Xxxxx di Importo Clausole campione

Xxxxx di Importo. Non Rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante. 1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro, a San Marino o in un'altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione. 2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi (“indicia”) e applicare la parte B, punti da 3 a 6: a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun numero di telefono a San Marino o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi; d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione oppure f) indirizzo di fermo posta o “c/o” in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto. 3. Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'asso­ ciazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante. 4. Qualora uno qualsiasi degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettron...

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  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

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