Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.
Procedimento In riferimento alla Sezione Cyber Risk, si intende una richiesta di informazioni, un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.
Inadempimento del Cliente CGS_BUS_PLACET_1021 14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi do- vuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 10.11, trascorso almeno 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di racco- mandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante l’indicazio- PLACET GAS | PARTITA IVA 14.2 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. 14.3 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 14.4 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. 14.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ul- timo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della for- nitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore. 14.6 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della for- nitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’Articolo 24 relativo alle comunicazioni. 14.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmet- tere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di risoluzione contrattuale. 14.8 Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto for- ma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. 14.9 Ove non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura, il For- nitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al SII la relativa ri- soluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di default. 14.10 Nel caso cui al precedente comma 14.9, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Di- stributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: (a) copia delle fatture non pagate; (b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; (c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la rice- zione di tale comunicazione da parte del Cliente; (d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell’ultima fattura pagata; (e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulte- riore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale. 14.11 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distri- butore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura. 14.12 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, chiedendo al SII la risoluzione contrat- tuale. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati dal SII. 14.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: (a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazio- ne di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità; (b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nono- stante alternativamente: i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. 14.14 Nei casi di cui al comma 14.13, al Cliente finale non può essere richiesto il paga- mento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. 14.15 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.
Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e dell’art.1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n.160. 2. Il Canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione, di spazi ed aree pubbliche e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti della Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito Città metropolitana), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 3. Il Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere, e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città metropolitana, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che, con o senza titolo, insistono nell’ambito del territorio metropolitano, suddiviso in zone in base all’importanza dell’ubicazione dell’occupazione. Il Regolamento disciplina inoltre i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente. 4. Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli allegati A, B e C. 5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari della Città metropolitana, con particolare riferimento a quelle sull’occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e settori e sulla contabilità. 6. I versamenti nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale sono effettuati utilizzando la piattaforma informatica ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 7/03/2005 n°82
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Consenso al trattamento dei dati 1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio.
Risarcimento danni 1. L’azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo. In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio. 2. I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere obbligatoriamente contestati al lavoratore entro 15 giorni di calendario dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza dell'evento. Nella contestazione deve essere indicato il fatto nonché una stima dei danni. 3. Il lavoratore ha diritto entro i successivi 15 giorni di calendario di presentare proprie osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i 15 giorni dall'instaurazione, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato. Il termine per la conclusione del contraddittorio può essere prorogato, previa formale richiesta di una delle parti, nel caso in cui sia oggettivamente necessario espletare ulteriori indagini. Le indagini devono concludersi entro trenta giorni dalla richiesta di proroga, salvo il caso in cui sia necessario acquisire documentazione non disponibile nel predetto termine. Il lavoratore ha altresì diritto di prendere visione e, su richiesta, ricevere copia della documentazione acquisita dall'azienda sul fatto. 4. Qualora a seguito dell'istruttoria e/o dell'eventuale contraddittorio sia stata raggiunta un'intesa sull’ammontare dell’addebito, la misura del risarcimento addebitabile al lavoratore per danno derivante da sinistri/danneggiamenti ai beni aziendali è pari all'intero ammontare nel caso in cui il lavoratore abbia effettuato tre o più sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dal 1° maggio 2013, termine di avvio della previgente fase sperimentale della presente norma. L'ammontare del risarcimento è invece ridotto in misura pari a: • 75%, qualora il lavoratore non abbia effettuato alcun sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l’evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013; • 50%, qualora il lavoratore abbia effettuato un solo sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013; • 25%, qualora il lavoratore abbia effettuato 2 sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013. L’ammontare dell’addebito non può in ogni caso essere superiore a € 4000. Nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento, computati, in tal caso, anche con riferimento al periodo antecedente al 1° maggio 2013. Nei casi d'intesa e in quelli di cui al periodo precedente, l'azienda non irrogherà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare. 5. Nel caso in cui il contraddittorio si concluda con un mancato accordo, fatta salva la possibilità di valutare l'eventuale offerta di risarcimento formulata dal lavoratore, l’azienda può procedere direttamente all'addebito nella somma massima di euro 2000 ed applicando le riduzioni previste al punto 4. La somma massima di cui sopra è addebitabile nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia effettuato almeno tre sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dal 1° maggio 2013. Qualora l'azienda proceda direttamente all'addebito, non irrogherà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare, né avvierà azione legale. In alternativa all’addebito diretto, l’azienda procederà secondo le norme di diritto comune applicando, se previste, le relative sanzioni disciplinari. 6. In ogni ipotesi in cui il mancato accordo produca una controversia giudiziaria, non trova applicazione la disciplina di cui ai punti 4 e 5 e l’entità del danno addebitabile è stabilita dall’autorità giudiziaria. 7. A livello aziendale possono essere definiti accordi alternativi o integrativi della disciplina di cui ai punti 4 e 5 che, attraverso il concorso economico dei lavoratori, garantiscano coperture assicurative per i danni ai beni aziendali. A tal fine, le parti stipulanti il presente accordo verificano la possibilità di sottoscrivere convenzioni con primarie compagnie di assicurazione volte ad agevolare la stipula di polizze di solidarietà per il settore. 8. Sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali in materia vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo. 9. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2, della L. 12 luglio 1988, n. 270, l’art. 38 del Regolamento all. A) al R.D. 148/1931 è sostituito dalla presente disciplina. Il quarto ed il quinto capoverso dell’art. 68 del CCNL 23 luglio 1976 sono abrogati e sostituiti dalla presente disciplina.
Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.