VIRTUALIZZAZIONE DEI POSTI DI LAVORO Clausole campione

VIRTUALIZZAZIONE DEI POSTI DI LAVORO. Il Servizio consiste nella messa a disposizione dell’Amministrazione di una soluzione di virtualizzazione delle PdL, da realizzare secondo i requisiti funzionali ed i vincoli tecnici ed organizzativi espressi dall’Ente il cui disegno nonché la componentistica sono di esclusiva responsabilità del Fornitore. Dovranno essere coinvolte almeno 100 delle PdL in Gestione, mentre il fattore di scalabilità verso l’alto è posto pari a 50 PdL (per es.. 100 PdL, oppure 150 PdL, etc). Tale soluzione, che dovrà essere realizzata “chiavi in mano” e seguirà la forma contrattuale della locazione operativa, per un periodo 48 mesi con opzione di acquisto finale, è pensata per Amministrazioni che, avendo sempre usufruito di PdL “tradizionali” (basate su i cosiddetti “fat client”), intendano utilizzare un approccio che vada nella direzione di una “virtualizzazione” delle stesse. Ciò potrà avvenire attraverso l’utilizzo di differenti approcci, a scelta dell’Ente, quali, ad esempio: • la virtualizzazione del client in remoto (hosted desktop virtualization) • la virtualizzazione del client sia in remoto che in locale (local desktop virtualization). Le fasi del processo prevedono: • progettazione, realizzazione e gestione della soluzione per la migrazione delle postazioni di lavoro verso un ambiente virtuale, • fornitura in locazione operativa dell’HW necessario (se necessario, dal rack allo storage; sono previsti fino a 10 Gb di storage per PdL come spazio Utente), • fornitura in licenza d’uso del Software necessario, sia lato client che lato server. La soluzione si dovrà configurare come una “black box” HW&SW, da collocare presso l’Ente o di altro soggetto indicato. L’Ente potrà anche esplicitare vincoli/opportunità per la soluzione, nei termini di: • disponibilità di spazi in armadi rack di sua proprietà • disponibilità di capacità elaborativa inutilizzata/sottoutilizzata nel proprio datacenter, messa a disposizione del Fornitore per ottimizzare la soluzione richiesta • disponibilità di storage inutilizzato/sottoutilizzato nel proprio datacenter, messa a disposizione del Fornitore per ottimizzare la soluzione richiesta • disponibilità di licenze middleware/client nelle sue disponibilità, utilizzabili per la soluzione.

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  • VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale la modulistica unificata e standardizzata adottata in Conferenza unificata e vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere informazioni o documenti di cui sono gia' in possesso ovvero ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica unificata e standardizzata; Vista l'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, approvata dal Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, il 23 novembre 2020, concernente le linee di indirizzo, il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione; Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»; Vista la nota del 27 luglio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha trasmesso lo schema di accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attivita' (CILA-Superbonus), ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Vista la nota prot. n. 12631 del 27 luglio 2021 con la quale detto schema di accordo e' stato inviato alle regioni ed agli enti locali; Considerato che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 non e' stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo; Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo; Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali; Sancisce il seguente Accordo: Art. 1 Modulistica unificata e standardizzata

  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;