civile o di prote- zione protezione civile svizzero obbligatori, oppure le collaboratrici prestino servizio militare o di Croce Rossa svizzero, viene concesso il seguente versamento continuato del salario: a. durante la scuola reclute e i periodi di servizio ad essa equiparati: l’80% del salario netto che sarebbe stato versato per la durata del periodo di servi- zio servizio in caso di normale attività lavorativa; ai collaboratori / alle collaboratrici collabo­ ratrici con obbligo di assistenza viene versato il 100% b. durante i restanti servizi obbligatori: il 100% del salario netto spettante al collaboratore /alla / alla collaboratrice per la durata del periodo di servizio 2 Quali periodi di servizio equiparati alla scuola reclute si intendono la forma- zione formazione di base di persone che adempiono il loro obbligo al servizio senza inter- ruzione interruzione (militari in ferma continuata), le scuole sottufficiali e ufficiali, i servizi di avanzamento avanza­ mento nonché il servizio civile ai sensi della Legge sul servizio civile, per il numero di giorni che corrispondono a una scuola reclute. 3 Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano in linea di massima al datore di lavoro. 4 Laddove il collaboratore / la collaboratrice si obblighi volontariamente alla partecipazione a corsi e servizi, il versamento continuato del salario per tali corsi o servizi viene concordato individualmente.

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Versamento continuato del salario in caso di servizio militare, servizio della protezione civile o servizio civile. 1 Qualora i collaboratori prestino servizio militare, servizio civile o di prote- zione protezio- ne civile svizzero obbligatori, oppure le collaboratrici prestino servizio militare o di Croce Rossa svizzero, viene concesso vieneconcesso il seguente versamento continuato seguenteversamentocontinuato del salario: a. durante la scuola reclute e i periodi di servizio ad essa equiparati: l’80% del salario netto che sarebbe stato versato per la durata del periodo di servi- zio servizio in caso di normale attività lavorativa; ai collaboratori / alle collaboratrici con obbligo di assistenza viene versato il 100% b. durante i restanti servizi obbligatori: il 100% del salario netto spettante al collaboratore /alla collaboratrice per la durata del periodo di servizio 2 Quali periodi di servizio equiparati alla scuola reclute si intendono la forma- zione formazi- one di base di persone che adempiono il loro obbligo al servizio senza inter- ruzione interru- zione (militari in ferma continuata), le scuole sottufficiali e ufficiali, i servizi di avanzamento nonché il servizio civile ai sensi della Legge sul servizio civile, per il numero di giorni che corrispondono a una scuola reclute. 3 Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano in linea di massima al datore di lavoro. 4 Laddove il collaboratore / la collaboratrice si obblighi volontariamente alla partecipazione a corsi e servizi, il versamento continuato del salario per tali corsi o servizi viene concordato individualmente.

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Versamento continuato del salario in caso di servizio militare, servizio della protezione civile o servizio civile. 1 Qualora i collaboratori prestino servizio militare, servizio civile o di prote- zione protezione civile svizzero obbligatori, oppure le collaboratrici prestino servizio militare o di Croce Rossa svizzero, viene concesso il seguente versamento continuato del salario: a. durante la scuola reclute e i periodi di servizio ad essa equiparati: l’80% del salario netto che sarebbe stato versato per la durata del periodo di servi- zio servizio in caso di normale attività lavorativa; ai collaboratori / alle collaboratrici colla- boratrici con obbligo di assistenza viene versato il 100% b. durante i restanti servizi obbligatori: il 100% del salario netto spettante al collaboratore /alla collaboratrice per la durata del periodo di servizio 2 Quali periodi di servizio equiparati alla scuola reclute si intendono la forma- zione formazione di base di persone che adempiono il loro obbligo al servizio senza inter- ruzione interruzione (militari in ferma continuata), le scuole sottufficiali e ufficiali, i servizi di avanzamento avanza- mento nonché il servizio civile ai sensi della Legge sul servizio civile, per il numero di giorni che corrispondono a una scuola reclute. 3 Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano in linea di massima al datore di lavoro. 4 Laddove il collaboratore / la collaboratrice si obblighi volontariamente alla partecipazione a corsi e servizi, il versamento continuato del salario per tali corsi o servizi viene concordato individualmente.

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