CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA A FAVORE DI UTENTI AMBULANTI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELL’AZIENDA USL DI MODENA CON IL CENTRO IPERBARICO S.R.L. DI GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) – ANNI 2022 - 2024.
CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA A FAVORE DI UTENTI AMBULANTI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELL’AZIENDA USL DI MODENA CON IL XXXXXX XXXXXXXXXX X.X.X. XX XXXXXXXXX XXXX’XXXXXX (XX) – ANNI 2022 - 2024.
Richiamati:
- l’articolo 8-bis, comma 1 del D X.xx. n.502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale “le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies”;
- l’art.8-quater comma 2 del decreto citato, secondo il quale “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies”;
- la Delibera di Giunta Regione Xxxxxx-Romagna n. 426 dell’01/03/2000 concernente le linee guida ed i criteri per la definizione degli accordi e dei contratti tra le Aziende USL e i diversi produttori pubblici e privati accreditati;
- la Delibera di Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna n. 262 del 24/02/2003 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
Considerato che:
- l’art.3 dell’Accordo Quadro tra la Regione Xxxxxx-Romagna e l’Associazione delle
istituzioni sanitarie ambulatoriali private ANISAP, approvato con DGR 167/2019 (di seguito denominato Accordo RER/ANISAP), stabilisce che, al fine di regolamentare il rapporto, le parti concordano, in mancanza di un regolare contratto di committenza, il libero accesso a strutture extra aziendali per un importo stabilito in misura uguale per tutte le strutture sanitarie accreditate ANISAP, che viene stabilito in un valore massimo delle prestazioni rese nel corso dell’anno a ciascuna struttura, pari a 15.000,00 euro al netto dei ticket per ogni Azienda di residenza del cittadino. Entro tale importo le prestazioni saranno oggetto di liquidazione secondo la regolamentazione regionale di riferimento; oltre a tale importo le prestazioni non verranno liquidate fatta salva l’esistenza di un contratto di fornitura stipulato con le Aziende che insistono su un territorio diverso da quello delle Aziende USL di riferimento. Resta salva la facoltà della singola Azienda USL di stabilire appositi contratti ad hoc con strutture sanitarie che insistono sul territorio diverso da quello della Azienda USL di riferimento;
- che verso Il Centro Iperbarico S.r.l. si è registrato un flusso consistente, continuativo e sistematico di pazienti modenesi, tale da rendere opportuno ai fini del governo della mobilità sanitaria e della certezza della spesa, stipulare il presente contratto compatibilmente con le risorse economiche previste dall’art. 3 dell’Accordo RER/ANISAP citato.
TRA
L’Azienda Unità Sanitaria Locale, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx
x. 00, C.F. 02241850367, in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Cologno Monzese (MI) il 26/12/1954 nella sua qualità di legale rappresentante E
il Centro Iperbarico S.r.l. (di seguito denominato anche “Centro Iperbarico”), con sede
legale in Ravenna, Xxx Xxxxxxx Xxxxx x.0, Xxxxxxx e sede operativa (unità locale) sita in Granarolo Dell’Xxxxxx (BO), Xxx Xxx Xxxxxx x.00, Xxxxxxx Xxx 00000000000, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Ravenna il 23.01.1938, in qualità di legale rappresentante.
Premesso che il presente con tratto è redatto in un unico esemplare informatico SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1: REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE CONTRATTUALE
Il Centro Iperbarico è legittimato alla stipula del presente contratto in quanto:
• in possesso di autorizzazione sanitaria all’esercizio delle attività contrattate;
• accreditato istituzionalmente per la funzione di ossigenoterapia iperbarica, da ultimo con Determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 14457 del 25/8/2020;
• dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di accettare il sistema di pagamento delle prestazioni sanitarie secondo le tariffe della Regione Xxxxxx- Romagna.
ART.2: OGGETTO
Il presente contratto, con la finalità specifica di programmare e governare i flussi di mobilità sanitaria nell’ambito del territorio della Regione Xxxxxx-Romagna, disciplina la fornitura delle prestazioni ambulatoriali di ossigenoterapia iperbarica da parte del Centro Iperbarico, sito in Granarolo dell’Xxxxxx (XX) Xxx Xxx Xxxxxx 00, ai cittadini residenti nella provincia di Modena. Si conviene che l’Accordo RER/ANISAP, di cui alla DGR 1135/2010, funga da intesa quadro per la contrattazione locale, le disposizioni dello stesso, pertanto, fino all’approvazione del nuovo accordo, si intendono richiamate integralmente salvo diversa e specifica pattuizione. Resta inteso che le eventuali novità normative, nazionali e regionali, saranno applicate di
diritto, comportando la decadenza automatica di tutte le clausole del presente contratto incompatibili con le stesse.
ART. 3: BUDGET E TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
Il Centro Iperbarico erogherà a favore dei cittadini modenesi le prestazioni sanitarie che esplicano la funzione di ossigenoterapia iperbarica, per le quali è stato accreditato. In coerenza con gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e locale, il tetto massimo di spesa previsto ammonta a € 80.000,00 al lordo dei ticket incassati, salvo accordi integrativi. In caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero rispetto al budget concordato, al Centro Iperbarico non verrà riconosciuto alcun valore economico aggiuntivo e il rispetto del budget avverrà per riduzione della remunerazione tariffaria (budget fisso e tariffa variabile). Il Budget non subirà variazioni anche in presenza di nuove tariffe regionali. Il Centro Iperbarico si impegna ad organizzare l’erogazione delle prestazioni nel pieno rispetto dei criteri di equità di accesso e di appropriatezza organizzativa con modalità tali da garantirne la fruizione costante nell’arco di tutto il periodo di riferimento del contratto, da parte di tutte le categorie di pazienti assistibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto delle indicazioni di priorità clinica, come previsto dalla normativa vigente, e di ulteriori criteri di accesso previsti da eventuali protocolli aziendali.
ART. 4: REQUISITI CLINICI, MODALITA’ DI ACCESSO E RISCOSSIONE TICKET
Le parti concordano che l’erogazione delle prestazioni sarà indirizzata esclusivamente a favore dei pazienti modenesi che risultano affetti dalle seguenti patologie:
• Infezioni necrosanti progressive;
• Ischemia traumatica acuta;
• Innesti cutanei e lembo muscolo-cutaneo compromesso;
• Osteomielite cronica refrattaria;
• Lesioni radio-necrotiche;
• Sindrome compartimentale;
• Necrosi ossea asettica;
• Ulcere cutanee a lenta guarigione ischemiche ed infette nel paziente diabetico;
• Ulcere a lenta guarigione nel paziente non diabetico di ampie dimensioni e/o bilaterali, e/o casi selezionati e complessi, adeguatamente motivati.
Il trattamento della sordità improvvisa non è oggetto del presente contratto. Si precisa, relativamente a tale patologia, che dovranno essere sottoposti a ciclo di trattamento tutti i pazienti inseriti in lista prima di tale data, nel rispetto del budget contrattuale. Le definizioni di patologia sopra riportate sono state descritte dettagliatamente nel documento elaborato dall’Azienda USL di Bologna, attualmente applicate dal Centro Iperbarico, a cui questa Azienda USL rimanda in via indicativa, nel quale sono state precisate, quali indicazioni di buona pratica clinica, le caratteristiche cliniche specifiche di selezione dei pazienti, la sequenza ottimale di trattamento e la loro durata, sulla base di criteri scientifici di appropriatezza ed efficacia. Le prenotazioni saranno effettuate presso il Centro Iperbarico e l’accesso ai servizi è subordinato alla presentazione della prescrizione medica compilata da uno specialista pubblico o dal MMG, sempre previa indicazione dello specialista pubblico, sul modulario del Servizio sanitario nazionale. Il Centro Iperbarico effettuerà sul paziente una visita medica specialistica al fine di accertare l’idoneità e l’efficacia della terapia iperbarica, assumendosi la piena responsabilità medica, tecnica ed ogni altra responsabilità derivante dal trattamento sanitario erogato. Il ticket, se dovuto, sarà riscosso dal Centro Iperbarico nella misura e con le modalità richieste dalla normativa
vigente e dalle circolari aziendali. Nel caso in cui l’utente non paghi il ticket, il Centro Iperbarico è tenuto a comunicare la situazione in atto all’Azienda USL, al fine di gestire correttamente l’evento e di permettere l’attivazione della procedura di recupero ticket. Il Centro Iperbarico, di conseguenza, al fine del riconoscimento delle prestazioni erogate, dovrà allegare alla fattura la documentazione necessaria. I casi particolari in cui l’utente non abbia pagato il ticket e dal referto si evidenzino pericoli immediati per la sua salute saranno gestiti direttamente dal direttore sanitario o dal medico specialista del Centro Iperbarico. Per quanto concerne il sistema di pagamenti elettronici pagoPA da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’articolo 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005, in corso d’anno, potranno essere previste e concordate tra le parti gli eventuali protocolli operativi in relazione agli adempimenti definiti dagli Enti competenti. Se il referto non viene ritirato, il Centro Iperbarico addebiterà l’intero importo della prestazione all’Azienda USL, al netto del ticket se già pagato dall’utente, allegando alla fattura il referto non ritirato in originale in busta chiusa. Il Centro Iperbarico si impegna ad organizzare l’erogazione delle prestazioni nel pieno rispetto dei criteri di equità di accesso e di appropriatezza organizzativa di cui alla normativa vigente e, pertanto, con regolarità, continuità nei tempi previsti dal quadro normativo regionale, in modalità tali da garantirne la fruizione costante nell’arco di tutto il periodo di riferimento del contratto, secondo l’ordine cronologico di presentazione e quanto previsto dagli eventuali protocolli adottati dall’Azienda USL.
ART. 5: REQUISITI DI QUALITÀ
Il Centro Iperbarico si impegna a rendere le attività programmate con continuità e regolarità, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione sotto i diversi aspetti igienico–sanitario, protezionistico, di sicurezza, di professionalità, di regolarità
documentale e di qualità globale. Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all’Azienda USL, delle interruzioni che, per carenza dei predetti requisiti, ovvero per giusta causa o per giustificato motivo, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni. L’Azienda USL comunicherà tempestivamente ogni evento che possa incidere sull’attuazione del servizio o sulla compiuta esecuzione del presente contratto, oltre che ogni eventuale necessità di riapertura della contrattazione a seguito di importanti eventi imprevisti, di carattere gestionale, normativo, epidemiologico o programmatico. L’attività contrattata sarà immediatamente sospesa, anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali, tecnologiche o strumentali che possano pregiudicare la sicurezza degli assistiti. Il Centro Iperbarico garantisce inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi e la regolare registrazione delle prenotazioni e tenuta delle liste d’attesa sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario secondo la normativa vigente. Particolare rilievo assume la corretta informazione resa al paziente sui percorsi diagnostici e/o terapeutici relativi alle patologie trattate oltre che sulle modalità e i riflessi amministrativi delle prestazioni.
ART. 6: PROGETTO SOLE
Ai sensi della DGR 603/2019 sul Piano Regionale delle Liste di attesa 2019-2021, il Centro Iperbarico è tenuta ad entrare nella rete informatica “Progetto Sole” e Fascicolo Sanitario Elettronico per favorire la condivisione delle informazioni sanitarie dei pazienti che hanno in cura, con oneri a proprio carico.
In particolare, secondo quanto previsto dalla DGR sopra citata:
• devono essere implementate tutte le funzionalità necessarie all’ingresso nella rete sole in particolare finalizzate alla erogazione delle ricette SSN e all’invio del referto al Fascicolo Sanitario Elettronico;
• devono essere assicurate tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale;
• deve essere consentita la consultazione delle informazioni relative al pagamento del ticket, attraverso l’integrazione degli applicativi o con altre modalità operative concordate con le Aziende sanitarie.
Il Centro Iperbarico, pertanto, si impegna a collaborare con l’Azienda USL per gli adempimenti operativi necessari.
ART.7: NORMATIVA PROTEZIONE DATI
L’Azienda USL di Modena e il Centro Iperbarico si danno reciprocamente atto che ciascuna parte resta Titolare autonomo del trattamento dei dati dei pazienti, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ed in particolare dei principi di liceità e di minimalizzazione del trattamento. Ciascuna parte si impegna altresì ad adottare le misure tecniche e organizzative più opportune per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di flussi informativi. Le parti concordano inoltre che ciascuna sarà responsabile della corretta applicazione della citata normativa, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi e qualsivoglia conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento alla normativa stessa.
ART. 8: MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il Centro Iperbarico uniforma la propria attività di rilevazione e codifica delle
prestazioni alle specifiche disposizioni regionali attivando nei confronti dell’Azienda USL di Modena il flusso informativo instaurato nei confronti del competente Assessorato regionale alla Sanità secondo le disposizioni vigenti che regolamentano il flusso ASA, con la medesima cadenza temporale e i medesimi contenuti di informazione. Del contenuto del flusso ASA il Centro Iperbarico risulta essere la sola titolare e responsabile in ordine alla completezza e, di conseguenza, in ordine agli eventuali scarti. Per i controlli si rinvia a quanto specificamente previsto dall’art. 8 dell’Accordo RER/ANISAP, sottolineando che l’Azienda USL si riserva in ogni caso tutte le attività di ispezione e controllo riferite, dalla legislazione vigente alla propria competenza. Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e della regolarità del flusso informativo, attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.
ART. 9: MODALITA’ DI FATTURAZIONE E REMUNERAZIONE
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx contenute nell’apposito nomenclatore tariffario vigente, secondo quanto prescritto dall’art 8-sexies, comma 4° del Decreto Legislativo 229/99, fatte salve eventuali diverse tariffe specificamente concordate nel presente contratto. Il Centro Iperbarico, in conformità alle circolari regionali vigenti, addebiterà all’Azienda USL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la fattura elettronica mensile, redatta ed inviata secondo le indicazioni previste dall'azienda, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. Il Centro Iperbarico dovrà applicare uno sconto sul fatturato lordo mensile pari al 2% per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate. Le tariffe da prendere a riferimento per il calcolo dello sconto sono quelle del nomenclatore tariffario regionale e vanno considerate al lordo rispetto alla quota di partecipazione
alla spesa sanitaria. Le fatture o i relativi allegati dovranno indicare il totale delle prestazioni effettivamente erogate (comprese quelle integralmente remunerate dal ticket) per conto e a carico del SSN, l’importo lordo corrispondente, l'indicazione dello sconto degli sconti e gli eventuali ticket riscossi ed il netto risultante. Non vanno incluse nella fatturazione riferita al presente contratto le prestazioni pre e post ricovero, che ai sensi dell’art.1, comma 18 della Legge Finanziaria n.662/96, rientrano nella tariffa del ricovero stesso. Tali prestazioni, infatti, dovranno essere fatturate direttamente alla struttura ospedaliera pubblica/privata che effettuerà o avrà già effettuato il ricovero. In caso di eventuali contestazioni sulla congruità delle prestazioni effettuate, ovvero sugli importi fatturati, il Centro Iperbarico inoltrerà regolare nota di credito entro i 20 giorni successivi alla contestazione oppure potrà controdedurre nel rispetto degli stessi termini. In assenza di controdeduzioni relative alle contestazioni sulla congruità delle prestazioni effettuate e in assenza di emissione della nota di credito entro i 20 giorni successivi alla notifica della contestazione, la relativa fattura di riferimento verrà sospesa per l’intero importo. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura specificando che tutti i pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA).
Formeranno oggetto di distinta fatturazione le prestazioni erogate:
• ai cittadini residenti fuori dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx;
• ai cittadini comunitari (o provenienti da Paesi che hanno stipulato con il Nostro un reciproco accordo), in temporaneo soggiorno in Italia, che siano in possesso della TEAM (tessera europea di assicurazione malattia) o di attestato equivalente e della prescrizione del Medico di Medicina Generale sul cui retro sono stati inseriti i dati relativi all’assistito.
Agli uffici competenti all’effettuazione dei controlli sarà inviata copia della Team/Attestato equivalente e la prescrizione medica in originale.
• ai cittadini extracomunitari irregolarmente e temporaneamente presenti in Italia in possesso di codice/tessera STP e PSU. Alla fattura deve essere sempre allegata copia del tesserino STP. Limitatamente agli STP, si ricorda che dal tesserino deve risultare la condizione di indigenza ai fini del riconoscimento dell'eventuale esenzione del ticket. Per i PSU la normativa prevede l'esenzione automatica.
- Prestazioni da non fatturare all’Azienda USL di Modena:
La fatturazione delle prestazioni fruite da cittadino straniero iscritto al SSN con tessera rilasciata da altra Azienda USL, seguirà le regole di fatturazione valide per i non residenti nell’Azienda USL di Modena. L’Azienda USL dichiara, inoltre, che i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti ma non iscritti al SSN devono essere muniti di apposita polizza assicurativa e pagare in proprio le prestazioni sanitarie fruite secondo le tariffe approvate dalla stessa struttura privata. Per le prestazioni d’urgenza rimaste insolute il Centro Iperbarico potrà rivolgersi, ai fini del rimborso, direttamente alla Prefettura competente del territorio (circolare Ministero della Sanità n ° 5 del 20 marzo 2000).
ART. 10: ADESIONE AL FLUSSO GrAp GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE
In caso di possesso di grandi apparecchiature sanitarie, il Centro Iperbarico aderisce al “Flusso GrAp” (Grandi Apparecchiature Sanitarie) in ottemperanza a quanto previsto dal DM 22.04.2014 e si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, a ottemperare a quanto previsto in ordine all’obbligo informativo di cui alla nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. 06879/21 del 29.01.2021. La Regione Xxxxxx Xxxxxxx è tenuta alla verifica, da
parte del Comitato LEA, degli adempimenti previsti dall’art. 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23/03/2005 in merito al monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie.
ART. 11: INCOMPATIBILITA' - ALTRI OBBLIGHI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Azienda USL, ai sensi della L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii., dichiara di aver adottato con Delibera n. 115 del 31.03.2021 il "Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023" e con delibera n. 143 del 29.08.2018 il "Codice di Comportamento Aziendale" di cui al DPR. 62/2013. Tali atti risultano pubblicati sul sito internet aziendale e sono accessibili all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx
L’Azienda USL e il Centro Iperbarico si impegnano a dare piena attuazione delle regole e principi in essi contenuti.
Il Centro Iperbarico, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa nazionale vigente e dall’art. 7 dell’Accordo RER/ANISAP, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate di prevedere nel proprio organico, in toto o parzialmente, consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità, che si deve intendere riferito all'attività professionale sanitaria ivi compresa l'attività libero-professionale nei confronti di pazienti paganti in proprio.
Con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche in seno all'organico, il Centro Iperbarico si impegna a fornire all' Azienda USL l’elenco nominativo del personale dipendente e dei propri collaboratori. Tramite i propri funzionari opportunamente identificabili, l'Azienda USL potrà effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali ispezioni presso la struttura ai fini dell'accertamento di
quanto previsto dal presente articolo. L’accertata esistenza delle situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa formale diffida all’eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e successiva perdurante inadempienza. La valutazione operata dall’Azienda sulla gravità dell'inadempimento ai fini dell’applicazione della Clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. citato, dovrà tenere conto della comprovata buona fede nell’esecuzione del contratto da parte del Centro Iperbarico. Inoltre, il Centro Iperbarico si impegna:
- all’osservanza di quanto previsto dall’art. 41, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che si declina ulteriormente: si impegna espressamente a prevedere sul proprio sito aziendale, nell'apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata, secondo i tempi e le modalità concordati con l’Azienda USL;
- all’osservanza di quanto previsto dall’'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, che si declina ulteriormente: si impegna espressamente a non impiegare nella propria struttura il personale che, negli ultimi tre anni di servizio, ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Azienda nei confronti della struttura medesima. Tale vincolo si protrae nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l’Azienda. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto al Centro Iperbarico che li avesse conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
ART. 12: EFFICACIA E VALIDITA’
La validità della parte normativa e della parte economica e prestazionale del presente contratto è stabilita in tre anni e decorre dal 01/01/2022 al 31/12/2024, fatta salva la necessità di procedere a modifiche in conseguenza di nuove e diverse disposizioni normative o programmatiche, nazionali, regionali o locali. Nelle more dell'adozione della nuova determinazione economica, salvo diversa disposizione scritta dell'Azienda USL, verranno osservate le schede economiche originarie dell'anno precedente. Qualora le parti non riescano ad addivenire alla conclusione del nuovo contratto entro il 31/12/2024, si conviene, per garantire senza soluzione di continuità l’attività assistenziale, che il presente contratto continui ad esplicare la propria efficacia fino a nuove disposizioni dell’Azienda USL e comunque non oltre il 30/06/2025, secondo i contenuti economici e prestazionali dell'anno precedente. Verranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative, nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto. La validità dell’accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura. L’Azienda USL, inoltre, si riserva la facoltà di recesso immediato dal contratto nel caso in cui, nella gestione e proprietà del Centro Iperbarico, vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura.
ART. 13: FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Modena. Le parti si impegnano, tuttavia, ad esperire preventivamente una bonaria composizione.
ART. 14: REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all’art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L’imposta di bollo
sull’originale informatico, di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del
D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall’AUSL di Modena; le spese di bollo sono a carico della controparte. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.
ART. 15: NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non concordato con il presente accordo si rinvia ai protocolli operativi distrettuali, alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili.
ART. 16: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, Centro Iperbarico dichiara di avere preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l’articolo 11: “Incompatibilità' – Altri Obblighi – Clausola Risolutiva”, l’articolo 12: “Efficacia e Validità” e l'articolo 13: “Foro Competente” del presente contratto.
La parte contraente che accetta: Centro Iperbarico S.r.l. (Firmato digitalmente)
Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Azienda USL di Modena Centro Iperbarico S.r.l.
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17.06.2014. Importo bollo € 48,00