Debito informativo Clausole campione
Debito informativo. La Struttura Privata accetta di aderire al servizio Unico di Prenotazione regionale (CUP) nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto nella DGR n.2266/2010 e s.m.i.. L’Azienda è tenuta a creare e configurare le agende di prenotazione informatizzate, ivi incluse quelle per classi di priorità, concordate con la struttura anche nel rispetto della DGR n.15/2012 e s.m.i.. La Struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo (File C e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti del SSN, del SSR e dell'Azienda, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. In particolare, si impegna ad alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) di cui all’art.12 del DL n.179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L n.221/2012, come modificato dall’art.1, comma 382 della L n.232/2016, del DPCM n.178/2015, previo consenso espresso ai sensi del DLgs n.196/2003 e s.m.i. e nel rispetto del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4.8.2017 e ss.m.i.,, e a collaborare alle iniziative aziendali, regionali in materia di sanità elettronica (e-health). Il mancato o incompleto adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile alla Struttura Privata sarà motivo di diffida ad adempiere e, solo nel caso di inadempienza, comporterà l’automatica sospensione dei pagamenti da parte dell’Azienda per inadempimento contrattuale.
Debito informativo. 1. Per l’espletamento dell’attività istituzionale gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti si avvalgono degli strumenti informatici messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria.
2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista assolvono al debito informativo di competenza ottemperando in particolare agli obblighi previsti da:
a) flusso informativo definito dalla Regione;
b) sistema informativo nazionale (NSIS);
c) tessera sanitaria e ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata;
d) fascicolo sanitario elettronico (FSE);
e) certificazione telematica della malattia.
3. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti assolvono agli obblighi informativi derivanti da provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e aziendali.
4. L’inadempienza agli obblighi di cui al comma 2, lettera c), documentata attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria, determina una riduzione del trattamento economico complessivo dello specialista ambulatoriale in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta è applicata dall’Azienda Sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità dello specialista ambulatoriale.
5. Le comunicazioni tra Azienda Sanitaria e specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti avvengono attraverso modalità informatizzate e l’impiego della posta elettronica certificata.
6. Al fine di rendere maggiormente trasparente il servizio svolto per il SSN dagli specialisti ambulatoriali, dai veterinari e dagli altri professionisti, le Aziende ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rendono pubblico il numero degli incarichi per branca specialistica/area professionale e le relative ore di attività svolta ai sensi del presente Accordo.
Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (FILE A, FILE C, CedAP ed eventuali ulteriori flussi) nei confronti dell'ATS, del SSR e del SSN secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle indicazioni dell’ATS, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione. La Struttura si impegna altresì a trasmettere i referti di anatomia patologica attraverso sistema informatizzato secondo modalità concordate con l’ATS e a tal fine si impegna ad adeguare gli strumenti informatici per l’estrazione dei dati in formato standard ai fini dell’implementazione del Registro Tumori.
Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.
Debito informativo. Prestazioni di assistenza residenziale territoriale.
Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo,(File Cure Termali – FILE E- e ulteriori flussi previsti dalla norma- tiva vigente), nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (Sistema Informati- vo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazio- ne. L’ Azienda si impegna a liquidare quanto dovuto solo a sguito della verifica del rispetto del debito informativo. In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all’erogatore, si procederà a una decurtazione pari all’1% del budget assegnato alla struttura per il periodo di riferimento. Il detto adempimento può altresì comportare la risoluzione del contratto. La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell’ultimo mese entro il quale assolvere l’obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all’1% del fatturato per il periodo di riferimento. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizza- zione della documentazione consentita.. Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX Data: 2021.10.15 09:59:44 +02'00'
Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito in- formativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare ri- guardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il Sistema informativo na- zionale dipendenze – S.I.N.D. – nell’ambito della rete telematica regionale in via di realizzazione. La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzio- ne del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto. Per accettazione Firma rappresentante legale della Struttura
Debito informativo. 1. I medici di medicina generale aderiscono obbligatoriamente al sistema informativo nazionale, avvalendosi dei sistemi informativi regionali.
2. Il medico assolve al debito informativo ottemperando in particolare agli obblighi previsti da:
a) flusso informativo definito dalla Regione;
b) sistema informativo nazionale (NSIS);
c) tessera sanitaria e ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata;
d) fascicolo sanitario elettronico (FSE);
e) certificazione telematica della malattia.
3. Il medico assolve, altresì, agli obblighi informativi derivanti da provvedimenti nazionali, regionali e aziendali.
4. L’inadempienza agli obblighi di cui al comma 2, lettera c), documentata attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria, determina una riduzione del trattamento economico complessivo del medico in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta è applicata dall’Azienda Sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico di medicina generale.
5. Le comunicazioni tra Azienda Sanitaria e medici di medicina generale avvengono attraverso modalità informatizzate e l’impiego della posta elettronica certificata.
Debito informativo. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il S.I.S.A.R. (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all’assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ATS. La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto. Firmato digitalmente da CRISTIANO TAMPONI CN = TAMPONI CRISTIANO O = non presente C = IT
Debito informativo. 1. La Residenza assolve al debito informativo minimo relativo ai movimenti degli utenti, ai servizi offerti, al personale, alle liste d’attesa, alle rette applicate secondo le modalità e le tempistiche indicate nell’allegato D della presente convenzione.
2. Qualora la Residenza non possieda un sistema gestionale autonomo automatizzato di rilevazione della presenza che consenta l’accertamento in tempo reale degli operatori (anche attraverso un link accessibile da web) presenti nella Residenza da parte dell’Azienda, l’ente gestore si impegna a garantire quanto previsto dall’articolo 8, comma 14 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, utilizzando il sistema informativo messo all’uopo a disposizione dalla Regione. Rimane a carico della Residenza il costo per la strumentazione necessaria ai fini dell’utilizzo del suddetto sistema.