Xxxxx, compiti e funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le Parti firmatarie del presente Accordo valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità artigiana (Organismi paritetici) è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinchè tale modello si affermi in maniera generalizzata. Nell’ambito dell’esercizio dei diritti dei lavoratori, in merito all’individuazione dei rappre- sentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori. In tali imprese, qualora siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi, entro la data del presente Accordo, i Rappresentanti dei lavo- ratori per la sicurezza aziendali, gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato e sono rieleggibili solo qualora le parti sociali di riferimento concordino la prosecuzione del Rls aziendale. Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza territo- riale opera qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale. Non sono eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, né elettori, i soci di Società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Xxxxx, compiti e funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le Parti firmatarie del presente Accordo valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RlstRLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità artigiana (Organismi paritetici) è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinchè affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata. Nell’ambito dell’esercizio Nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori, in merito all’individuazione all'individuazione dei rappre- sentanti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori. In tali imprese, qualora siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell’artdell'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi, entro la data del presente Accordo, i Rappresentanti dei lavo- ratori lavoratori per la sicurezza aziendali, gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato e sono rieleggibili solo qualora le parti sociali di riferimento concordino la prosecuzione del Rls RLS aziendale. Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza territo- riale territoriale opera qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale. Non sono eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, né elettori, i soci di Società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.
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Samples: Accordo
Xxxxx, compiti e funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le Parti firmatarie del presente Accordo valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità artigiana (Organismi paritetici) è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinchè affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata. Nell’ambito dell’esercizio dei diritti dei lavoratori, in merito all’individuazione dei rappre- sentanti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori. In tali imprese, qualora siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi, entro la data del presente Accordo, i Rappresentanti dei lavo- ratori lavoratori per la sicurezza aziendali, gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato e sono rieleggibili solo qualora le parti sociali di riferimento concordino la prosecuzione del Rls aziendale. Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza territo- riale territoriale opera qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale. Non sono eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, né elettori, i soci di Società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.
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