Forma contrattuale Clausole campione

Forma contrattuale. A seguito della proposta di aggiudicazione, si procederà alla verifica dei requisiti ge- nerali e speciali dichiarati in sede di gara. L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione del R.U.P. a seguito dell’esito positivo delle verifiche. L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la/e Società aggiudicataria/e. Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.
Forma contrattuale. Il rapporto tra l’Amministrazione comunale e lo Sponsor sarà disciplinato, previa determinazione di aggiudicazione da parte del Responsabile del Settore, da contratto di sponsorizzazione in formato digitale a mezzo di scrittura privata firmata digitalmente dalle parti, in cui saranno indicati i tempi, le modalità di realizzazione dell’intervento con oneri e rischi interamente a carico dello Sponsor e nessuna spesa dovrà gravare sul Comune
Forma contrattuale. 1. Nel caso di affidamento di opere, lavori, forniture, somministrazioni o servizi ai sensi del vigente Regolamento, la forma contrattuale verrà determinata di volta in volta, in sede di provvedimento a contrattare, tenendo conto della natura e dell'entità delle stesse, nonché di sistemi di affidamento utilizzati, secondo il seguente schema:
Forma contrattuale. Le proposte commerciali emesse da Vetropack non sono legalmente vincolanti per la stessa Vetropack. Eventuali contratti o modifiche contrattuali (ivi inclusa la rinuncia al requisito della forma scritta) devono essere stipulati per iscritto.
Forma contrattuale. Art. 4 – Tipologia di contratto
Forma contrattuale. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme: − per atto pubblico a seguito di procedura aperta o ristretta ad evidenza pubblica, − a mezzo di scrittura privata autenticata, − a mezzo di scrittura privata a seguito di procedure negoziate. Il Segretario Comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e rogare gli atti in forma pubblica ove una parte contraente sia l'Ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti il cui contenuto sia rivolto a favore dell'interesse dell'Ente. Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge i contratti il cui valore sia superiore a € 20.000,00 – al netto IVA – vengono stipulati in forma pubblica con l'intervento del Segretario Comunale ovvero con scrittura privata autenticata. In relazione al tipo di rapporto giuridico da formalizzare, alla natura dei beni, dei servizi da acquisire o dei lavori pubblici, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica ovvero per mezzo di scrittura privata autentica purchè vi sia una motivazione adeguata ed una necessità oggettivamente comprovata. Le concessioni cimiteriali sono stipulate in forma di scrittura privata ad eccezione per le concessioni di tombe gentilizie che richiedono la forma dell'atto pubblico. I contratti stipulati a seguito di alienazione di beni immobili con procedure di evidenza pubblica sono sempre stipulati nella forma dell'atto pubblico. I contratti di locazione, di concessione d'uso nonché di comodato relativi al patrimonio immobiliare comunale sono stipulati nella forma della scrittura privata e soggetti a registrazione in caso d'uso.
Forma contrattuale. 1. I contratti sono sempre stipulati in forma scritta con le seguenti formalità:
Forma contrattuale. L’incarico, regolato dal presente contratto d’opera, non dà luogo ad un rapporto di lavoro dipendente. Si tratta di un incarico professionale di cui all’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. -. I contratti disciplinati dal citato art. 7 appartengono alla categoria dei contratti d’opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nei quali l’opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il lavoro personale del contraente. Il professionista incaricato svolgerà pertanto la propria attività autonomamente, senza alcun vincolo di subordinazione, né con il Comune di Pordenone né con il Servizio Sociale dei Comuni, fermi restando i momenti di raccordo con la struttura istituzionale di riferimento che ha il compito di verificare, in qualità di Ente Gestore, il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti. Il rapporto messo in essere tra le parti, per effetto del presente contratto, non comporta pertanto conferimento di rappresentanza o di mandato da parte di una di esse all’altra, né la creazione di rapporti societari o di qualsiasi altro tipo o natura, che non siano di semplice prestazione professionale.
Forma contrattuale. I contratti sono sempre stipulati in forma scritta con le seguenti formalità: - per atto pubblico notarile informatico o, se richiesto in forma pubblica amministrativa a mezzo di rogito del Segretario Generale o suo sostituto in veste di ufficiale rogante. - a mezzo di scrittura privata. In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l’uso del Commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o altri strumenti analoghi negli altri Stati membri. I contratti nei quali il Comune è parte contraente vanno stipulati nella forma pubblica amministrativa qualora la scelta del contraente sia stata effettuata a mezzo di procedura di gara aperta, ristretta, negoziata previa pubblicazione di un bando e dialogo competitivo. Vanno altresì stipulati in forma pubblica amministrativa quei contratti il cui contraente sia stato scelto a mezzo di procedura negoziata, sistemi dinamici di acquisizione, asta elettronica e acquisti di beni e servizi tramite il mercato elettronico per la pubblica amministrazione, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, qualora il valore dei medesimi sia superiore ad € 40.000,00. Le concessioni cimiteriali relative a singoli loculi sono stipulate in forma di scrittura privata. Quelle relative alle aree per cappelle gentilizie sono invece stipulate in forma pubblica amministrativa e sono quindi soggette a registrazione. I contratti con professionisti per l’esecuzione di incarichi professionali sono stipulati a mezzo di scrittura privata quando l’importo sia pari o inferiore ad € 40.000,00; sopra tale importo la convenzione di incarico professionale è stipulata con atto pubblico amministrativo.
Forma contrattuale. 1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme: - per atto pubblico a seguito di procedura aperta o ristretta ad evidenza pubblica - a mezzo di scrittura privata autenticata - a mezzo di scrittura privata a seguito di procedure negoziate