SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA GLOBALE SANITARIA E SOCIO SANITARIA
Allegato alla Delib.G.R. n. 31/26 del 20.7.2011
SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA GLOBALE SANITARIA E SOCIO SANITARIA
Contratto tra la ASL N. _
di
e la Struttura
per l’acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e sociosanitaria per gli anni – 2011 - 2012.
L’anno , addì _ del mese di_ in tra
l’Azienda Sanitaria Locale n. _di _ (di seguito denominata Azienda) con sede in via _– _ nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante , da una parte
e
la Struttura _ (di seguito denominata Struttura) con sede in via , nella persona del Legale Rappresentante
, dall’altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.
Premesso:
- che la LR. n. 10/2006 stabilisce, all’articolo 8, che le ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell’ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e correttezza dei procedimenti decisionali. La Giunta regionale definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi. Con Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 si è provveduto a disciplinare il procedimento di rilascio degli accreditamenti “provvisori” e “definitivi” a favore delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, Pubbliche e Private. Sino al termine del procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori di cui al comma 4 dell’articolo 7 della LR. n. 10/2006, le ASL possono definire gli accordi e stipulare i contratti con le strutture provvisoriamente accreditate sulla base di indirizzi definiti a livello regionale”;
- che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/7 del 19 maggio 2010 è stata approvata la Direttiva contenente le azioni per il Patto del Buongoverno del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2010;
- che l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. n. 10/2006;
- che ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della L.R. n. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell’art. 8 della stessa legge e che la remunerazione delle prestazioni è quella di cui alla Delib.G.R. n. 9/10 del 22.2.2011, con riferimento a ciascuna delle tipologie di prestazioni ivi descritte, la cui applicazione decorre dal 1°gennaio 2011, con le modalità e nei limiti pr evisti;
- che in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 35/23 del 28/10/2010 l’Azienda Sanitaria Locale è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei volumi di attività e dei correlati livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale, per ciascuna macroarea;
- che ogni ASL contratta direttamente le prestazioni da soggetti erogatori privati operanti sia presso il proprio ambito territoriale sia presso ambiti territoriali diversi dal proprio;
- che con le Delib.G.R. n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 si è provveduto alla revisione e all’aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento delle strutture sanitari e socio-sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione globale;
- che con la deliberazione n. 9/10 del 22 febbraio 2011 la Giunta regionale ha ridefinito il nuovo sistema tariffario che dovrà decorrere dal 1° gennaio 2011 ed ha fornito precisazioni in merito alla strutture di riabilitazione globale abrogando tutti i precedenti provvedimenti regionali in materia di riabilitazione nelle parti in cui risultino in contrasto con le disposizioni di cui alle sopraccitate deliberazioni.
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto
La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata provvisoriamente con provvedimento n. del adottato da e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali.
Il presente contratto definisce:
- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili (riportate nell’allegato Y al presente atto);
- il tetto di spesa preventivato a fronte del volume e della tipologia di prestazioni concordate (riportato nell’allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall’Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l’Azienda in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.
Articolo 2 - Requisiti di accreditamento
La Struttura, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà comprovare l’avvenuta presentazione dell’autocertificazione richiesta ai sensi delle deliberaziioni della Giunta regionale n. 2/19 del 19/1/2010 e n. 34/25 del 18/10/2010, nonché presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con attestazione dell’insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l’assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di cui all’articolo 9 del DPR 3 giugno 1998 n. 352.
In fase di prima applicazione, nelle more della revisione degli accreditamenti da parte della Regione, l’Azienda - fatta salva la segnalazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per gli adempimenti di competenza - dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.
L’Azienda dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate e i volumi di attività siano riconducibili a quanto accreditato dalla Regione.
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e la ASL si impegna a verificare la persistenza degli stessi.
Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica
La Struttura eroga prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e sociosanitaria con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato in allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti alla dotazione organica previsti dalle Delib.G.R. n. 47/42, 47/43 del 2010 e Delib.G.R. n. 9/10 del 2011, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.
La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell’art. 2, è specificata nell’elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l’impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti nell'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.
L’esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di
cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.
Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi.
La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.
In caso di comunicazioni da parte dell’Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, la Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.
Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento
L'Azienda può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.
Qualora l’Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Successivamente ai provvedimenti adottati dall’Assessorato, l’Azienda potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 del codice civile il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale.
Fatta salva l’ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell’accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del codice civile del presente contratto.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all’art. 3, possono richiedere l’attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale dell’Azienda, ai sensi delle modalità previste dal comma 3 del presente articolo.
Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili
Le prestazioni erogabili sono identificate nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 47/42, 47/43 del 2010 e n. 9/10 del 2011 e secondo le indicazioni e con le modalità dalle stesse previste.
Le prestazioni territoriali di assistenza riabilitativa sanitaria e sociosanitaria, oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi e fasi riabilitative, sono riportate nell’allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.
Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni
La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell’allegato Y, in conformità alle modalità previste nelle Delib.G.R. n. 47/42, 47/43 del 2010 e Delib.G.R. n. 9/10 del 2011 con continuità e regolarità, distribuendo in maniera omogenea, nel corso dell’anno, il volume di attività assegnato, per l'intero periodo di efficacia del contratto, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica, e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica.
Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio
L’accesso alle prestazioni, erogabili presso la Struttura di riabilitazione globale e oggetto del presente contratto, è disciplinato come segue:
a. per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001 “Definizione dei LEA”, sono a totale carico SSR, si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
b. alle prestazioni, invece, i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001 “Definizione dei LEA”, sono parzialmente a carico dell’utente o del Comune, si accede attraverso i Punti Unici di Accesso istituiti ai sensi dell’art. 32 della LR. n. 23 del 23/12/2005 e previa definizione di un progetto personalizzato da parte delle Unità di Valutazione Territoriale.
Nei casi di cui alla precedente lettera a), la Struttura si impegna a comunicare alla ASL, con le modalità definite dalla stessa Azienda, entro il termine di cinque giorni, l’inserimento e/o la presa in carico dell’assistito.
Articolo 9 - Appropriatezza clinica e tempi di attesa
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone in osservanza dei criteri e degli standard previsti dalla normativa regionale vigente e in ossequio alle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 29/11/2001 e s.m.i.
Nei casi in cui gli assistiti accedono alla Struttura con le modalità previste dalla lettera a) del precedente art. 8, la ASL, entro il termine di 10 giorni dalla formale comunicazione di avvenuto inserimento, effettua le verifiche di appropriatezza procedendo al controllo della sussistenza delle condizioni e dei criteri che giustificano il setting assistenziale attivato dalla Struttura, nonché della congruità del programma personalizzato avviato rispetto alla valutazione multidimensionale effettuata. Tali verifiche sono condotte da equipe specialistiche multiprofessionali, specificatamente individuate dalle Aziende. Nei casi di accertata inappropriatezza organizzativa e/o assistenziale, le prestazioni effettuate fin dal momento dell’inserimento nella Struttura sono remunerate secondo le tariffe definite per il livello assistenziale valutato più appropriato.
L’equipe aziendale ha facoltà di validare o richiedere la revisione dei piani personalizzati attivati dalla Struttura.
La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria dell’ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.
Particolare rilievo assume la corretta informazione resa alle persone e alle rispettive famiglie sui percorsi riabilitativi sanitari o modelli sociosanitari individuati nel Piano di Assistenza Individuale (PAI) e sui tempi di attuazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi proposti.
Articolo 10 - Debito informativo
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi (File Assistenza Riabilitativa Territoriale - ART - e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (Sistema Informativo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.
Articolo 11 – Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 “Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa.”
Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato saranno remunerate secondo quanto previsto all’articolo 13 del presente contratto.
Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite raccomandata A/R.
Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs., 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già contrattualizzati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.
Articolo 12 - Tetto di spesa
Il tetto di spesa annuale previsto è il seguente:
A) Per le prestazioni di cui alla lettera a) art. 8 del presente contratto è previsto un tetto netto:
anno 2011: € XXXXXXX, corrispondente ad un importo mensile medio di € XXXXX; anno 2012: € XXXXXXX, corrispondente ad un importo mensile medio di € XXXXX;
La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si applicherà la decurtazione tariffaria di cui all’articolo 13 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.
Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente:
anno 2011: € XXXXXXX- anno 2012: € XXXXXXX-
Nell’allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per tipologie di prestazioni.
Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.
B) Per le prestazioni di cui alla lettera b) art. 8 del presente contratto è previsto un tetto pari: anno 2011: € XXXXXXX-
anno 2012: € XXXXXXX-
Per tali prestazioni, in prossimità dello sfondamento del tetto, la Struttura dà immediato avviso all’Azienda la quale rispetto alla domanda in eccesso si impegna a trovare una soluzione all’interno delle strutture pubbliche o in caso contrario autorizza espressamente il trattamento presso la Struttura, ferma restando la capacità operativa accreditata della stessa, esclusivamente per prestazioni riconducibili a piani personalizzati previamente definiti e successivamente monitorati dalle UVT nei confronti di assistiti che accedono alla struttura con le modalità previste dalla lettera b) del precedente art. 8. In tale caso (lett. b art. 8 ), nei limiti dei tetti di spesa contrattualizzati possono essere previste compensazioni tra differenti tipologie di prestazioni;
per ciascuna tipologia di prestazioni, non si applicano i meccanismi di regressione tariffaria previsti nell’articolo successivo.
Articolo 13 - Superamento del tetto di spesa
Con riferimento alla lett. a dell’art. 8, la Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati nell’art. 12, così come specificato nell’allegato Y del presente contratto.
Per le prestazioni di cui all’art. 8 lettera a) eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti contrattualizzati, si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.
La decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale.
Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli
Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della normativa vigente.
L’Azienda procederà all’effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:
1) verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
2) controlli e verifiche in loco sulla appropriatezza e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, condotte ai sensi dell’art. 9 del presente contratto.
La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati da parte dell’Azienda vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.
Articolo 15 - Ricovero ospedaliero
Qualora l’ospite di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla UVT. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 50%.
Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dalla Delib.G.R. n. 9/10 del 22/11/2011.
La Struttura provvederà ad inviare mensilmente all’Azienda i riepiloghi delle prestazioni suddivise in sanitarie e sociosanitarie. Tali riepiloghi indicheranno il numero delle prestazioni, effettuate nel mese di riferimento, ripartite per regime di erogazione, nonché un elenco nominativo dei pazienti indicante il numero di presenze giornaliere e la tipologia di prestazione erogata.
La ASL competente, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il totale dell’importo fatturato mensilmente, se tale importo non è superiore a 1/12 del tetto netto annuale o, in caso contrario, a corrispondere 1/12 dello stesso.
L’Azienda dall’esito delle verifiche sull’appropriatezza provvederà a quantificare l’importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all’emissione della relativa nota di credito.
Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ASL competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ASL provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.
L’eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 120 giorni dalla presentazione dell’ultima fattura dell’anno di riferimento del contratto. Qualora venga accertato il superamento del tetto netto , si applicherà la decurtazione di cui al precedente articolo 13.
L’avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull’attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.
La ASL potrà richiedere l’emissione di fatture e relativi allegati suddivisi per distretto.
Qualora l’Azienda non ottemperasse entro i termini riportati, sarà tenuta a corrispondere, all’atto del pagamento del debito originariamente dovuto, gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste all’art. 16, L.R.
n. 3 del 29 aprile 2003. Resta fermo l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura.
Articolo 17 – Efficacia e validità del contratto
Il presente contratto ha efficacia dal e validità fino al ……, con esclusione del rinnovo tacito.
Il contratto è redatto in triplice originale, una per ciascun contraente e una per l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare tramite raccomandata A/R all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale
Il presente contratto è soggetto all’imposta bollo, ai sensi dell’articolo 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 10, della parte 2^ della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1982, n.131.
Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in eguale misura.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
Le attività, le prestazioni e i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell’articolo 10, comma 19, del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell’organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.
Articolo 19 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.