Licenza d’uso del Software Clausole campione

Licenza d’uso del Software. 8.1 Namirial concede al Cliente una licenza d’uso del Software, non esclusiva, a tempo determinato (per il periodo di durata indicato nell’Offerta); ogni altro diritto è escluso e non viene trasferito. 8.2 Il Software, fornito al Cliente in formato eseguibile e concesso in licenza d’uso alla medesima, per il numero di licenze indicato nell’Offerta, è idoneo e propedeutico a realizzare la Soluzione di firma che il Cliente intende mettere a disposizione degli Utenti, per i propri motivi istituzionali, societari o commerciali. 8.3 La licenza d’uso concessa al Cliente non attribuisce a quest’ultimo alcun titolo o diritto sul codice sorgente del Software, restando il medesimo di piena ed esclusiva proprietà di Namirial. 8.4 Resta, pertanto, espressamente inteso tra le parti che tutti i diritti di sfruttamento economico del Software spettano in esclusiva a Namirial, la quale è libera di cedere a terzi la licenza di sfruttamento economico del medesimo, senza limite alcuno. 8.5 Tutte le tecnologie, gli algoritmi e le procedure contenute nel Software e descritti nel Manuale operativo, ovvero, nell’ulteriore documentazione resa disponibile da Namirial, sono informazioni di proprietà di quest’ultima; è posto divieto assoluto al Cliente di vendere il Software ovvero di sublicenziarlo, trasferirlo o renderlo in qualsiasi modo disponibile a terzi, a qualunque titolo e ragione, in mancanza di preventiva autorizzazione scritta di Namirial. 8.6 Salvo i casi autorizzati da Namirial, la presente licenza d’uso non consente al Cliente di riprodurre, adattare, modificare o tradurre il Software, anche solo parzialmente, di incorporarlo in altri programmi, ovvero, di operare qualsiasi tipo di intervento sul medesimo; è, altresì, espressamente vietato al Cliente di procedere alla decodificazione, decompilazione o disassemblaggio del Software o di ogni sua parte.
Licenza d’uso del Software. Alle condizioni e nelle modalità di seguito indicate, il Fornitore licenziante concede al Committente licenziatario che accetta, il diritto di utilizzare in via non esclusiva e a tempo indeterminato il Software indicato nell’offerta commerciale, corredato della necessaria documentazione d’uso. Il Software viene fornito in formato eseguibile, con esclusione della possibilità di ottenere il codice sorgente di cui il Fornitore resta proprietario esclusivo. Il Software è di proprietà del Fornitore ed è tutelato dalla legge sul diritto d’autore, sul copyright, dalle disposizioni dei trattati internazionali e da tutte le altre leggi nazionali applicabili. Al Fornitore viene riconosciuta la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul Software sviluppato e in particolare: a) l’insieme dei diritti morali, dovendosi considerare il
Licenza d’uso del Software. HPE concede al Cliente una licenza d’uso non esclusiva della versione o della release del software a marchio HPE convenuta nell’Ordine. Ai sensi del presente Contratto, per uso autorizzato si intende l’uso commerciale interno del Cliente (con esclusione della ulteriore commercializzazione). L’uso del Software da parte del Cliente è disciplinato dalle condizioni di licenza del software fornite con il prodotto Software o nella Documentazione Contrattuale. Al software non a marchio HPE si applicano esclusivamente le condizioni di licenza del terzo proprietario o fornitore.
Licenza d’uso del Software. 2.1. Ai termini e alle condizioni che seguono, il Licenziante concede al Licenziatario, in licenza d'uso, a titolo non esclusivo e non trasferibile, il Programma per Elaboratore denominato "Morning Tips", del quale Digital Attitude S.r.l. e' legittima proprietaria. 2.2. il presente contratto di Licenza d'Uso del Software attribuisce al Licenziatario il diritto di installare il Programma licenziato su gli Elaboratori e/o strumenti tecnologici di proprieta' del medesimo 2.3. Qualora il Licenziatario dovesse autonomamente procedere all'installazione del Programma licenziato su un numero di Elaboratori e/o strumenti tecnologici superiore a quello per il quale e' stata concessa la presente licenza d'uso, sara' facolta' del Licenziante ovvero di Digital Attitude S.r.l. di inibire al Licenziatario l'uso del Programma licenziato sospendendone e/o interrompendone l'esecuzione da remoto. 2.4. Il presente contratto di Licenza d'uso non comprende il diritto del Licenziatario di ottenere il Programma in formato Codice Sorgente, ne' di ottenerne la documentazione di progetto; in ogni caso, tutte le specifiche tecniche, gli algoritmi e i procedimenti contenuti nel Programma sono informazioni protette dal diritto d'autore e sono di esclusiva proprieta' di Digital Attitude S.r.l., pertanto, non possono essere usati in alcun modo dal Licenziatario per scopi diversi da quelli espressamente indicati nel presente contratto. 2.5. Con il presente contratto il Licenziatario assume l'obbligo di non visionare e/o modificare il Codice Sorgente nemmeno per il suo proprio utilizzo, ovvero al fine di migliorare il Programma. 2.6. La presente Licenza d'uso garantisce al Licenziatario il solo utilizzo del Programma e, conseguentemente, non comportera' in alcun modo la cessione della proprieta' o di quote della proprieta' del Programma concesso in Licenza d'uso. 2.7. e' fatto espresso divieto al Licenziatario di estendere i diritti concessi con la presente Licenza d'uso a terzi, di commercializzare o distribuire il prodotto, nemmeno a titolo gratuito; conseguentemente, non sara' possibile per il Licenziatario cedere, dare in locazione o in leasing o in prestito, dare in sub-licenza, trasferire direttamente o indirettamente, far utilizzare o concedere l'uso a terzi non autorizzati dal Licenziante del Programma, nemmeno attraverso l'utilizzo dell'Elaboratore/i su cui il Programma e' installato e/o utilizzato e nemmeno a titolo a gratuito. 2.8. Tutti i marchi registrati e non, come ogni e qu...
Licenza d’uso del Software. Il Software viene concesso al Concessionario in
Licenza d’uso del Software. Alle condizioni e nelle modalità di seguito indicate, il Fornitore licenziante concede al Cliente xxx.xxxx-xxx.xxx xxx.xxxx.xxxx-xxx. com

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  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo. 2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL. 3. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza. 4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 5. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO L’aggiudicatario dovrà provvedere allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall’affidamento della prestazione. Il professionista affidatario del servizio non potrà instaurare, durante l’espletamento del presente incarico, rapporti professionali con terzi, comunque contro interessati del Comune di Firenze nella specifica materia oggetto dell’incarico e con riferimento alla tipologia dello stesso. Il professionista si obbliga, per sé e i propri collaboratori, all’integrale rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con Deliberazione di Giunta n. 471/2013, che come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del Codice stesso, si applica anche ai collaboratori o consulenti dell’Amministrazione comunale nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze in caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi si procederà alla risoluzione del contratto. Dovrà essere prodotto un primo Rapporto Intermedio di Controllo (RIC) entro 30 giorni dalla data di consegna del progetto. Sulla base dei documenti contrattuali il Progettista dovrà consegnare le eventuali integrazioni a valle della revisione seguente le osservazioni contenute nel RIC entro i successivi 15 giorni. Conseguentemente dovrà essere prodotto un Rapporto Finale di Controllo (RFC) entro i successivi 15 giorni o in alternativa un ulteriore Rapporto Intermedio di Controllo (RIC). Le verifiche non avranno inizio se non quando la consegna del progetto potrà considerarsi completa. I termini per l’emissione dei documenti (RIC e RFC) decorreranno dal momento della consegna completa dei prodotti.

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  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione committente. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 61.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.