Common use of VERSAMENTO Clause in Contracts

VERSAMENTO. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari secondo le modalità di pagamento previste dalla legge e dal presente regolamento. Per il primo anno di applicazione del canone il termine finale di pagamento nonché gli eventuali obblighi dichiarativi/ comunicativi connessi è il 30 giugno 2021, sempreché le autorizzazioni / concessioni non siano state rilasciate successivamente a detta data , per le annualità successive il termine finale è 31 marzo. Qualora al scadenza cada di sabato o in giorno festivo, il pagamento stesso e' considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l’importo del canone annuale : • per le occupazioni a carattere permanente sia superiore ad €500,00; • per le / esposizioni pubblicitarie a carattere permanente sia superiore ad € 1.500,00 è possibile , corrisponderlo, previa comunicazione all’ufficio Canone unico, , in n. 4 rate trimestrali aventi scadenza entro il : 31 marzo , 30 giugno, 30 settembre, e 30 novembre. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione e/o comunque entro il termine di scadenza della concessione/ autorizzazione. ll ritardato od omesso pagamento di due rate successive alla prima fa decadere il diritto al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare all’ufficio preposto l’intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni , in forma rateale. I versamenti effettuati a favore di altro Comune territorialmente incompetente, e/o di altro soggetto riscuotitore diverso da quello affidatario del servizio di riscossione, e/o dallo stesso erroneamente accreditati ad altro Ente, sono considerati validi e non sanzionabili, purché effettuati nel rispetto delle scadenze di legge e/o di regolamento. In tale caso copia dei versamenti effettuati devono essere prodotti all’ufficio competente dell’ente per gli adempimenti di competenza. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e/o dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone . Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione/ concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi . Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La voltura dell’autorizzazione / concessione non da luogo a rimborso . Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni applicabili , considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 , n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. Il versamento del canone afferente l’occupazione suolo non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,16. Qualora la data del versamento ricada in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. L'attestazione del pagamento del canone deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune e/ o, in caso di affidamento , al Concessionario.

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria, Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

VERSAMENTO. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari secondo le modalità di pagamento previste dalla legge e dal presente regolamento. Per il primo anno di applicazione del canone il termine finale di pagamento nonché gli eventuali obblighi dichiarativi/ comunicativi connessi è il 30 giugno 2021, sempreché le autorizzazioni / concessioni non siano state rilasciate successivamente a detta data , per le annualità successive il termine finale è 31 marzo. Qualora al scadenza cada di sabato o in giorno festivo, il pagamento stesso e' considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazioneautorizzazione , e qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 è possibile in base a motivata richiesta dell’interessato concederne la rateazione (massimo in 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione e/o dell’autorizzazione . Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone annuale relativo al primo anno di autorizzazione o concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno . Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Qualora l’importo del canone annuale : • per le occupazioni a carattere permanente sia superiore ad €500,00; • per le / esposizioni pubblicitarie a carattere permanente sia superiore ad € 1.500,00 è possibile , corrisponderlo, previa comunicazione all’ufficio Canone unico, , in n. 4 rate trimestrali aventi scadenza entro il : 31 marzo , 30 giugno, 30 settembre, e 30 novembre. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione e/o comunque entro il termine di scadenza della concessione/ autorizzazione. ll ritardato od omesso pagamento di due rate successive alla prima fa decadere il diritto al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare all’ufficio preposto l’intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni , in forma rateale. I versamenti effettuati a favore di altro Comune territorialmente incompetente, e/o di altro soggetto riscuotitore diverso da quello affidatario del servizio di riscossione, e/o dallo stesso erroneamente accreditati ad altro Ente, sono considerati validi e non sanzionabili, purché effettuati nel rispetto delle scadenze di legge e/o di regolamento. In tale caso copia dei versamenti effettuati devono essere prodotti all’ufficio competente dell’ente per gli adempimenti di competenza. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e/o dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone . Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione/ concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi . Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La voltura dell’autorizzazione / concessione non da luogo a rimborso . Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni applicabili , considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. Il versamento del canone afferente l’occupazione suolo non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,16. Qualora la data del versamento ricada in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. L'attestazione del pagamento del canone deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune e/ o, in caso di affidamento , al Concessionario.

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

VERSAMENTO. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari secondo le modalità di pagamento previste dalla legge e dal presente regolamento. Per il primo anno di applicazione del canone il termine finale di pagamento nonché gli eventuali obblighi dichiarativi/ comunicativi connessi è il 30 giugno 2021, sempreché le autorizzazioni / concessioni non siano state rilasciate successivamente a detta data , per le annualità successive il termine finale è 31 marzo. Qualora al scadenza cada di sabato o in giorno festivo, il pagamento stesso e' considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazioneautorizzazione e qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 è possibile , in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione (massimo in 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione e/o dell’autorizzazione . Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone annuale relativo al primo anno di autorizzazione o concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il canone va corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno . Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso. Qualora l’importo del canone annuale : • per le tali tipologie di occupazioni a carattere permanente sia superiore ad €500,00; • per le / esposizioni pubblicitarie a carattere permanente sia complessivamente superiore ad € 1.500,00 è possibile , corrisponderlo, previa comunicazione all’ufficio Canone unico, possibile, in n. base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione in 4 rate trimestrali aventi scadenza entro il e precisamente: 31 marzo , gennaio; 30 giugno, 30 settembre, aprile; 31 luglio e 30 novembre31 ottobre. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione e/o comunque entro il termine di scadenza della concessione/ autorizzazione. ll ritardato od omesso pagamento di due rate successive alla prima fa decadere il diritto al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare all’ufficio preposto l’intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni , in forma rateale. I versamenti effettuati a favore di altro Comune territorialmente incompetente, e/o di altro soggetto riscuotitore diverso da quello affidatario del servizio di riscossione, e/o dallo stesso erroneamente accreditati ad altro Ente, sono considerati validi e non sanzionabili, purché effettuati nel rispetto delle scadenze di legge e/o di regolamento. In tale caso copia dei versamenti effettuati devono essere prodotti all’ufficio competente dell’ente per gli adempimenti di competenza. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e/o e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone pagamento. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione/ concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi . Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La voltura dell’autorizzazione volturadell’autorizzazione / concessione non da luogo a rimborso . Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni applicabili , considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. Il versamento del canone afferente l’occupazione suolo non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,16. Qualora la data del versamento ricada in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. L'attestazione del pagamento del canone deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune e/ o, in caso di affidamento , al Concessionario.

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